Alcoltest: illegittimo l'accertamento se l'etilometro non è stato omologato e sottoposto a taratura
Il verbale di guida in stato di ebbrezza deve contenere l'attestazione che l'etilometro è stato omologato e correttamente calibrato. Cassazione civile Ordinanza n. 1921/2019

La massima
“In tema di violazione al codice della strada, la effettiva legittimità dell'esecuzione dell'accertamento mediante etilometro non può prescindere dall'osservanza di appositi obblighi formali, dalla cui violazione può discendere l'invalidità dell'accertamento stesso, quali, in particolare, l'attestazione dell'avvenuta preventiva sottoposizione dell'apparecchio alla prescritta ed aggiornata omologazione oltre che alla indispensabile calibratura, tali da garantire l'effettivo buon funzionamento dell'apparecchio e, quindi, la piena attendibilità del risultato conseguito attraverso la sua regolare utilizzazione. Da ciò deriva che il verbale di accertamento deve contenere l'attestazione dei dati relativi allo svolgimento dei suddetti adempimenti in modo tale da garantire la controllabilità della legittimità della complessiva operazione di accertamento. É indubbio che l'onera della prova circa il completo assolvimento dell'espletamento della evidenziata attività non può che competere all'opposta Pubblica Amministrazione”
Così si è espressa la Sezione Seconda civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1921 del 24 gennaio 2019.
La quaestio giuridica ed il decisum
La difesa proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma con la quale era stato rigettato l'appello formulato dal soggetto contro la sentenza del Giudice di Pace capitolino, dinanzi al quale era stata presentata opposizione avverso il verbale di accertamento ove veniva contestata la violazione dell'articolo 186, comma 2, lett. a del Codice della Strada.
A sostegno delle proprie motivazioni, il Tribunale di Roma aveva ritenuto infondato il motivo di appello, presentato dalla difesa, circa l'inattendibilità dell'alcoltest a cui era stato sottoposto il soggetto, che aveva contestato l'illegittimità dell'accertamento effettuato in mancanza delle indicazioni relative alle verifiche del CSRPAD (Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi) nonchè per il mancato riscontro dell'avvenuta taratura annuale il cui esito positivo avrebbe dovuto essere riportato nel libretto dell'etilometro. Inoltre, il Giudice d'appello non solo rilevava come la prova contraria in ordine alla legittimità dell'accertamento de quo doveva fornirla il contravventore ma, altresì, come l'articolo 379 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada si limita unicamente ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti senza prevedere, tuttavia, alcuna ulteriore prescrizione la cui violazione determini l'inutilizzabilità delle prove acquisite.
La difesa, tra le doglianze sollevate, eccepiva la violazione e/o la falsa applicazione dell'articolo 2967 c.c. sulla ripartizione dell'onere della prova ritenendo come il giudice di secondo grado avesse illegittimamente accollato allo stesso l'onere della prova relativo all'inattendibilità delle misurazioni effettuate ed al valido compimento delle preventive operazioni dell'omologazione e della taratura dell'apparecchio.
La Suprema Corte accoglieva il ricorso non ritenendo condivisibile la ricostruzione operata dal tribunale capitolino.
Invero, la Corte ha precisato che all'Amministrazione che viene a ricoprire, dal punto di vista sostanziale, la posizione di attrice incombe l'onere di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa mentre all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione. Pertanto, mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente, che deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto, per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola sancita dall'articolo 2967 c.c. Tuttavia, a tal riguardo, assume rilevanza la precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto perchè spetta alla Pubblica Amministrazione dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificati e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio; se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo mentre, al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della Pubblica Amministrazione.
Pertanto, consegue che sulla Pubblica Amministrazione incombe, ove costituiscano oggetto di contestazione da parte del ritenuto trasgressore, sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio.
Nello specifico, dunque, ponendo riferimento, in via principale, alla disciplina risultante dall'articolo 379 del D.P.R. n. 495/1992 “guida sotto l'influenza dell'alcool”, in particolare ai commi 5,6,7 ed 8, nonché in raccordo con le prescrizioni contenute nel disciplinare tecnico richiamato dall'anzidetto comma 5, è evincibile che la effettiva legittimità dell'esecuzione dell'accertamento mediante etilometro non può prescindere dall'osservanza di appositi obblighi formali, dalla cui violazione può discendere l'invalidità dell'accertamento stesso, quali, in particolare, l'attestazione dell'avvenuta preventiva sottoposizione dell'apparecchio alla prescritta ed aggiornata omologazione oltre che alla indispensabile calibratura, tali da garantire l'effettivo buon funzionamento dell'apparecchio e, quindi, la piena attendibilità del risultato conseguito attraverso la sua regolare utilizzazione. Da ciò deriva che il verbale di accertamento deve contenere l'attestazione dei dati relativi allo svolgimento dei suddetti adempimenti in modo tale da garantire la controllabilità della legittimità della complessiva operazione di accertamento. É indubbio che l'onera della prova circa il completo assolvimento dell'espletamento della evidenziata attività non può che competere all'opposta Pubblica Amministrazione, siccome attinente al fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria costituente oggetto del giudizio di opposizione instaurato. Tali argomentazioni trovano, altresì, supporto nel principio fissato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 113 del 2015) inspirato alla concretizzazione della tutela del generale principio di affidamento dell'utente nell'attività della Pubblica Amministrazione, con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione l'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Difatti, è proprio l'affidabilità dell'omologazione e taratura di detti apparecchi a giustificare che le risultanze degli stessi costituiscono fonte di prova della violazione, senza che l'inerente onere probatorio, pressochè diabolico, di dimostrare il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura possa gravare sull'automobilista dando luogo ad una presunzione in danno dello stesso.
Avv. Sandra Maria Milano
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza n. 1921 dep. 24/01/2019
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
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