Danno biologico: definizione di postumi permanenti e invalidità temporanea - assoluta e parziale

Il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo. Cassazione Civile Sez. III, Ordinanza n. 28614/2019

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Danno biologico: definizione di postumi permanenti e invalidità temporanea - assoluta e parziale

La Corte di Cassazione Civile, con Ordinanza n. 28614 depositata in data 7 novembre 2019 esprime alcuni interessanti concetti in materia di danno biologico e su alcune modalità di quantificazione che è opportuno riprendere in questa sede.

 

La definizione di danno biologico

La Corte definisce il cd. danno biologico la “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.

 

Definizione di postumi permanenti e inabilità temporanea

Con l’accento posto sul periodo di maturazione, di seguito la definizione che la S.C. opera per qualificare l’invalidità temporanea (divisa in assoluta e temporanea) e i postumi permanenti:

- “i postumi invalidanti che -proprio in considerazione del loro collocarsi cronologicamente in un tempo successivo rispetto ad un pregresso diverso stato patologico- si qualificano per la loro natura permanente, in quanto "inemendabili"”, non guaribili. Ancora: “l'invalidità permanente costituisce uno stato menomativo, stabile e non remissibile, che si consolida soltanto all'esito di un periodo di malattia e non può quindi sussistere prima della sua cessazione”, vale a dire cessazione dello stato di malattia. Infine, la Corte sottolinea come l’invalidità permanente sia “suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi, con la conseguenza che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo”. Qualora nello stesso periodo temporale fosse calcolato un periodo di inabilità temporanea e di presenza di postumi permanenti, la “contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno”;

- “la inabilità temporanea (assoluta e parziale -quest'ultima definita in termini percentuali-) che consiste nel periodo di incapacità ad attendere a "qualsiasi" attività -inabilità totale- o soltanto ad "alcune" attività inabilità parziale- della vita quotidiana, patito dal soggetto danneggiato prima di essere ritenuto dai medici clinicamente guarito a seguito di un incidente, un sinistro stradale o di una malattia, e dunque coincide con il periodo di tempo occorrente per la somministrazione delle cure necessarie a ristabilire il paziente, ripristinando la condizione di salute antecedente il sinistro (qualora dalla terapia non esitino condizioni menomative) ovvero per pervenire alla definitiva stabilizzazione delle condizioni invalidanti la salute del paziente (qualora al termine delle terapie esitino menomazioni o condizioni peggiorative inemendabili)”.

 

Nell'operare mediante tabelle, nei casi di lungo docerso della malattia, si dovrà avere, quindi, l'accortezza di selezionare l'età del danneggiato al momento della cessazione dell'invalidità permanente poiché è solo da tale momento che inizia l'invalidità temporanea.

 

Conclude richiamando il principio per cui,

nella liquidazione del danno biologico permanente, occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza”

 

 

Corte di Cassazione Civile Sez. III, Ordinanza n. 28614 dep. 07/11/2019

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Civile Sez. III, Ordinanza n. 28614 dep. 07/11/2019

 

Fatti di causa

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