Fondo di Garanzia e legittimazione della assicurazione designata a trattare il sinistro

Sulla legittimazione processuale della Compagnia di Assicurazione designata a trattare il sinistro in caso di intervento del Fondo di Garanzia Vittime della Strada. Cassazione Civile Sentenza n. 17044/2019

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Fondo di Garanzia e legittimazione della assicurazione designata a trattare il sinistro

Da una lunga e articolata sentenza della Corte di Cassazione Civile (Sentenza n. 17044  depositata in data 26/06/2019) nella quale si affrontano svariati istituti giuridici, riprendiamo una conferma giurisprudenziale circa la posizione processuale della Compagna di Assicurazione designata a trattare il sinistro ai sensi dell'art. 286 Cod. Ass. (nel caso concreto il precedente art. 19 della L. 999/69)

Ai sensi dell'art. 285 del Codice dell Assicurazioni private, il Fondo di garanzia per le vittime della strada è amministrato dalla CONSAP, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.

Ai sensi dell'art. 286, sempre del Cod. Ass. private, ogni sinistro coperto dal Fondo di Garanzia viene gestito da un'impresa di assicurazione appositamente designata dall'IVASS.

 

L'impresa designata opera in nome proprio.

La S.C. richiama i principi espressi dal proprio precedente pronunciamento del 2015 (Cass. civ. Sez. III, Sentenza n. 274 del 13/01/2015).

L'impresa assicuratrice designata dall'IVASS, chiarisce la Corte di Cassazione, " ... non è un rappresentante del Fondo di garanzia (che del resto non ha personalità giuridica), né dell'ente che lo gestisce (Consap s.p.a.)".

E continua, la Corte, affermando: "Sebbene il Fondo di garanzia per le vittime della strada sopporti il peso finale dei risarcimenti pagati agli aventi diritto, salvo casi eccezionali esso non assume alcuna obbligazione diretta nei confronti di questi ultimi. L'impresa designata è il vero soggetto passivo del rapporto sostanziale con il danneggiato. Per effetto dell'atto di designazione e del verificarsi del sinistro, essa acquista la qualità di soggetto passivo sia dell'azione risarcitoria, sia dell'azione esecutiva".

Ancora: "L'impresa designata non è quindi un rappresentante del Fondo, né quando risarcisce la vittima adempie una obbligazione altrui: essa paga in nome proprio il debito proprio, sebbene tale pagamento avvenga nell'interesse del Fondo, il quale pertanto è tenuto a rifonderne l'importo all'impresa designata (art. 286, comma 2, Cod. Ass.)".

Ne consegue che la compagnia designata ha il potere di agire processualmente in nome proprio, ad esempio proponendo opposizione all'esecuzione o di agire per il recupero di somme indebitamente ottenute dal danneggiato.

 

 

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