Illegittimità costituzionale per la pena minima in materia di stupefacenti
Dichiarato incostituzionale l’art. 73 comma 1 nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni. Corte Costituzionale Sentenza 40/2019

La Corte Costituzionale ha dichiarato
“l’illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni”.
La Consulta aveva preavvisato il legislatore.
La Corte, con la sentenza n. 179 del 2017 aveva invitato in modo pressante il legislatore a risanare la frattura che separava le pene per i fatti lievi e per i fatti non lievi, previste, rispettivamente, dai commi 5 e 1 dell’articolo 73 del D.P.R. 309 del 1990, frutto di sovrapposizioni normative e giurisprudenziali che nel corso del tempo avevano creato una incoerenza di fondo del sistema sanzionatorio.
La Corte ripetutamente aveva suggerito la necessità di rivedere l’apparato sanzionatorio anche nel 2017 (“l’intervento di questa Corte non è ulteriormente differibile, posto che è rimasto inascoltato il pressante invito rivolto al legislatore affinché procedesse «rapidamente a soddisfare il principio di necessaria proporzionalità del trattamento sanzionatorio, risanando la frattura che separa le pene previste per i fatti lievi e per i fatti non lievi dai commi 5 e 1 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990»”, Sentenza n. 179/2017) e poi nel 2018, come scrive la stessa Corte quando aveva “chiaramente affermato ancora di recente nella sentenza n. 222 del 2018, allorché le pene comminate appaiano manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità del fatto previsto quale reato, si profila un contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., giacché una pena non proporzionata alla gravità del fatto si risolve in un ostacolo alla sua funzione rieducativa (ex multis, sentenze n. 236 del 2016, n. 68 del 2012 e n. 341 del 1994)”.
Non si poteva più attendere.
Motiva la Corte Costituzionale: “non può essere ulteriormente differito l’intervento di questa Corte, chiamata a porre rimedio alla violazione dei principi costituzionali evocati, con conseguente accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 nei termini in cui sono prospettate dal giudice rimettente, il quale chiede che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale di tale disposizione, nella parte in cui prevede un minimo edittale di otto anni, anziché di sei anni di reclusione”. Anni 6 previsti dall’art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005.
---------------------------------------
Di seguito il testo di
Corte Costituzionale Sentenza 40 del 08/03/2019
SENTENZA N. 40
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!