Effetti della mancanza della formula esecutiva sulla copia del titolo notificato
Opposizione agli atti esecutivi per omessa apposizione della formula esecutiva sulla copia del titolo esecutivo notificato. Cassazione civile Sentenza n. 3967/2019

Qualche mese fa (ottobre 2018) abbiamo proposto questo articolo “Decreto ingiuntivo: decreto di esecutorietà e formula esecutiva” il quale, a commento di Cassazione Sent. n° 1650/2014 si occupava della rilevanza del decreto di esecutorietà emesso su decreto ingiuntivo non opposto, che è emesso con provvedimento del giudice e che è cosa distinta dalla formula esecutiva, frutto dell’attività del cancelliere.
La Sentenza n. 3967 depositata in data 12 febbraio 2019 della seconda sez. civile della Corte di Cassazione si occupa, invece, degli effetti ed eventuale sanatoria della carenza della formula esecutiva, della omissione dell’apposizione della formula esecutiva, di cui all’art. 475 c.p.c., sulla copia del titolo (esecutivo) notificata dal creditore al debitore.
Conseguenze della omissione di apposizione della formula esecutiva sulla copia del titolo
Nel caso di specie trattavasi di un atto pubblico (sono titoli esecutivi ai sensi dell’art. 474 c.p.c. comma 2 n. 3, “gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli”) portatore di un credito residuo non pagato, notificato al debitore assieme al precetto.
La questione (quali siano le conseguenze della mancata apposizione della formula esecutiva sul titolo notificato al debitore) è stata considerata dalla stessa Corte di particolare importanza tant’è che è stata discussa in pubblica udienza.
La Suprema Corte elenca come segue la ratio giuridica sottostante alla necessità dell’apposizione della formula esecutiva:
1) il porre in esistenza una formalità che conferisca all'atto la qualità di titolo esecutivo;
2) esprimere, con tale atto, esigibilità del diritto, che costituisce un presupposto dell'azione esecutiva distinto dalla valenza astratta dell'atto come titolo esecutivo;
3) esprimere la sussistenza del requisito della liquidità, anch'esso richiesto dell'art. 474, primo comma, cod. proc. civ.;
4) accertare, come nel caso, trattandosi di scritture private autenticate, che esse contengano una obbligazione di somme di denaro,
5) controllare il numero delle copie del titolo esecutivo in circolazione,
6) individuare la parte che ha diritto ad utilizzare il titolo, alla quale soltanto può esserne dato il possesso.
La mancata apposizione della F.E. determina il venire meno di tutte queste verifiche e controlli potendo, potenzialmente, essere base di una esecuzione forzata non fondata su un titolo ritenuto idoneo dalla legge.
Sanatoria della mancanza della formula esecutiva
La Corte d’Appello avendo ritenuto che la funzione della F.Esec. fosse meramente quella di rendere edotto il debitore della esistenza di un titolo, appunto, esecutivo, aveva di conseguenza affermato che la prova della conoscenza del titolo fosse sufficiente a sanare l’irregolarità.
Non dello stesso avcviso la Corte di Cassazione, la quale, tuttavia, per altri profili, ammette pure la possibilità che la carenza di formula esecutiva possa essere sanata.
Afferma la Corte: “qualsiasi denuncia di un error in procedendo deve essere accompagnata dalla enucleazione di un concreto pregiudizio subito dalla parte, poiché non esiste un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria”. Con la conseguenza che l'opponente non potrà limitarsi a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo.
Nel caso in cui l'opponente non porti questa dimostrazione, la prova del pregiudizio subito, si avrà una sorta di implicita sanatoria della carenza di apposizione della formula esecutiva.
Modo di opposizione: all’esecuzione o agli atti esecutivi?
Secondo la Corte, in ossequio a consolidato orientamento, il corretto modo di opporsi alla mancanza di formula esecutiva è l’opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617 c.p.c.) e non opposizione all’opposizione (ex art. 615 c.p.c). Afferma, infatti, la Corte: “la denuncia dell'omessa apposizione della formula esecutiva configura un'opposizione agli atti esecutivi allorquando si faccia riferimento solamente alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva richiesta dall'art. 475 cod. proc. civ., di cui non si ponga in dubbio l'esistenza, poiché in tal caso il difetto si concreta in una irregolarità del procedimento esecutivo o del precetto”.
Nel caso di specie la questione era della massima rilevanza stante che il diverso regime delle impugnazioni nelle due distinte tipologie di opposizione.
A conclusione la S.C. afferma il seguente principio di diritto:
"L'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, primo comma, cod. proc. civ., senza che la proposizione dell'opposizione determini l'automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. Tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato".
---------------------------------------
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sez. III, Sentenza n. 3967 dep. 12/02/2019
L’omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, comma 1, c.p.c., senza che la proposizione dell’opposizione determini l’automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c.; tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell’opposizione, a dedurre l’irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!