La chiamata di terzo nell’opposizione a decreto ingiuntivo
Come si effettua la chiamata di terzo con l’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo? Principi e criteri. E nel litisconsorzio necessario? Cassazione Civile Ordinanza n. 21706/2019

Corte di Cassazione Civile con Ordinanza n. 21706 depositata in data 26 agosto 2019 chiarisce alcuni concetti chiave della chiamata di terzo, in particolare nell’opposizione a decreto ingiuntivo.
Ai sensi dell’art. 269 comma 2 cod. proc. civ. il convenuto che intenda chiamare in causa un terzo deve farne dichiarazione nella comparsa di risposta e chiedere l’autorizzazione al giudice:
1. Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 106, la parte provvede mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell'articolo 163 bis.
2. Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163 bis. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto.
3. ...
Nel decreto ingiuntivo l’opponente è convenuto sostanziale
Come è noto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la parte opponente, seppur processualmente promotrice dell’azione, è nella sostanza parte convenuta.
Ne consegue che, in stretta applicazione del su menzionato secondo comma dell’art. 269 c.p.c., il convenuto, questa volta l’opponente, dovrà farne dichiarazione dell’atto di citazione e chiedere l’autorizzazione al giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo.
In questo senso il provvedimento in commento: “l'opponente a decreto ingiuntivo, che intenda chiamare in causa un terzo (nella specie, altresì nell'opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al giudice di pace), non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato”.
E conferma con la seguente dichiarazione: “in ogni caso l'opponente deve citare unicamente il soggetto istante per l'ingiunzione, e contemporaneamente chiedere al giudice l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo”.
Il provvedimento di autorizzazione, i poteri del giudice
A questo punto la S.C. specifica alcuni punti di sicuro interesse.
A) Il provvedimento del giudice che autorizzi, o rifiuti di autorizzare, la chiamata in causa di un terzo ex art. 269 c.p.c. non ha natura decisoria.
Ne consegue che il provvedimento (di accoglimento o rigetto dell’istanza) non potrà essere oggetto di appello. Inoltre, il potere del giudice di accogliere o negare è discrezionale, potendo il giudice rifiutare l'istanza sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
B) La semplice richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo – negata – non ha alcun effetto sul terzo, il quale non diventa parte.
Neppure se quel terzo è litisconsorte necessario. Il terzo diventa parte con la sua costituzione. La qualcosa parrebbe pacifica ma il Tribunale dell’appello (era una opposizione avanti il GdP) aveva ritenuto che il terzo, per effetto automatico della proposizione dell'istanza di autorizzazione alla chiamata, e prima ancora di essere citato o di aver depositato una comparsa di intervento, avesse assunto la qualità di parte nel processo.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sez. II, Ordinanza n. 21706 dep. 26/08/2019
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
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