Opposizione a Decreto Ingiuntivo Europeo, IPE, alla luce di una sentenza delle Sezioni Unite

L’opposizione alla Ingiunzione di Pagamento Europea esaminata dalle SS.UU. in merito a giurisdizione, competenza, procedura. Cassazione SS.UU. civili, Sentenza n. 2840/2019

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Opposizione a Decreto Ingiuntivo Europeo, IPE, alla luce di una sentenza delle Sezioni Unite

Con Sentenza n. 2840 dep. 31/01/2019 le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno modo di affrontare in modo organico un istituto di non frequente applicazione, il decreto ingiuntivo europeo, più correttamente l’Ingiunzione di Pagamento Europea (IPE), disciplinata dal regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006. E’ la stessa Corte che definisce il caso una “l'occasione che consente alle Sezioni Unite di prendere posizione sulla disciplina che nell'ordinamento italiano deve avere la vicenda processuale insorta a seguito dell'emissione dell'IPE e della proposizione dell'opposizione avverso di esso”.

 

La procedura, piuttosto snella dell’IPE e che non necessita del difensore potendo essere seguita dalla parte personalmente, fa uso di moduli standard predisposti dalla Comunità Europea e che sono rinvenibili nel sito istituzionale dell’IPE al quale si rimanda anche per una più dettagliata illustrazione dell’istituto giuridico-processuale.

In questa pagina può essere scaricata una completa guida all’IPE in lingua italiana.

 

Il caso da cui nasce il provvedimento delle SS.UU. è costituito da una opposizione a ingiunzione di pagamento europea, depositata secondo il modello F, il modello apposito per le opposizioni, depositata al tribunale che aveva emesso l’IPE.

Il creditore è società italiana e il debitore società di diritto tedesco.

L’opposizione era stata promossa, come permette il Regolamento Europeo, senza l’assistenza di un avvocato iscritto all’Albo.

A questo punto il Tribunale si è trovato a dover proseguire una procedura non esattamente definita dal regolamento europeo e ha deciso di convertire il rito in ordinario, assegnando termini per la notifica di un regolare atto di citazione in opposizione (come fosse una opposizione a decreto ingiuntivo), con difesa tecnica affidata ad un avvocato. Successivamente sono stati assegnati termini per le memorie del 183 c.p.c. e così di seguito fino a sentenza.

Subito sono state sollevate eccezioni di giurisdizione e di competenza.

 

L’iter processuale da seguire nella fase di opposizione all’Ingiunzione di Pagamento Europea

Le SS.UU. cassano la scelta del tribunale di convertire la procedura in una usuale cognizione di opposizione a decreto ingiuntivo. E afferma: “individuazione del modus procedendi a seguito della proposizione dell'opposizione avverso una IPE … non rappresenta un profilo di disciplina che si deve ricercare al di fuori del Regolamento stesso”.

Secondo la S.C. il considerando n. 24, l'art. 12, paragrafo 4, lett. c) e l'art. 17 del Regolamento, tutti indicano che il procedimento prosegue, e prosegue secondo le regole della procedura civile ordinaria del diritto interno di esso, id est secondo quello che è lo schema procedimentale della tutela giurisdizionale civile in via ordinaria.

Quale, allora la procedura?

Gli Stati membri hanno il potere di indicare, fra le varie eventuali discipline procedimentali ordinarie, quale debba essere utilizzata per la fase di opposizione all’IPE. Lo Stato italiano non ha optato per alcuna preferenza, tacendo sul punto.

Le SS.UU., a questo punto, dettano le regole.

 

1) La competenza a conoscere dell’opposizione è del giudice che ha emesso l’IPE

Afferma la Suprema Corte: “il procedimento volto all'emissione dell'IPE e seguito dall'opposizione è ancora un procedimento che risulta coinvolgere l'ufficio giudiziario adito e, quindi, il giudice che ha emesso l'IPE … Tale conclusione è rafforzata dal rilievo che il Considerando 24 usa l'avverbio "automaticamente" per il "passaggio, il che significa che si esige che esso debba avvenire comunque almeno in termini potenziali, sicché la sua assicurazione non può che spettare al giudice dell'IPE”.

 

2) Quale sia la nostra procedura “ordinaria”.

