Impugnazione ordinanza conclusiva del giudizio sommario ex art. 702-bis c.p.c.
Citazione o ricorso per l’impugnazione dell’ordinanza ex art. 702-ter cpc conclusiva del giudizio sommario? Cassazione Civile Ordinanza n. 24379/2019

L’art. 702 quater c.p.c. non determina espressamente la forma con la quale deve essere proposta l’impugnazione all’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702-ter, conclusiva del giudizio sommario.
702 quater - Appello
1. L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.
La Corte di Cassazione Civile, con Ordinanza n. 24379 depositata in data 30 settembre 2019 ha evidenziato quali siano le modalità uniche di forma, per la proposizione dell’appello/impugnazione avverso l’ordinanza che conclude il giudizio sommario instaurato ai sensi dell’art. 702-bis del cod. proc. civ.
Nel caso di specie l’appellante aveva introdotto il secondo grado con il ricorso, richiamando il principio dell'ultrattività del rito.
Citazione per l’appello verso l’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c.
La citazione è l’unica forma utilizzabile per l’appello dell’ordinanza.
La S.C. ricorda che per ormai consolidato orientamento “l'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cui all'art. 702-ter c.p.c. può, infatti, essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione, non essendo espressamente prevista dalla legge l'adozione del rito sommario per il secondo grado di giudizio”.
Sanatoria – conversione degli effetti - mutamento di rito
Parte interessata aveva proposto fosse applicata la norma sul mutamento di rito.
Sempre richiamano proprio precedente arresto, la Corte nega che vi sia la possibilità, nel caso di appello introdotto mediante ricorso, di salvare gli effetti dell'impugnazione, mediante lo strumento del mutamento del rito, previsto dall'art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011.
Sempre applicabile, invece, il principio secondo il quale una volta rispettati i termini il ricorso potrà produrre gli effetti della citazione e la citazione gli effetti del ricorso: “l'appello sia stato erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte”.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sez. II, Ordinanza n. 24379 dep. 30/09/2019
rilevato che:
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