Modifiche al fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti
Anche i professionisti potranno avere accesso al fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, dopo le modifiche apportate con Legge n. 58 del 28/06/2019

Con la Legge di Stabilità 2016 è stato istituito un Fondo di Garanzia a tutela delle aziende vittime di mancati pagamenti di cui abbiamo scritto in questo articolo: "Un Fondo di Garanzia per i mancati recuperi del credito".
Con il Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019 così come convertito con Legge n. 58 del 28 giugno 2019, recante titolo "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" sono state apportate alcune modifiche.
L'ambito di applicazione viene delimitato in modo più chiaro al fine di non lasciare aperture interpretative non coerenti con la ratio legislativa: deve trattarsi di debiti dell'attività dell'impresa. Viene eliminato il riferimento ad "azienda" adottando il riferimento a "impresa".
La norma base (il comma 200 della Legge Stabilità 2016) per l'accesso alle indennità del fondo viene completamente riscritta.
Anche i professionisti quali vittime di mancati pagamenti
La novità più rilevante è la nuova possibilità data ai professionisti di chiedere l'indennizzo al Fondo per il credito,quale vittima di mancato pagamento.
Infatti il comma 200 autorizza alla presentazione della domanda le " ... piccole e medie imprese, ... e i professionisti parti offese in un procedimento penale".
Art. 19 ter
Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni;a) al comma 199, le parole: «alle aziende vittime di mancati pagamenti» sono sostituite dalle seguenti: «alle vittime di mancati pagamenti» e le parole: «altre aziende debitrici» sono sostituite dalle seguenti: «propri debitori nell'ambito dell'attivita' di impresa»;
b) il comma 200 e' sostituito dal seguente;
«200. Possono accedere al Fondo di cui al comma 199, con le modalita' stabilite dal comma 201, le piccole e medie imprese, definite ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, anche se in concordato preventivo con continuita', e i professionisti parti offese in un procedimento penale, pendente alla data di presentazione delle domande di accesso al Fondo, a carico di debitori imputati dei delitti di cui agli articoli 629, 640 e 641 del codice penale, 2621 del codice civile, 216, 217, 218, 223, 224 e 225 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono altresi' accedere al Fondo le piccole e medie imprese di cui al primo periodo e i professionisti ammessi o iscritti al passivo di una procedura concorsuale per la quale il curatore, il commissario o il liquidatore giudiziale si sono costituiti parte civile nel processo penale per i reati di cui al presente comma, ovvero il cui credito e' ricono-sciuto da una sentenza definitiva di condanna per i reati medesimi»;
c) dopo il comma 201 e' inserito il seguente;
«201-bis. Il provvedimento di concessione e di erogazione del finanziamento agevolato di cui al comma 201 e' adottato anche in pendenza della verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico della correttezza e della conformita' delle dichiarazioni rese dai soggetti che hanno formulato richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 199; in tale caso, il finanziamento e' erogato, a titolo di acconto, per un importo pari al 50 per cento di quanto dovuto e il saldo e' corrisposto all'esito della verifica. Il provvedimento e' comunque revocato quando e' accertata la carenza dei suoi presupposti, con conseguente recupero delle somme anticipate a titolo di acconto, secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 201»;
d) al comma 202, le parole: «delle aziende imputate per i delitti» sono sostituite dalle seguenti: «dei debitori imputati».