Esiste nell’ordinamento italiano, il rito ordinario di cognizione di cui agli artt. 163 e segg. cod. proc. civ., ma anche il rito speciale lavoristico (e locatizio e agrario), quale rito "ordinario" per talune tipologie di controversie. Quale deve essere quello “ordinario” secondo il succitato Regolamento europeo?

Non sono applicabili, afferma la corte, criteri di assimilabilità dell’IPE al decreto ingiuntivo essendo il primo profondamente diverso dal secondo, dove la sostanziale diversità risiede nella carenza di prova scritta dell’IPE, solamente indicato nel modello di deposito della domanda e la mancanza di assistenza tecnica. E in proposito richiama una propria precedente pronuncia, sempre a Sezioni Unite, del 2015 n. 10799, la cui citazione richiamiamo qui integralmente:

“l'IPE risulta strutturata come un provvedimento fondato su una dichiarazione asseverata del creditore in specie in ordine all'indicazione delle parti, all'oggetto della pretesa, al fondamento dell'azione, ai mezzi di prova disponibili, nonché ai motivi della competenza giurisdizionale e alla natura transfrontaliera della controversia (cfr. art. 7 del Reg. e modulo standard A) - e sospensivamente condizionato alla mancata opposizione dell'ingiunto nel termine di giorni trenta dalla sua notificazione. Lo schema è quello del c.d. procedimento monitorio puro, o se si vuole, secondo altra, più precisa, terminologia suggerita dalla dottrina, del procedimento "puro attenuato" o "misto", per la considerazione che, a differenza che nel monitorio "puro", per il quale è sufficiente la mera allegazione dell'oggetto e del titolo della pretesa creditoria, è richiesta anche, ai sensi dell'art. 7 lett. e), «una descrizione delle prove a sostegno della domanda». Non si deve trattare di prove necessariamente precostituite, tant'è che ne è prevista la mera "descrizione" (e a tal fine nel modulo standard A, sono contemplate varie voci e precisamente: "prove scritte", "prova testimoniale", "perizia", "ispezione", "altro") e non anche la loro allegazione alla richiesta di ingiunzione; il che dimostra che la relativa indicazione è funzionale non tanto alla verifica da parte dell'autorità che emette il provvedimento della "sostenibilità" del credito in sede di cognizione ordinaria conseguente all'opposizione [...], quanto, piuttosto, a consentire all'ingiunto di valutare l'opportunità di proporre o meno l'opposizione. Invero la natura pura, sia pure attenuata del procedimento e l'espressa previsione della mera "descrizione" delle prove nella domanda ingiuntiva, non sollecitano alcuna verifica da parte del giudice in merito alla fondatezza e all'ammissibilità della domanda stessa, risultando tutte le indicazioni al riguardo affidate alla dichiarazione del creditore che «in coscienza e in fede» dichiara che esse sono veritiere, riconoscendo «che dichiarazioni deliberatamente false potrebbero comportare penalità adeguate in base alla legislazione dello Stato membro d'origine» (art. 7 co.3 ). Ne consegue che la verifica richiesta al giudice ai fini della pronuncia del decreto è, nella sostanza, una verifica di "non manifesta infondatezza", così come è reso palese dalla lettura combinata degli artt. 8, 9, 11 e 12 del Regolamento; inoltre il controllo che essa presuppone è meramente estrinseco e formale, potendo avere esito negativo solo in caso di incompletezze e/o incongruenze interne alla domanda; come è confermato dalla circostanza che il provvedimento è pronunciato (con il modulo standard E), con la testuale dicitura che «l'ingiunzione è stata emessa soltanto in base alle informazioni fornite dal ricorrente e non verificate dal giudice» (art. 12, co. 4 lett. a). La scelta compiuta è strettamente legata alla soluzione adottata in materia di difesa tecnica delle parti che non è necessaria per tutto il corso del procedimento (art. 24), alla configurazione dell'opposizione come mera manifestazione di contestare il credito, idonea, per il sol fatto di essere avanzata, a porre nel nulla l'ingiunzione (art. 16) e, correlativamente, alla qualificazione dell'ingiunzione di pagamento europea come decisione giudiziaria avente efficacia esecutiva in ragione della «non contestazione» del credito (art. 18), come tale idonea a costituire automaticamente titolo esecutivo europeo (art. 19).”

