Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio
In G.U. la Legge n. 43 del 21 maggio 2019 di Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.122 del 27 maggio 2019 la Legge n. 43 del 21 maggio 2019 recante titolo "Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso".
La fattispecie diventa più articolata, si specifica "direttamente o a mezzo di intermediari" e riguarda tutto il comparto dove il voto diventa merce di scambio e compravendita.
Aumenta la pena rispetto alla precedente disposizione.
Questo il testo del vecchio art. 416-ter:
"Art. 416-ter - Scambio elettorale politico-mafioso
1. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
2. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma."
Previsto un aumento della pena (aumento della metà) se colui che ha accettato la promessa di voti è stato pure eletto.
In caso di condanna per il reato in questione sempre è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
La nuova normativa entra in vigore in data 11 iugno 2019 .
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Di seguito il testo della legge
Legge 21 maggio 2019, n. 43
Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 416-ter del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso). - Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilita' o in cambio della disponibilita' a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa e' punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.
La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.
Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, e' risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della meta'.
In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 maggio 2019