Il termine per la riassunzione decorre dalla comunicazione del fallimento del Curatore Fallimentare

Il Curatore Fallimentare che comunica via PEC l'avvenuto fallimento al difensore determina il decorso del termine per la riassunzione del giudizio interrotto automaticamente. Cassazione civile Ordinanza n. 2658/2019

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Il termine per la riassunzione decorre dalla comunicazione del fallimento del Curatore Fallimentare

Ai sensi dell’art. 300 c.p.c., in uno con l’art. 43 L. Fall., così come novellato nel 2006, il fallimento comporta un automatico effetto interruttivo sui processi in corso.

Se questo è il principio, tuttavia, la norma nulla dice sul dies a quo della riassunzione del processo interrotto e sulle modalità di “conoscenza legale”, o perlomeno di presunzione di conoscenza, dell’evento interruttivo.

Secondo l'articolo 305 c.p.c., infatti, “Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue” avendo, tuttavia, costante principio di giurisprudenza affermato l’impossibilità di ammettere il fenomeno della cosiddetta estinzione “misteriosa”, avvenuta senza che alcuna delle parti fosse mai venuta a conoscenza dell’evento interruttivo.

A tal proposito viene coniato il termine “conoscenza legale”, vale a dire la conoscenza ottenuta attraverso strumenti certificativi, come la notifica, la dichiarazione a verbale in udienza, ecc., utili a portare conoscenza del fatto non alla parte personalmente ma al suo difensore, tecnicamente preparato e sicuro conoscitore dell’importanza del verificarsi dell'interruzione. Costui potrà, se del caso, adottare le misure necessarie per la tempestiva riattivazione del processo.

Si intende con ciò che una mera conoscenza di fatto del verificarsi dell’evento interruttivo (es. corridoi del tribunale, telefonata fra le parti) non porta, naturalmente, alla conoscenza legale.

 

Ai sensi dell’art. 300 c.p.c. i mezzi legali riconosciuti sono la dichiarazione in udienza o, in assenza dell’udienza, alla notifica dell’evento interruttivo fatta al difensore.

Non è previsto che un terzo possa portare una “conoscenza legale” del fallimento alle parti, salvo il dichiarare la giurisprudenza che integra “conoscenza legale” la comunicazione via fax della sentenza che ha dichiarato il fallimento, effettuata a cura di cancelleria al creditore istante che abbia partecipato alla fase prefallimentare e che sia parte del giudizio colpito da interruzione.

In caso di fallimento il Curatore Fallimentare subentra nelle posizioni processuali del fallito (art. 43 L. Fall.). Egli diviene parte, seppur non ancora con la costituzione di un proprio difensore.

 

Il termine per la riassunzione decorre dalla dichiarazione in udienza o, se precedente, dalla comunicazione via PEC del Curatore Fallimentare al difensore della parte.

Quale valore attribuire, alla comunicazione effettuata dal Curatore Fallimentare ai creditori? E della eventuale comunicazione, sempre effettuata dal Curatore Fallimentare, ai legali delle parti?

L’Ordinanza in commento promuove le comunicazioni ufficiali del Curatore Fallimentare ad evento idoneo a determinare la “conoscenza legale”.

E afferma il seguente principio di diritto:

“in caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione di cui all’art. 305 c.p.c. decorre dalla dichiarazione o notificazione dell’evento interruttivo secondo la previsione dell’art. 300 c.p.c., ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate”.

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza n. 2658 del 30/01/2019

 

FATTI DI CAUSA

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