Sul giusto contemperamento del diritto di cronaca e diritto all’oblio si esprimono le SS.UU.
Attualità del tema e notorietà del personaggio segnano il punto discriminante. Il contrasto fra diritto di cronaca e diritto all’oblio è oggetto dell’analisi delle SS.UU. in Sentenza n. 19681/2019

Le SS.UU. civili della Corte di Cassazione finalmente depongono, con la Sentenza n. 19681 del 22 luglio 2019, una pietra miliare sul discusso tema del corretto posizionamento della linea di confine fra diritto di cronaca e libertà di stampa da un lato e il diritto all’oblio, alla dimenticanza, dall’altro.
La Corte compie una ampia e articolata composizione dello status quo della materia di cui trattasi, riepilogando l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità e di quella europea.
Il problema, come è noto, si è posto con la neo-nata consapevolezza che i dati recepiti dai motori di ricerca sarebbero rimasti per sempre nei server di qualche luogo della terra. E’ nata, solo pochi anni fa, infatti, la consapevolezza pubblica che si andava affievolendo, se non cancellando, quel fenomeno tipico della mente umana che porta all’offuscamento dei ricordi con il passare del tempo.
Di converso, e quale reazione, si è ingenerata l’idea che sussistesse in capo all’individuo un diritto alla cancellazione dei dati che lo riguardassero e rivolti al pubblico generico. Stati diversi dal nostro hanno ad un certo punto riconosciuto un c.d. “diritto all’oblio” in particolare chiedendo a Google di cancellare dati non necessari dai propri server.
Prima di parlare di oblio (termine moderno), tuttavia, già da alcuni decenni la nostra Corte di legittimità si era espressa sul diritto alla “riservatezza”, proprio in materia di cronaca e quindi legato al concetto, con il primo contrastante, di libertà di stampa.
Le diverse forme del diritto all’oblio.
Per il giusto inquadramento del concetto di diritto all’oblio le SS.UU. ci offrono il seguente panorama interpretativo: “quando si parla di diritto all'oblio ci si riferisce, in realtà, ad almeno tre differenti situazioni:
- quella di chi desidera non vedere nuovamente pubblicate notizie relative a vicende, in passato legittimamente diffuse, quando è trascorso un certo tempo tra la prima e la seconda pubblicazione;
- quella, connessa all'uso di internet ed alla reperibilità delle notizie nella rete, consistente nell'esigenza di collocare la pubblicazione, avvenuta legittimamente molti anni prima, nel contesto attuale (è il caso della sentenza n. 5525 del 20 12);
- e quella, infine, trattata nella citata sentenza Google Spain della Corte di giustizia dell'Unione europea, nella quale l'interessato fa valere il diritto alla cancellazione dei dati”.
La fattispecie affrontata dalla corte rientrava nel primo caso. Anzi, precisa la Corte che il provvedimento in esame riguarda esclusivamente questo primo aspetto del diritto all’oblio, non essendo esaminato nelle altre configurazioni.
Fra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza: l’attualità ...
Visto che il termine cronaca deriva al greco kronos, le Corte coglie l’elemento letterale per indicarci che il diritto di cronaca è un “diritto avente ad oggetto il racconto, con la stampa o altri mezzi di diffusione, di un qualcosa che attiene a quel tempo ed è, perciò, collegato con un determinato contesto”.
Nuovi elementi possono riportare la vecchia notizia di nuovo di attualità, con la conseguenza che il riprendere il vecchio dato rappresenta nuovamente la manifestazione del rinnovato diritto di cronaca.
La rievocazione storica di fatti di cronaca (come era il caso affrontato dalla Corte) non è diritto di cronaca.
… la notorietà dei personaggi.
Se la rievocazione storica non può essere considerata “cronaca”.
In una rievocazione non è fondamentale l’indicazione esatta delle generalità delle persone coinvolte, a meno che, continua la S.C. “non riguardi personaggi che hanno rivestito o rivestono tuttora un ruolo pubblico, ovvero fatti che per il loro stesso concreto svolgersi implichino il richiamo necessario ai nomi dei protagonisti”.
In tutti gli altri casi la rievocazione “deve svolgersi in forma anonima, perché nessuna particolare utilità può trarre chi fruisce di quell'informazione dalla circostanza che siano individuati in modo preciso coloro i quali tali atti hanno compiuto”.
A conclusione, le SS. UU. esprimono il seguente principio di diritto:
“In tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all'oblio) e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito - ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall'art. 21 Cost. - ha il compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva (nella specie, un omicidio avvenuto ventisette anni prima, il cui responsabile aveva scontato la relativa pena detentiva, reinserendosi poi positivamente nel contesto sociale)”
Per violazione al diritto all’oblio e risarcimento del danno vedi in questa rivista: “La Cassazione su diritto all'oblio, diritto di cronaca e risarcimento danni per violazione privacy”
E su diritto di accesso ai dati di un pubblico registro vedi “Diritto all’oblio del soggetto passivo versus diritto di accesso del terzo interessato”
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione SS.UU: civili Sentenza n. 19681 del 22/07/2019
FATTI DI CAUSA
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