Compenso del CTU sempre ridotto di un terzo per il ritardo nel deposito della relazione
La riduzione di un terzo del compenso da liquidare al CTU che abbia depositato la propria relazione in ritardo non è suscettibile di graduazione nel quantum. Cassazione Ordinanza n. 22621/2019

La Corte di Cassazione civile, Sezione II, con Ordinanza n. 22621 depositata in data 10 settembre 2019 torna sulla “sanzione” prevista dall’art. 52 del Testo Unico delle spese di Giustizia, consistente della riduzione nella misura di un terzo del compenso da liquidare al Consulente Tecnico d’Ufficio nel caso in cui questi abbia depositato in ritardo la propria relazione [1].
La questione si era posta in ordine alla gravità della sanzione nel caso in cui il ritardo consista in pochi giorni, non essendo minimamente graduata nel suo ammontare il relazione alla durata del ritardo. Un conto è il ritardo di pochi giorni e un conto è il ritardo di un anno, ad esempio.
La riduzione di un terzo non si applica per gli onorari a tempo
Così come conferma anche la Corte il ritardo nella prestazione del CTU ha una duplice conseguenza in relazione alle modalità di computo del compenso.
E’ noto che l’onorario del CTU può essere quantificato “a tempo” o meno. L’art. 49 del TU Spese di Giustizia prescrive al secondo comma: “Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo”.
Nel caso in cui siano calcolati “a tempo” la sanzione prevista dall’ordinamento è solamente quella che non si tiene conto dell'attività svolta dal consulente dopo la scadenza del termine, senza possibilità di applicare l'ulteriore riduzione di un terzo.
La riduzione di un terzo si applica, invece, negli altri casi.
E qui, aggiunge la Corte, “senza previsione di alcun potere del giudice di graduare la sanzione, né con riferimento al quantum, che il legislatore ha predeterminato, né con riferimento all'entità del ritardo”.
E continua la Corte, “… la decurtazione degli onorari in percentuale fissa… costituisce dunque una sanzione tesa a disincentivare comportamenti non virtuosi degli ausiliari del giudice, dai quali può derivare la dilatazione dei tempi del processo e la lesione del principio del cd. "giusto processo"di cui all'art.111 Cost. Se ne ricava che anche in presenza di un ritardo minimo nel deposito della relazione, la detta decurtazione dev'essere applicata nella misura fissata dal legislatore, in assenza di qualsiasi potere discrezionale del giudice circa l'applicazione o l'entità della sanzione di cui all'art.52 del DPR n.115/2002”.
E conclude affermando il seguente principio di diritto:
"La decurtazione degli onorari del consulente tecnico d'ufficio prevista dall'art.52 del DPR n.115 del 2002 per il caso in cui la prestazione non sia stata completata nel termine originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, rispettivamente stabilita per il caso di onorari a tempo dall'esclusione delle prestazioni svolte nel periodo successivo alla scadenza del termine, e per gli altri onorari non determinati a tempo dalla riduzione fissa nella misura di un terzo, costituisce una sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi dell'ausiliario e indebite dilatazioni dei tempi processuali, in funzione di garanzia del principio del giusto processo. In relazione alla predetta sanzione il legislatore non ha attribuito al giudice di merito alcun potere di graduazione, né con riferimento al quantum, né con riferimento all'entità del ritardo in cui è incorso l'ausiliario nel deposito della sua relazione".
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1 - Vedasi anche in queste pagine “Il Compenso del CTU come si determina”
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Sezione II, Ordinanza n. 22621 dep. 10/09/2019
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