Sull’applicabilità della circostanza attenuante del lucro di speciale tenuità

Attenuante di speciale tenuità applicabile ai reati contro la fede pubblica se sussiste il motivo di lucro e la tenuità riguardi anche l'evento dannoso o pericoloso. Cassazione Penale, Sentenza n. 27729/2019

- di dott. Gianpaolo Di Mezza
Tempo di lettura: 4 minuti circa
Sull’applicabilità della circostanza attenuante del lucro di speciale tenuità

Con la sentenza n. 27729 del 2019, la Suprema Corte ha ribadito l’orientamento maggioritario secondo cui l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4 c.p. è applicabile anche ai delitti contro la fede pubblica, purché il fatto sia stato commesso per conseguire o avendo conseguito un lucro di speciale tenuità, quando l’evento dannoso o pericoloso cagionato sia di speciale tenuità.

 

La circostanza attenuante della speciale tenuità

A seguito della modifica recata dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19, la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4 c.p. è applicabile non solo ai delitti contro il patrimonio, ma anche a quelli che comunque offendono il patrimonio e a quelli determinati da motivi di lucro.

La Corte, superando un orientamento che si riferisce alla giurisprudenza consolidatasi prima della riforma del 1990, ha ribadito che la circostanza attenuante è applicabile non solo ai delitti contro il patrimonio, ma anche ai delitti che comunque offendono il patrimonio e ai delitti determinati da motivi di lucro, purché la speciale tenuità riguardi sia il lucro (prefigurato o conseguito) sia l'evento dannoso o pericoloso.

Il Legislatore ha, dunque, ampliato la portata applicativa della disposizione. Tuttavia sono necessarie delle precisazioni.

 

Speciale tenuità nei delitti contro il patrimonio ...

Si distinguono due parti della disposizione. La prima, che si riferisce ai «delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio», individua quale presupposto le fattispecie collocate nel Titolo XIII del Libro II del codice penale («Dei delitti contro il patrimonio»), o comunque quei delitti che in concreto abbiano arrecata offesa al patrimonio, purché l’evento di danno al patrimonio sia stato di speciale tenuità.

 

... e negli altri delitti. Il motivo di lucro.

Con la formula «o che comunque offendono il patrimonio» il Legislatore ha dunque incluso nell’ambito applicativo della disposizione anche i delitti che non sono tipicamente posti a tutela del patrimonio, la cui commissione tuttavia danneggi il bene giuridico. Il Legislatore ha considerato che su un piano astratto ogni fattispecie di delitto può essere offensiva del patrimonio. È evidente l’ampliamento dell’ambito applicativo della disposizione.

La seconda parte della disposizione si riferisce ai «delitti determinati da motivi di lucro», ove l’ambito di applicazione della circostanza attenuante è ogni tipo di delitto, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purché il fatto risulti commesso per acquisire, quale risultato dell'azione delittuosa, un vantaggio patrimoniale, e sempre che la speciale tenuità riguardi sia il lucro (prefigurato o conseguito) sia l'evento dannoso o pericoloso. È in rilievo il dato finalistico dell’azione.

 

Nella sentenza in esame, la Suprema Corte si è maggiormente soffermata sulla seconda parte dell’art. 62, n. 4 c.p., chiarendo che la circostanza attenuante del lucro di speciale tenuità trova applicazione nei delitti determinati da motivi di lucro, ove l’agente abbia voluto conseguire, o abbia comunque conseguito, un lucro di speciale tenuità. Dunque, la disposizione è applicabile anche ai delitti il cui movente sia stato un lucro di maggiore entità, nei quali l’agente abbia però conseguito meno di quanto atteso. In ogni caso, la circostanza attenuante è applicabile quando l’evento dannoso o pericoloso prodotto dall’agente sia di speciale tenuità.

Diversamente, è possibile che l’agente consegua un lucro di speciale tenuità, tuttavia determinando un evento che non sia sussumibile nel concetto di speciale tenuità, in quanto più grave presso la persona offesa. Infatti, la disposizione distingue l’entità del lucro conseguito dall’agente, dall’offensività dell’evento del reato. In questo modo il Legislatore ha voluto limitare la portata applicativa della circostanza attenuante ai fatti i quali non solo realizzino un lucro di speciale tenuità presso l’agente, ma anche un evento di danno di speciale tenuità. I due eventi, infatti, sul piano fenomenico non sono coincidenti.

 

L'evento, dannoso o pericoloso

Al fine di meglio determinare il contenuto dell’elemento dell’«evento […] di speciale tenuità», occorre fare riferimento al dato sistematico. L’art. 131 bis, comma 1 c.p., per quello che in questa sede interessa, definisce l’offesa di «particolare tenuità», quando il danno sia esiguo, dovendo esso essere valutato ai sensi dell’art. 133 c.p. L’art. 133 c.p. disciplina l’esercizio del potere discrezionale del Giudice in punto di cd. dosimetria della pena. Il Giudice «nell’esercizio del potere discrezionale […] deve tener conto della gravità del reato», che si desume, per ciò che riguarda l’evento del reato, «dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato» (art. 133, comma 1, n. 2).

Alla luce di tutto ciò, la tenuità dell’evento si deduce dall’entità dell’offesa arrecata alla persona offesa dal reato.

Si deve ritenere che l’offesa di speciale tenuità sia minore dell’offesa di particolare tenuità. Si può dire esistente quando il patrimonio della persona offesa sia stato danneggiato in misura pressoché irrilevante.

A questa conclusione giunge la Corte, richiamando la sentenza Cass. Pen. Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, che definiva il danno patrimoniale di speciale tenuità quale danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato di valore economico pressoché irrilevante.

In conclusione, nella sentenza in esame la Corte, pur ritenendo astrattamente applicabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità al delitto di spendita di monete false e, perciò, anche ai delitti contro la fede pubblica, ne ha respinta l’applicazione ravvisando la realizzazione di un’offesa non limitata alla speciale tenuità. Nel caso concreto, gli imputati in concorso tra di loro avevano speso in due diversi esercizi commerciali due banconote contraffatte dal valore di cinquanta euro.

dott. Gianpaolo Di Mezza

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Penale, Sez. V, Sentenza n. 27729 dep. 20/06/2019

 

RITENUTO IN FATTO

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