Corte di Cassazione Sez. Unite civili, Sentenza n. 1914 dep. 02/02/2016
Filtro d'appello alla luce della Corte di Cassazione Sezioni Unite civili, Sentenza n. 1914 dep. 02/02/2016
Corte di Cassazione Sez. Unite civili, Sentenza n. 1914 dep. 02/02/2016 ha enunciato il seguente principio di diritto:
"Avverso l'ordinanza pronunciata dal giudice d'appello ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c. è sempre ammissibile ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7 limitatamente ai vizi propri della medesima costituenti violazioni della legge processuale che risultino compatibili con la logica (e la struttura) del giudizio sotteso all'ordinanza in questione, dovendo in particolare escludersi tale compatibilità in relazione alla denuncia di omessa pronuncia su di un motivo di appello, attesa la natura complessiva del giudizio prognostico, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza nonchè a tutti i motivi di ciascuna impugnazione, e potendo, in relazione al silenzio serbato in sentenza su di un motivo di censura, eventualmente porsi (nei termini e nei limiti in cui possa rilevare sul piano impugnatorio) soltanto un problema di motivazione".
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Sez. Unite civili, Sentenza n. 1914 dep. 02/02/2016
Ritenuto in fatto
R. de Eccher s.p.a. e A. Z. s.r.l. stipularono, rispettivamente il 28 febbraio ed il 10 marzo 2008, un contratto di subappalto ed un contratto di fornitura aventi ad oggetto lavori di ammodernamento di un tratto della S.S. 16 Adriatica, e, a seguito di problematiche insorte durante l'esecuzione di tali contratti, addivennero poi, in data 26 agosto 2008, alla stipulazione di un atto di transazione prevedente tra l'altro la risoluzione consensuale dei predetti contratti. Nel luglio del 2009 Z. convenne R. dinanzi al Tribunale di Udine al fine di ottenerne la condanna al pagamento di Euro 270.000 per omessa custodia e sorveglianza di mezzi meccanici della medesima Z. oggetto di furto mentre si trovavano nel cantiere della R.: il Tribunale adito condannò quest'ultima società al pagamento, in favore della prima, della somma di Euro 200.000, e la Corte d'Appello di Trieste, con ordinanza ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., dichiarò inammissibile l'appello di R. per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento. In questa sede R. propone due ricorsi: il primo, ai sensi degli artt. 111 Cost., comma 7 e art. 360 c.p.c., comma 4, articolato in due motivi, per la cassazione dell'ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla Corte d'Appello, ed il secondo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, affidato ad un motivo, per la cassazione della sentenza emessa dal Tribunale di Udine. Resistono con controricorso Viterbo Costruzioni s.r.l. - già Z. - nonchè Editalia s.r.l. unipersonale, intervenuta nel corso del giudizio d'appello in qualità di cessionaria del credito vantato da Viterbo Costruzioni s.r.l.; R. e Viterbo Costruzioni hanno depositato memorie. Il collegio della seconda sezione civile dinanzi al quale entrambi i ricorsi sono stati chiamati, previa riunione dei medesimi, ha, con ordinanza interlocutoria n. 223 del 2015, rimesso gli atti al Primo Presidente ai sensi dell'art. 374 c.p.c. in ragione del contrasto emerso nella giurisprudenza di questo giudice di legittimità con riguardo alla impugnabilità o meno, ed eventualmente entro quali limiti, dell'ordinanza declaratoria della inammissibilità dell'appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento.
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