Farsi versare un assegno su conto corrente altrui per poi farsi restituire il contante è reato

Costituisce riciclaggio il farsi cambiare da un terzo un assegno proveniente da truffa facendolo da questi depositare sul suo conto corrente e farsi restituire il contante. Cassazione Penale Sentenza n. 35404/2019

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Farsi versare un assegno su conto corrente altrui per poi farsi restituire il contante è reato

Il fatto.

Tizio, dipendente di Caio, aveva ricevuto da quest’ultimo assegni, per un cospicuo complessivo importo, provenienti da truffe. Tizio aveva quindi riversato gli assegni sul proprio conto corrente provvedendo alla loro successiva monetizzazione con restituzione a Caio degli importi consegnati mediante assegni.

Difendeva il proprio operato dichiarando di avere solamente eseguito un ordine del datore di lavoro e di non essere a conoscenza della provenienza illecita degli assegni.

 

Riciclaggio e ricettazione differenza

Ricorda la Corte che “il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione:
a) in relazione all'elemento materiale che consiste nella sostituzione, trasferimento di beni o denaro provento da delitto, o nel compimento di altre operazioni tese ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene;
b) in relazione all'elemento soggettivo che assume la forma del dolo generico quale coscienza e volontà di effettuare operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza dei beni
”.

Per un approfondimento sulla distinzione fra le due fattispecie vedasi Cassazione sentenza 8473/2019 in “Riciclaggio e ricettazione: il punto sulla loro distinzione

Il fatto di ostacolare la rintracciabilità della provenienza non deve essere assoluto bastando la realizzazione di una più difficoltosa ricostruzione del percorso del danaro.

Quindi, la difesa basata sul dire che era tutto trasparente, che i movimenti bancari erano tracciabili e facilmente rinvenibili non è argomentazione sufficiente ad escludere l’elemento materiale.

 

Elemento soggettivo: la consapevolezza della provenienza illecita

La difesa negava che l’imputato avesse la consapevolezza della provenienza illecita e motivava il comportamento riconducendolo a mera esecuzione di una richiesta per quanto singolare, proveniente da un datore di lavoro, qualificando il lavoratore subordinato come di estrema fiducia.

L’elemento psicologico, tuttavia, emergeva coerentemente, secondo la S.C., con altri elementi di fatto sufficienti a dimostrare lo stretto legame con il datore di lavoro e di conseguenza la conoscenza della provenienza del danaro contenuto negli assegni (il cospicuo importo versato, l'essere amministratore di un'altra società assieme al datore di lavoro, ecc.).

 

Condanna generica al risarcimento in sede penale.

Oltre a quanto su visto, la Corte di Cassazione ha occasione nella sentenza in commento di confermare un consolidato principio in ordine alla condanna generica al pagamento del risarcimento del danno a favore della vittima del reato.

Tale condanna esulta dall’analisi ed indagine della sussistenza in concreto di un danno da risarcire.

La S.C. afferma: “… la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, restando perciò impregiudicato l'accertamento riservato al giudice civile sulla liquidazione e l'entità del danno, ivi compresa la possibilità di escludere l'esistenza stessa di un danno eziologicamente collegato all'evento illecito”.

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Penale Sez. II, Sentenza n. 35404 dep. 20/06/2019

 

RITENUTO IN FATTO

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