 

Anche la stessa opposizione all’IPE non è assimilabile all’opposizione a decreto ingiuntivo, stante che per opporsi è sufficiente per l’opponente contestare il credito senza esserne tenuto a precisarne le ragioni, tanto che le SS.UU. affermano che “l'opposizione all'IPE è, invece, atto immotivato”.

 

Alla luce di tali considerazioni, afferma la Corte che “ai fini dell'ordinamento italiano, la disciplina della prosecuzione debba essere individuata considerando che … il Regolamento sostanzialmente affida al giudice dell'IPE il compito di notiziare dell'opposizione il creditore e quindi di disporre la prosecuzione”.

Conseguentemente

il giudice italiano che ha emesso l'IPE, una volta proposta l'opposizione debba limitarsi ad adottare un provvedimento con cui, essendo pendente un procedimento dinanzi al suo ufficio, dispone che esso prosegua secondo le regole di ordinaria procedura civile”.

Né a tale giudice compete l’individuare quali siano queste regole in dipendenza della presenza di due riti a cognizione piena e, dunque, ordinaria, quali il rito ordinario e quello del lavoro, poiché, sccrive la S.C. “tale individuazione compete allora al creditore che intenda appunto proseguire il giudizio”.

Il creditore, ovviamente, in qualità di attore sostanziale, lo farà a seconda di quale sia l’oggetto del contendere, seguendo le ordinarie procedure.

Egli ha l’onere di coltivare l’azione visto che in presenza di opposizione all’IPE la sua iniziativa è stata bloccata.

 

Conferma ancora la Corte il concetto chiaramente affermando:

giudice italiano che ha emesso l'IPE deve limitarsi, unitamente all'avviso al creditore della proposizione dell'opposizione all'IPE, ad invitare il creditore ad esercitare l'azione secondo quella che sarà suo onere individuare come procedura civile ordinaria di tutela della situazione giuridica soggettiva posta a fondamento dell'IPE”.

 

E ancora:

La mancata osservanza del termine che il giudice dell'IPE è autorizzato a fissare - il cui referente normativo, dovendosi ritenere che sia lo stesso Regolamento autorizzi a fissarlo, … comporterà, secondo il diritto italiano, l'estinzione del processo nella sua interezza e, quindi, il venir meno della pendenza della lite ricollegata alla proposizione della domanda di IPE.”.

 

In conclusione le Sezioni Unite esprimono i seguenti principi di diritto:

«In tema di ingiunzione europea ai sensi del Regolamento CE n. 1896 del 2006, qualora l'ingiunzione emessa dal giudice italiano venga opposta dal debitore ingiunto a norma dell'art. 16 del Regolamento ed il creditore abbia chiesto all'atto della domanda di emissione dell'ingiunzione europea oppure prima della sua emissione che il processo, per il caso di opposizione, prosegua secondo la disciplina della procedura civile ordinaria, si deve ritenere che, nella situazione di mancato esercizio da parte dello Stato Italiano del potere di dettare una disciplina delle modalità della prosecuzione, quest'ultima sia regolata direttamente dalle disposizioni emergenti dall'art. 17 del Regolamento ed al lume del Considerando 24 di esso, con la conseguenza che la regola per la prosecuzione si rinviene reputando spettante al giudice italiano che emise l'ingiunzione, all'atto della comunicazione al creditore della proposizione dell'opposizione ai sensi del paragrafo 3 dell'art. 17, il potere di fissare un termine al medesimo creditore invitandolo ad introdurre la tutela secondo la disciplina processuale civile ordinaria secondo la forma che egli individuerà in base alla disciplina processuale italiana ed in relazione alla natura della situazione giuridica creditoria azionata con la domanda ingiuntiva, restando escluso il potere del giudice di procedere a tale individuazione».

 

«L'inosservanza del termine sarà regolata dal secondo inciso del terzo comma dell'art. 307 cod. proc. civ. e produrrà l'estinzione del giudizio».

 

«Per effetto della prosecuzione del giudizio con la forma di introduzione dell'azione individuata dal creditore, la litispendenza resterà ricollegata alla proposizione, cioè al deposito, della domanda di ingiunzione europea»

 

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Sez.Unite civili, Sentenza n.2840 dep. 31/01/2019

 

Fatti di causa

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