Revisione dell’ordinanza di pagamento ex art. 186 bis c.p.c. in un nuovo giudizio
L’Ordinanza di pagamento di somme non contestate (art. 186-bis c.p.c.) mantiene effetti esecutivi in caso di estinzione del processo ma non definitivi. Possibile la riconsiderazione in un nuovo processo. Cons. Stato Sentenza n. 1677/2019

Una interessante decisione del Consiglio di Stato (Sez. III, Sentenza n. 1677 depositata in data 13 marzo 2019) si esprime in ordine alla sorte dell’ordinanza per il pagamento di somme non contestate ex art. 186-bis c.p.c., emessa nel corso di un giudizio poi dichiarato estinto.
Il secondo comma dell’art. 186-bis c.p.c. stabilisce, in un tale caso, la conservazione dell’efficacia esecutiva dell'ordinanza di pagamento.
Si riporta l’articolo:
Art. 186-bis - Ordinanza per il pagamento di somme non contestate
1. Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione.
2. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo.
3. L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma
La proroga dell’efficacia esecutiva sembra porre l’ordinanza in oggetto sullo stesso piano del decreto ingiuntivo la cui efficacia esecutiva diviene definitiva nel caso di estinzione del giudizio di opposizione.
La sentenza in commento nega tale assioma e pone l’ordinanza di pagamento su un piano diverso rispetto al decreto ingiuntivo. Secondo la Corte, l’Ordinanza di pagamento non è definitiva mai e nel caso di estinzione del processo (si può aggiungere, che non comporti rinuncia/estinzione della domanda) potrà essere oggetto di nuovo esame nel nuovo giudizio di cognizione esperibile fra le parti.
Afferma, infatti, il CdS: “La conservazione dell'efficacia dell'ordinanza di cui all'art. 186 bis comma 2 c.p.c., nell'ipotesi di estinzione del processo, attiene alla efficacia quale titolo esecutivo, e non quale giudicato. Non si può infatti escludere che le parti, a differenza di quanto avviene per le procedure monitorie non opposte, agiscano con diverso e autonomo giudizio di cognizione per far valere l'insussistenza dell'obbligazione a base dell'ordinanza”.
Ordinanza di pagamento ex art. 186 bis c.p.c. quale provvedimento anticipatorio mai definitivo
Secondo il CdS “l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. è un provvedimento anticipatorio che attiene alla stessa obbligazione di base, e benché dotato di stabilità nei suoi effetti esecutivi, non è, in relazione alla predetta obbligazione, equiparabile ad un accertamento definitivo, posto che, come già anticipato non può escludersi un nuovo giudizio di cognizione vertente sulla medesima obbligazione (com'è noto l'estinzione del processo non estingue l'azione, ex art. 310 c.p.c.) che conduca alla revoca dell'ordinanza ai sensi dell'art. 186 bis (in tal senso deve leggersi il riferimento dell'art. 186 bis alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui all'art. 177 c.p.c.)”.
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Di seguito il testo di
Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza n. 1677 dep. 13/03/2019
FATTO e DIRITTO
A. s.a.s. di L.A.M., società odierna appellante, ha chiesto al TAR Campania l'ottemperanza di un ordinanza ex art. 186 bis (ordinanza per il pagamento di somme non contestate) emessa il 25/9/2007 dal Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere nell'ambito del giudizio NRG 4973/2005.
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