La notificazione eseguita al vecchio indirizzo di residenza del destinatario. Nullità, inesistenza.
La notificazione dell'atto eseguita al vecchio indirizzo del destinatario, dopo il cambio di residenza, comporta la nullità o la inesistenza della stessa? Cassazione civile Ordinanza n. 4529/2019

Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione civile e deciso con Ordinanza n. 4529, depositata in data 15 febbraio 2019, riguarda la notifica di un decreto ingiuntivo effettuata nella ex residenza del destinatario ingiunto e consegnata alla figlia dello stesso, ancora ivi residente, che lo accettava dichiarandosi familiare convivente.
Il caso è peculiare poiché diverso dal più frequente caso della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 ad indirizzo ritenuto corretto con affissione alla casa comunale per irreperibilità, assenza o rifiuto del destinatario 1. In questi casi, giurisprudenza ha sancito sulla necessità di una scrupolosa ricerca di elementi di conferma della correttezza dell’indirizzo.
Nel caso di specie l’Ufficiale Giudiziario aveva fatto affidamento sulla bontà della dichiarazione della figlia qualificatasi come convivente e così pure il creditore ingiungente alla visione della relata di notificazione sull’atto avuto in restituzione dall’ufficiale giudiziario.
Sulla inesistenza della notificazione.
Esiste nella giurisprudenza un sempre confermato indirizzo teso a salvare gli effetti della notificazione limitando l’inesistenza a residuali ed abnormi casi di totale carenza di ogni elemento costitutivo della notificazione.
La, stessa Corte, citando un proprio precedente, afferma: “l'inesistenza della notificazione [...] è configurabile … oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”.
Le necessarie ricerche di una residenza o domicilio alternativi.
Circa la notificazione eseguita in luogo diverso dalla residenza, abbiamo citato in nota un precedente del 2017 che esige una fattiva ricerca di un nuovo indirizzo da parte del’ufficiale giudiziario prima che lo stesso possa procedere alla notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c. Nella sentenza in commento, la Suprema Corte conferma, citando altro precedente, del 2015, con medesima ratio che ‘ufficile giudiziario “è tenuto in ogni caso a svolgere ulteriori ricerche [...] prima di procedere alla notificazione nelle forme dell'art. 143 ...”.
Qualora non sia rispettato tale obbligo di ricerca la conseguenza è, a quel punto, quella della inesistenza della notificazione: “l'omissione di tali incombenze comporta l'inesistenza della notificazione solo se eseguita in un luogo privo di collegamento con il destinatario, determinando, altrimenti, la mera nullità della stessa”.
Nullità della notificazione se sussiste un “collegamento” del luogo con il destinatario.
Esclusi i residuali casi di inesistenza, in tutti gli altri casi si potrà parlare, al più, di nullità della notificazione la quale, pertanto, potrà essere rinnovata su autorizzazione del magistrato.
Per la notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c senza la preventiva ricerca di altri dati, abbiamo visto che la notifica rimane nulla, e non inesistente, se vi sia un “collegamento” del luogo ove è stata effettuata la notifica con la persona del destinatario.
Lo stesso provvedimento in commento qualifica quale utile collegamento, che salva la notifica dall’inesistenza, il mero fatto che il luogo sia stato la precedente residenza del destinatario.
In conclusione, la S.C. afferma il seguente principio di diritto:
"La notificazione del decreto ingiuntivo effettuata presso il luogo in cui l'ingiunto aveva la residenza anagrafica fino a poco tempo prima è nulla, ma non inesistente, non potendosi dire che tale luogo sia privo di riferimenti col destinatario della notifica. Quest'ultimo resta quindi tutelato dalla possibilità, ricorrendone i presupposti, di reagire avverso il decreto ingiuntivo mediante l'opposizione tardiva prevista dall'art. 650 cod. proc. civ., che tuttavia non può basarsi sulla sola deduzione del vizio di notificazione, che risulta sanato dalla sola proposizione della stessa"
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1 - Sulla notifica ai sensi del 140 c.p.c. vedasi : “Momento perfezionativo della notifica ai sensi dell'art. 140 cpc” e sulla necessità di compiere ricerche per la notifica aui sensi dell’art. 143 c.p.c. vedasi “L'Ufficiale Giudiziario deve svolgere ricerche prima di dichiarare l'irreperibilità ex 143 c.p.c.”.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sez. III, Ordinanza n. 4529 dep. 15/02/2019
RITENUTO
L.C. chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Conegliano, due decreti ingiuntivi nei confronti di C.P. per la restituzione di due prestiti, dell'importo di euro 25.000,00 ciascuno, risultanti da due scritture private, l'una del 10 dicembre 2009 e l'altra del 29 gennaio 2010, contenenti altrettanti riconoscimenti di debito.
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