L’appellabilità della sentenza del Giudice di Pace conclusiva dell’opposizione all’esecuzione
La sentenza del Giudice di Pace resa in un giudizio di opposizione all’esecuzione è appellabile limitatamente ai motivi di cui all’art. 339 c.p.c. Cassazione civile Sentenza n. 23623/2019

Corte di Cassazione, Sez. III civile, ha affrontato il caso della appellabilità del provvedimento del Giudice di Pace che conclude una controversia nascente da una opposizione all’esecuzione, risolto con deposito della Sentenza n. 23623 del 24 settembre 2019.
Come è noto, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.civ., il giudice dell’esecuzione al quale è proposta l’opposizione ha meramente il compito di prendere gli eventuali primi provvedimenti sospensivi e poi inviare la causa al giudice competente per materia e rito, il quale potrà essere lo stesso tribunale dell’opposizione ma potrà anche essere il Giudice di Pace. In questo secondo caso assegna alle parti termine perentorio per la riassunzione della causa avanti al Giudice di Pace.
Art. 616 Provvedimenti del giudice dell'esecuzione
Se competente per la causa è l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell’esecuzione questi fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all’ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa
Fino a qualche anno fa (2009) le sentenze che definivano il giudizio non erano appellabili, ma l’eliminazione dell’ultimo periodo di questo articolo (“La causa è decisa con sentenza non impugnabile”) ha riaperto la possibilità di impugnare le sentenze conclusive del giudizio di opposizione all’esecuzione.
Le sentenze rese dal GdP secondo equità necessaria
Il GdP decide di regola secondo diritto salvo il caso normato dall’art. 113 secondo comma c.p.c.
Art. 113 - Pronuncia secondo diritto
1. ...
2. Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile
Si tratta della cosiddetta equità necessaria poiché normativamente obbligatoria, diversa da quella eventuale, ad esempio dell’art. 114 c.p.c. ( Pronuncia secondo equità a richiesta di parte).
Al termine del giudizio il GdP depositerà la sentenza che definisce l’opposizione.
A questo punto si dovrà porre attenzione alla differente disciplina dell’appello in relazione al valore della causa. Le sentenze rese oltre i 1.100 euro non subiscono eccezioni e sono appellabili secondo ordinarie norme.
Appellabilità delle cause decise secondo equità
Ai sensi dell’art. 339 c.p.c. le sentenze del GdP decise secondo equità sono limitatamente appellabili:
339. Appellabilità delle sentenze
1. ...
2. ...
3. Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia
Aggiunge la Suprema Corte: “… deve certamente escludersi che il legislatore del 2009 abbia inteso configurare un regime speciale di impugnazione delle sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 616 cod. proc. civ. Al contrario, abrogando la regola della non impugnabilità introdotta nel 2006, ha semplicemente ripristinato la vigenza della regola generale di cui all'art. 339, primo comma, cod. proc. civ. Regola che, all'evidenza, non deroga a quanto previsto dal terzo comma della medesima disposizione, ponendosi rispetto alla stessa, al contrario, in rapporto di regola generale e regola speciale”.
A conclusione la S.C. esprime il seguente principio di diritto:
"In tema di opposizione all'esecuzione, pur dopo l'abrogazione, ad opera della legge 18 giugno 2009, n. 69, del divieto di appellabilità (introdotto, modificando l'art. 616, ultimo comma, cod. proc. civ., dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52), le sentenze del giudice di pace pronunciate, in ragione del valore della lite, secondo equità necessaria sono appellabili solo per le ragioni indicate dall'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., ossia con motivi limitati".
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sez. III, Sentenza n. 23623 dep. 24/09/2019
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