Le Responsabilità del Direttore dei Lavori: alcuni casi

Il Direttore dei Lavori è responsabile di ogni danno causato a terzi e non solamente relativo ad incolumità personale dei passanti. La gestione dei rifiuti del cantiere.

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Le Responsabilità del Direttore dei Lavori: alcuni casi

Il tema della responsabilità del Direttore dei Lavori per danno a terzi causati dall’opera è un tema sempre molto sentito e riguarda sostanzialmente i danni causati da crolli per errori nei calcoli, danni per abusi edilizi, ecc. Tuttavia, in questa pagina, vediamo un paio di esempi meno comuni e che riguardano 1) la responsabilità per il danno causato al commerciante per la perdita dei clienti dovuta alla chiusura della strada e 2) la responsabilità (penale), o meno, del DD.LL. per il deposito incontrollato di rifiuti in cantiere.

 

Direttore dei Lavori e danno al commerciante per perdita di clienti causata dall’impedimento parziale o totale di accesso al negozio.

La responsabilità del DD.LL. per danni a terzi porta alla annosa questione della condivisione di quel tipo di responsabilità con il Responsabile della Sicurezza. Nel caso affrontato da Corte di Cassazione civile, sez. III, Sentenza 25 settembre 2018, n. 22576, tuttavia, possiamo fare a meno del Responsabile della Sicurezza non trattandosi di danni fisici ma di danno all’avviamento commerciale, al fatturato, di un negozio il cui ingresso era stato sostanzialmente sbarrato dalle protezioni poste a tutela del cantiere. Si trattava, nel caso di specie, del rifacimento di un tratto viario ed il committente era il comune.

Il negoziante aveva chiesto venisse dichiarata la responsabilità per la non corretta organizzazione del cantiere, che le aveva causato una perdita di clientela.

Nella fase di merito vi era stata altalenanza di soluzione fra il primo e il secondo grado.

Il principio generale da applicare e prodromico alla soluzione del caso, secondo la S.C. è quello che vuole la concorrente “responsabilità del direttore dei lavori nominato dall'ente committente, laddove i suoi compiti di controllo dell'attività dell'appaltatore, o le sue omissioni nello svolgimento di tali compiti, abbiano concorso a causare i danni ai terzi”.

Il DD.LL. difendeva la propria posizione ritenendo che l’attenzione che comporta i suoi obblighi debba essere quella diretta a tutelare l’incolumità fisica dei terzi e non oltre.

Nel caso specifico, la Corte affina il concetto affermando l’esistenza “di specifici compiti e poteri di indirizzo e controllo sull'attività dell'appaltatore, anche in tema di organizzazione del cantiere, a tutela dei diritti dei terzi, non esercitati correttamente”.

L’atto di affidamento dell’incarico al tecnico aveva disposto che il direttore dei lavori avrebbe dovuto «impartire le disposizioni all'appaltatore affinché i lavori proseguano nel rispetto delle norme contrattuali e che vengano presi gli accorgimenti necessari per evitare eventuali danni a terzi». E la Corte d’’Appello, con decisione non cassata, aveva ritenuto che in tale concetto di terzi fossero “incluse le imprese commerciali situate nella zona, nonché di impartire le opportune direttive all'appaltatore affinché fossero evitati siffatti danni”.

 

 

Direttore dei Lavori e responsabilità nel reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti

Un DD.LL. veniva imputato del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006 a seguito di accertamento dal quale scaturiva che l’impresa appaltatrice aveva abbandonato nell’area del cantiere, senza autorizzazione, rifiuti speciali non pericolosi.

La corte di merito aveva ritenuto la responsabilità del DD.LL. per non avere impedito la condotta di abbandono dei rifiuti stante il suo obbligo di supervisionare le operazioni in cantiere.

La Corte di Cassazione penale, sezione III, con Sentenza 26 settembre 2018, n. 41699 accoglie il ricorso del Direttore dei Lavori.

La S.C. ricorda, citando un proprio precedente, che al Direttore dei Lavori non incombe alcun obbligo sulla gestione dei rifiuti e afferma: “il direttore dei lavori di un cantiere non è, per ciò solo, responsabile della violazione della normativa sui rifiuti, non essendo ravvisabile a suo carico, a differenza di quanto avviene in materia edilizia, alcun obbligo di vigilanza e denuncia”. E aggiunge:

Il committente di lavori edili, al pari dell'appaltante nell'ipotesi del subappalto, e il direttore dei lavori non hanno alcun obbligo giuridico di intervenire nella gestione dei rifiuti prodotti dalla ditta appaltatrice o subappaltatrice, né di garantire che la stessa venga effettuata correttamente.

 

 

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