Abuso edilizio: qualità dell’opera precaria e provvisoria e applicabilità della tenuità del fatto
Sull'applicazione della particolare tenuità del fatto nell'abuso edilizio e successiva demolizione. Precarietà del manufatto e permesso a costruire. Cassazione penale, con Sentenza n. 5821/2019

La Corte di Cassazione penale, con Sentenza n. 5821 depositata in data 6 febbraio 2019 ha modo di soffermarsi su alcuni principi cardine dell’abuso edilizio 1, stante che il costruttore di una platea in cemento di non modeste dimensioni (100 mq.) in zona paesaggistica invocava la precarietà del manufatto e in ogni caso invocava la non punibilità per particolare tenuità del fatto, tenuto conto, oltretutto, che l’opera era stata demolita.
Permesso di costruire e precarietà del manufatto
Il rilascio di un titolo abilitativo è necessario quando l’opera comporta effetti permanenti e definitivi sull'originario assetto del territorio.
La S.C. richiamando propri precedenti, ci ricorda che per un’opera edilizia, “la sua precarietà non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dall'utilizzatore; sono irrilevanti le caratteristiche costruttive i materiali impiegati e l'agevole amovibilità; deve avere una intrinseca destinazione materiale ad un uso realmente precario per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo; deve essere destinata ad una sollecita eliminazione alla cessazione dell'uso”.
Una platea in cemento di 100 mq. con tramezzi già eretti non può essere considerata opera temporanea e precaria.
Abuso edilizio, demolizione e particolare tenuità del fatto
Abbiamo su accennato che l’opera abusiva realizzata era stata successivamente demolita ad opera del proprietario costruttore.
Il ricorrente per cassazione lamentava che la Corte d’Appello non aveva tenuto in considerazione la sua richiesta di applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto, che era stata, a suo dire, legittimamente promossa stante che il danno era di modesta entità alla luce anche del fatto che l’opera era stata rimossa mediante demolizione.
Particolare Tenuità del fatto in relazione alle caratteristiche costruttive.
Secondo la S.C., a fronte di violazioni urbanistiche e paesaggistiche “la consistenza dell'intervento abusivo (tipologia di intervento, dimensioni e caratteristiche costruttive) costituisce solo uno dei parametri di valutazione utilizzabili ai fini della verifica della particolare tenuità del fatto, assumendo rilievo anche altri elementi, quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli (idrogeologici, paesaggistici, ambientali, etc.), l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente (ad es. l'ordinanza di demolizione), la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, le modalità di esecuzione dell'intervento, ritenendo anche indice sintomatico della non particolare tenuità del fatto la contestuale violazione di più disposizioni quale conseguenza dell'intervento abusivo, come nel caso in cui siano contestualmente violate, mediante la realizzazione dell'opera, anche altre disposizioni finalizzate alla tutela di interessi diversi (norme in materia di costruzioni in zone sismiche, di opere in cemento armato, di tutela del paesaggio e dell'ambiente, a quelle relative alla fruizione delle aree demaniali)”.
Particolare Tenuità del fatto in relazione all’avvenuta demolizione.
La Corte di Cassazione afferma che “l'eliminazione dell'opera abusiva, attraverso la sua demolizione o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, implicando la cessazione della permanenza, può consentire, a condizioni esatte, l'applicazione della causa di non punibilità introdotta dall'art. 131-bis cod. pen”.
Tuttavia la S.C. conferma la decisione della Corte d’Appello lasciando intendere la sufficienza del riferimento alle caratteristiche costruttive al fine della negazione dell’invocata causa di non punibilità.
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1 - Per altri concetti in materia abuso edilizio vedi in questa Rivista: "Sull'abuso edilizio: i concetti di totale difformità, organismo edilizio e autonoma utilizzabilità"
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione, Sez. III penale, Sentenza n. 5821 dep. 06/02/2019
RITENUTO IN FATTO
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