La costituzione dell’attore nei 10 giorni con pluralità di notifiche della citazione
L’attore può effettuare la costituzione nei 10 giorni successivi all’ultima notifica dell’atto di citazione? L’ultimo indirizzo su art. 165 c.p.c. della Suprema Corte. Cassazione Ordinanza n. 7679/2019

Costituzione con notifica della citazione a più parti
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 7679 depositata in data 19/03/2019, affronta il tema della costituzione dell’attore a seguito della notifica dell’atto di citazione.
A norma del secondo comma dell’art. 165 c.p.c.
2. Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.
Il riferimento è solamente alla possibilità che la costituzione avvenga senza l'inserimento dell’originale dell’atto di citazione, con differimento di tale incombente ad ultimazione delle operazioni di notifica.
Tuttavia tale previsione normativa è stata talvolta interpretata secondo diverse accezioni.
Secondo una giurisprudenza la costituzione in giudizio dovrebbe ritenersi tempestiva anche se effettuata nei dieci giorni dall'ultima delle notificazioni.
Tuttavia, l’orientamento prevalente nella giurisprudenza ritiene, al contrario, che la costituzione dell'attore (o dell'appellante) debba avere luogo nel termine del primo comma dell'art. 165 c.p.c.
Secondo il ricorrente – che contestava quest’ultima interpretazione, chiedendone la riforma – non si terrebbe conto che in molteplici disposizioni speciali (in materia di contenzioso contabile, amministrativo e del processo societario) è disposto che è dall’ultima delle notifiche che si calcola il termine di 10 giorni.
Aggiungeva, il ricorrente, una argomentazione non sottovalutabile secondo la quale l'attore (o l'appellante) sarebbe in grado di conoscere la data di perfezionamento della prima notifica e di accertarsi della sua validità solo al momento in cui l'atto viene restituito dall'ufficiale giudiziario e che, quindi, il compimento delle formalità di costituzione nel termine di cui al primo comma dell'art. 165 c.p.c. potrebbe risultare inutile, ove la notifica dovesse risultare, alle successive verifiche, invalida.
Ciò nonostante, nonostante la correttezza dei rilievi svolti dal ricorrente, la Corte di Cassazione ritiene di confermare l’indirizzo prevalente, il quale tiene conto del punto di vista dei destinatari delle notifiche.
E motiva: “La formulazione del secondo comma dell'art. 165 c.pc. è rimasta immutata anche dopo la riforma del rito ordinario di cognizione adottata con il D.L. 35/2005, convertito con L. 80/2005, allorquando erano già in vigore non solo le norme del processo di cassazione (art. 369 c.p.c.), ma anche le disposizioni operanti per le controversie societarie (art. 3, comma secondo, D.LGS 5/2003) e già si era consolidata l'interpretazione, nei termini indicati, del disposto degli artt. 165 e 348 c.p.c..
Quindi, in ossequio al canone interpretativo del cd. legislatore consapevole, l'aver mantenuto immutata la formulazione dell'art. 165 c.p.c. non può che costituire espressione della volontà normativa di non modificare la differente disciplina della costituzione in giudizio nel rito ordinario di cognizione, restando esclusa la praticabilità di una lettura correttiva della disposizione o il ricorso all'analogia”.
Concludendo affermando che “l'art. 165 ultimo comma c.p.c. consente di depositare l'originale notificato entro dieci giorni dall'ultima notificazione e comunque la tempestiva costituzione dell'appellante con la copia dell'atto di citazione (cd. velina) in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità del gravame, ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l'udienza di comparizione di cui all'art. 350, comma 2, c.p.c. mediante deposito dell'originale da parte dell'appellante, ovvero a seguito di costituzione dell'appellato che non contesti la conformità della copia all'originale, salva, in ogni caso, la possibilità per l'appellante di chiedere la remissione in termini per la regolarizzazione della costituzione”.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Ordinanza n. 7679 dep. 19/03/2019
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