Dilazione temporale del piano del consumatore e diritto di voto dei creditori

Sulla dilazione temporale del pagamento negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore. Cassazione Civile Ordinanza 27544/2019

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Dilazione temporale del piano del consumatore e diritto di voto dei creditori

Corte di Cassazione Civile, prima sezione, con Ordinanza n. 27544 depositata in data 28 ottobre 2019 si sofferma sulla possibilità di ottenere l’omologa di un piano del consumatore che preveda il pagamento dilazionato dei crediti in un arco temporale di addirittura 12 anni ponendo quale contrappeso il diritto di voto dei creditori.

Ma seguiamo passo passo lo svolgersi del ragionamento.

 

Dilazione ultrannuale dei crediti prelatizi

L’art. 8 della Legge n. 3/2012 titolato “Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore” prescrive al quarto comma che “La proposta di accordo con continuazione dell'attivita' d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”.

Ciò tuttavia non significa che tali crediti dotati di privilegio debbano essere pagati entro l’anno.

La Corte ricorda un recentissimo arresto secondo il quale “negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore, è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore”.

 

Durata ultraquinquennale del piano del consumatore

Nel caso di specie era stata negata l’omologazione di un piano che prevedeva il pagamento dei crediti nell’arco temporale di 12 anni.

La questione della durata complessiva del piano viene esaminata dalla Suprema Corte.

La legge 27 gennaio 2012, n. 3, nell'introdurre le procedure di composizione della crisi (l'accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio) al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non fallibili, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure.

Ricorda la Corte che la giurisprudenza ha sanato tale carenza per via interpretativa utilizzando i termini previsti ai fini della durata ragionevole del processo (Legge Pinto) per le procedure fallimentari (“… fase esecutiva di un concordato liquidatorio debba concludersi in un arco temporale non superiore al triennio mentre un concordato in continuità aziendale debba esaurirsi nell'ambito del quinquennio”.)

Quanto alla durata ai fini dell’omologazione del piano del consumatore, alcune “ … corti di merito hanno individuato tale limite implicito in analogia a quello elaborato dalla giurisprudenza con riferimento alle procedure concorsuali, vale a dire quello di 5-7 anni” (cinque anni nel caso di media complessità ed i sette anni in caso di notevole complessità).

Il piano del consumatore, viene ricordato, a differenza dell'accordo di composizione della crisi, determina un'imposizione giudiziale ai creditori, i quali possono soltanto contestare la convenienza del piano senza che il giudice sia legato alla loro posizione per concedere l’omologa.

Afferma la S.C.: “Se, pertanto, la ratio dell'applicazione del limite implicito di durata massima è quella di tutelare il creditore, … non si vede perché non possa derogarsi a tale limite, concedendo l'omologa al piano, anche se di durata ultraquinquennale”, qualora la ratio della prevista lunga durata arrivi proprio dal tentativo di tutelare il creditore.

Cita anche, la Corte, che “ … il legislatore prevede - con riguardo ai crediti fiscali - la possibilità di una moratoria molto più lunga dei termini di cui alla cd. legge Pinto”.

Secondo la Corte di Cassazione la lunga durata del piano dovrà essere valutata in sede di omologa in modo da tenere in considerazione l’intero più ampio spettro delle opzioni e previsioni.

I piani di pagamento con lungo orizzonte temporale non divengono solo per questo motivo illegittimi. E, continua, “ Sono, difatti, i creditori a dover valutare se, in simili ipotesi, un piano ...., implicante pagamenti dilazionati, sia, o meno, conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento”.

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Civile Sez. I, Ordinanza n. 27544 dep. 28/10/2019

 

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

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