Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio

In G.U. la Legge n. 43 del 21 maggio 2019 di Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso

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Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.122 del 27 maggio 2019 la Legge n. 43 del 21 maggio 2019 recante titolo "Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso".

La fattispecie diventa più articolata, si specifica "direttamente o a  mezzo di intermediari" e riguarda tutto il comparto dove il voto diventa merce di scambio e compravendita.

Aumenta la pena rispetto alla precedente disposizione.

Questo il testo del vecchio art. 416-ter:

"Art. 416-ter - Scambio elettorale politico-mafioso
1. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
2. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma."

Previsto un aumento della pena (aumento della metà) se colui che ha accettato la promessa di voti è stato pure eletto.

In caso di condanna per il reato in questione sempre è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La nuova normativa entra in vigore  in data 11 iugno 2019 .

 

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Di seguito il testo della legge

Legge 21 maggio 2019, n. 43

Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
1. L'articolo 416-ter del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 416-ter (Scambio  elettorale  politico-mafioso).  -  Chiunque accetta, direttamente o a  mezzo  di  intermediari,  la  promessa  di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le  modalita'  di  cui  al  terzo comma  dell'articolo  416-bis  in  cambio  dell'erogazione  o   della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilita'  o  in cambio della disponibilita' a soddisfare gli interessi o le  esigenze dell'associazione mafiosa e' punito con la pena stabilita  nel  primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se  colui  che  ha  accettato  la  promessa  di  voti,  a   seguito dell'accordo di  cui  al  primo  comma,  e'  risultato  eletto  nella relativa consultazione elettorale, si applica la  pena  prevista  dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della meta'.

In caso di condanna per  i  reati  di  cui  al  presente  articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
 
Data a Roma, addi' 21 maggio 2019
   

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