Caratteristiche e limiti del giuramento decisorio secondo la Cassazione
Caratteristiche e limiti del giuramento decisorio secondo la Cassazione. Cassazione civile Ordinanza n. 17197/2018

La Corte di Cassazione civile con Ordinanza n. 17197 depositata in data 02 luglio 2018 ricorda i principi fondatori dell’istituto del giuramento decisorio.
Giuramento decisorio su circostanza determinante l’accoglimento della domanda.
Non una qualunque circostanza, seppur rilevante al fine del decidere, può essere posta sotto giuramento decisorio. Il giuramento può dirsi decisorio, afferma la Corte, “quando abbia ad oggetto non uno dei momenti necessari dell'iter da seguire per la decisione, ma circostanze dalle quali discende la decisione di uno o più capi della domanda, circostanze, cioè, tali da comportare che il giudice, previo accertamento dell'an iuratum sit, debba soltanto accogliere o rigettare la domanda ovvero singoli capi di essa, basandosi, quanto al fatto, solo sul giuramento prestato ovvero sulla mancata prestazione del medesimo e su eventuali fatti pacifici e notori (Cass. n. 15016 del 2004)”.
Conoscenza diretta del fatto.
La conoscenza del fatto de relato non può essere oggetto del giuramento decisorio.
Afferma la S.C. che “ai sensi dell'art. 2739 c.c., il giuramento può essere deferito sulla conoscenza diretta che il giurante ha dei fatti altrui, purché non si tratti di conoscenza che il giurante abbia acquisito apprendendola da terzi (Cass. n. 2624 del 1979)”.
Capitolazione.
A tal fine, il capitolo o i capitoli da sottoporre a giuramento dovranno mirare a estrarre al giurante una conoscenza diretta del fatto.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Ordinanza n. 17197 dep. 02/07/2018
IN FATTO
che, con sentenza depositata il 19.11.2015, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritti i crediti da rapporto di lavoro subordinato fatti valere da S.C. nei confronti di L.A. e altri convenuti, n.q. di eredi di A.G., in proprio e n.q. di legale rapp.te dell'impresa individuale Genny Confezioni; che avverso tale pronuncia S.C. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che hanno resistito con controricorso I.A., L.A., T.A. e M.L., mentre V.A. e G.M. di L.A. e C. s.a.s. sono rimasti intimati; che è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;
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