Modifiche all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti nella finanziaria

Apportate alcune modifiche all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti nella Legge di Bilancio. Il testo coordinato con la Legge 7 luglio 2016, n. 122

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Modifiche all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti nella finanziaria

La Legge di bilancio appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale (31/12/2018) ha apportato alcune modifiche agli articoli 11 e seguenti della Legge 7 luglio 2016, n. 122 riguardanti il diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti.

Le modifiche rendono più articolato e completo il diritto all'indennizzo risolvendo alcune questioni riscontrate nell'applicazione. Vengono modificati gli articoli 11 e 12 (e minimamente l'art. 13). Sono da considerare, infine, le aggiunte dei commi da 594 a 596 della Legge di bilancio.

Nell'esame della materia è da tenere in considerazione il Decreto 31/08/2017 del Ministero dell'Interno che determina l'importo degli indennizzi alle vittime dei reati intenzionali violenti e la Legge 11 gennaio 2018, n. 4 in materia di reati gravi contro il coniuge o compagno e tutela dei figli rimasti orfani di un genitore.

 

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Di seguito con il testo coordinato con la Legge 122/2016.

In grassetto sono riportate le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 , n. 145).

 

Sezione II

Art. 11

Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE. Procedura di infrazione 2011/4147

1. Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se piu' favorevoli, e' riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale.

2. L'indennizzo e' elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui vittime, ovvero degli aventi diritto, l'indennizzo e' comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali.

2. L’indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, ai sensi dell’articolo 583, secondo comma, del codice penale, è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto indicati al comma 2-bis nella misura determinata dal decreto di cui al comma 3. Per i delitti diversi da quelli di cui al primo periodo, l’indennizzo è corrisposto per la rifusione delle spese mediche e assistenziali.

2-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l’indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l’indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. Al coniuge è equiparata la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il convivente vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione della qualità di convivente di fatto e della durata della convivenza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76.

2-ter. Nel caso di concorso di aventi diritto, l’indennizzo è ripartito secondo le quote previste dalle disposizioni del libro secondo, titolo II, del codice civile.

3. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 14, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio.


 

Art. 12

Condizioni per l'accesso all'indennizzo

1. L'indennizzo e' corrisposto alle seguenti condizioni;

a) che la vittima sia titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

b) che la vittima abbia gia' esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale, salvo che l'autore del reato sia rimasto ignoto;

c) che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;

d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

e) che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati.

e) che la vittima non abbia percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all’articolo 11.

e-bis) se la vittima ha già percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo inferiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all’articolo 11, l’indennizzo di cui alla presente legge è corrisposto esclusivamente per la differenza.

1-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere, oltre che per la vittima, anche con riguardo agli aventi diritto indicati all’articolo 11, comma 2-bis.


 

Art. 13

Domanda di indennizzo

1. La domanda di indennizzo e' presentata dall'interessato, o dagli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilita', deve essere corredata dei seguenti atti e documenti;

a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 11 ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;

b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e) nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell’articolo 11, comma 2-bis ;

d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.

2. La domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita.


 

Art. 14

Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime

1. Il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e' destinato anche all'indennizzo delle vittime dei reati previsti dall'articolo 11 e assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti».

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, il Fondo e' altresi' alimentato da un contributo annuale dello Stato pari a 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2016.

3. Il Fondo e' surrogato, quanto alle somme corrisposte a titolo di indennizzo agli aventi diritto, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno.

4. In caso di disponibilita' finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto, e' possibile per gli stessi un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modifiche al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del 2014.


 

Ulteriori Commi della legge di bilancio.

594. I termini di presentazione della domanda previsti dall’articolo 6, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 167, per la concessione dell’indennizzo da corrispondere ai soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 6 della stessa legge, nonché i termini di presentazione della domanda previsti dall’articolo 13, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, per la concessione dell’indennizzo da corrispondere in conseguenza di lesione personale gravissima ai sensi dell’articolo 583, secondo comma, del codice penale, sono riaperti e prorogati, a pena di decadenza, fino al 30 settembre 2019. Tuttavia, per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 1° agosto 2019, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, della legge n. 122 del 2016, il termine per la presentazione della domanda di accesso all’indennizzo è quello di cui al comma 2 del predetto articolo 13.

595. Gli importi dell’indennizzo relativo alle domande presentate ai sensi del comma 594 del presente articolo sono liquidati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, confluite per gli anni 2017 e 2018 sul Fondo di cui all’articolo 2, comma 6- sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122.

596. Gli indennizzi, già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati, nel limite delle risorse di cui al comma 595, su domanda dell’interessato, da presentare, a pena di decadenza, nel rispetto dei termini di cui al comma 594, sulla base degli importi fissati con il decreto di cui all’articolo 11, comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122.


 


 

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