Interferenze illecite nella vita privata: insussistente se l'altrui osservazione non è impedita

Le videoriprese di persona che si trovi in un'abitazione frontistante non costituiscono condotta punibile ex art. 615 bis c.p. quando l’osservazione avviene liberamente e senza l'utilizzo di accorgimenti. Cassazione Sentenza 372/2019

Interferenze illecite nella vita privata: insussistente se l'altrui osservazione non è impedita

Fatto e quaestio iuris

L’imputato veniva condannato per il reato di interferenze illecite nella vita privata ex art. 615 bis, co. 1, c.p. per essersi procurato indebitamente, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva, più immagini di tre proprie dipendenti intente a cambiarsi d’abito all’interno dello spogliatoio di un esercizio commerciale.

L’imputato veniva altresì condannato per il medesimo reato per essersi procurato indebitamente video e fotografie della persona offesa all’interno della abitazione della di lei madre, intenta a uscire dalla doccia e quindi nuda.

La difesa interponeva ricorso per cassazione.

Con riferimento alla prima condotta, la difesa deduceva inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 615 bis c.p. e l’insufficienza della motivazione in riferimento alla qualificazione come luogo di privata dimora del magazzino utilizzato dalle dipendenti saltuariamente come spogliatoio, a cui potevano accedere tutti i dipendenti ed il datore di lavoro, il quale avrebbe potuto installarvi dei dispositivi di controllo a distanza dei lavoratori, con la conseguente errata qualificazione come luogo di privata dimora.

Con riferimento alla seconda condotta, invece, la difesa deduceva l'inosservanza e l'erronea applicazione dell’art. 615 bis c.p. e l’insufficienza della motivazione, non avendo la Corte territoriale adeguatamente considerato la circostanza che l’abitazione dell’imputato e quella della persona offesa erano adiacenti e che la persona offesa si mostrava nuda pur in assenza di tende, dunque in assenza di lesioni alla riservatezza della persona fotografata.

 

Il decisum

La Suprema Corte ha avuto modo di definire ancora una volta il perimetro della condotta rilevante ai fini del delitto di interferenze illecite nella vita privata ex art. 615 c.p.. Invero, nel rigettare il primo motivo di gravame e nell'accogliere il secondo1, la Cassazione ha chiarito il corretto declinarsi dell'offensività della norma de qua.

La qualificazione come luogo di privata dimora, inteso come luogo nel quale si esplicano atti della vita privata, ben si adatta ad uno spogliatoio, in quanto «risponde alla ratio e alla funzione della norma incriminatrice di proteggere la riservatezza di atti relativi alla sfera personale e destinati a essere compiuti nella abitazione o, comunque, con modalità tali da evitare ingerenze o intrusioni di terzi nel loro». A nulla rilevando che il locale non sia destinato esclusivamente al cambio degli indumenti, rilevando al contrario «la pacifica e nota destinazione di un determinato luogo alla regolare esplicazione di atti della vita privata», quando non risulti invece solo un occasionale o estemporaneo utilizzo in tal senso del luogo. In questo caso, «rimane irrilevante il fatto che detto luogo sia destinato anche ad altre funzioni, dovendo operarvi la speciale protezione apprestata da detta disposizione in concomitanza con il compimento di atti della vita privata»2.

Invece, la videoripresa di una persona che si trovi in un'abitazione frontistante non costituisce una condotta punibile ai sensi dell’art. 615 bis c.p. quando l’osservazione avviene liberamente e senza l'utilizzo di accorgimenti. A tal proposito, non rileva l’assenza di tende alla finestra quando chi si prodiga alla captazione non utilizzi finanche particolari accorgimenti per fotografare e filmare la persona offesa in comportamenti della vita privata affatto sottratti alla normale osservazione dall’esterno. Infatti, la tutela del domicilio è limitata a ciò che si compie nei luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile a terzi3.

Se l’azione, ancorché svolgendosi in luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata da estranei senza fare ricorso a particolari accorgimenti, non si configura una lesione della riservatezza del titolare del domicilio4. Stando al tenore dell'art. 615 bis c.p., «affinché la condotta descritta integri il reato, non è sufficiente che la stessa abbia ad oggetto immagini che riguardino atti che si svolgano in uno dei luoghi indicati dall’art. 614 c.p. (e, dunque, l’abitazione o altro luogo di privata dimora o le appartenenze di essi), ma è anche necessario che tale condotta sia posta in essere “indebitamente”; ciò significa, dunque, in necessaria connessione logica con quanto del resto più specificamente previsto dall’art. 614 c.p., su cui la disposizione è “ritagliata”, che, seppure la condotta avvenga in uno di detti luoghi, la stessa non sarebbe illecita ove non avvenga in contrasto od eludendo, clandestinamente o con inganno, la volontà di chi abbia il diritto di escludere dal luogo l’autore delle riprese»5

 

Avv. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

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1 «In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui al capo c) della rubrica, e cioè il reato di cui all’art. 615 bis c.p. commesso in danno di Cr.Ch.Fr.Ma. , perché il fatto non sussiste, e il ricorso rigettato nel resto».

2 Cfr. Sez. 3 n. 27847 del 30/04/2015; Sez. 5 n. 4669 del 07/11/2017, dep. 31/01/2018.

3 Cfr. Sez. 2 n. 25363 del 15/05/2015; Sez. 5 n. 25453 del 18/04/2011.

4 Corte cost., n. 149 del 16/04/ 2008.

5 Sez. 3, n. 27847 del 30/04/2015.

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 372 dep. 08/01/2019

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 27 settembre 2017 la Corte d’appello di Milano, provvedendo sulle impugnazioni proposte dall’imputato R.S. e dalle parti civili P.U. e C.T. , nei confronti della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Busto Arsizio del 17 novembre 2016, con cui era stata affermata la responsabilità dell’imputato in relazione ai reati di cui all’art. 81 cpv. c.p. e art. 609 quater c.p., u.c., (per avere, in più occasioni, compiuto atti sessuali nei confronti di una minore di dieci anni, capo A della rubrica), art. 81 cpv. c.p. e art. 615 bis c.p., comma 1, (per essersi procurato indebitamente, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva, più immagini di tre proprie dipendenti, mentre erano intente a cambiarsi d’abito all’interno dello spogliatoio di un esercizio commerciale, da considerarsi luogo di privata dimora, capo B della rubrica), e art. 615 bis c.p., comma 1, (per essersi procurato indebitamente video e fotografie di Cr.Ch.Fr.Ma. , mentre si trovava all’interno della abitazione della madre, nuda e intenta a uscire dalla doccia, capo C della rubrica), ha ridotto la pena inflittagli a tre anni e due mesi di reclusione e, accogliendo le impugnazioni delle parti civili, lo ha condannato a risarcire anche i danni sopportati in proprio dai genitori della minore vittima del reato di violenza sessuale (P.U. e C.T. ) e quella sopportati dalla persona offesa del reato di cui al capo B (C.T. ).

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