Pignoramento di pensione o stipendio presso terzi accreditato su conto corrente

Il pignoramento presso terzi di pensione e stipendio accreditati sul conto corrente. Quanto viene trattenuto dalla banca? Come opera il parametro del triplo della pensione sociale? La ritenuta d'acconto operata dal terzo

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Pignoramento di pensione o stipendio presso terzi accreditato su conto corrente

Come è noto il D.L. 83/2015, modificando gli articoli 545 e 546 del codice di procedura civile, ha rivoluzionato la materia del pignoramento presso terzi di stipendi e pensioni in parte anche legiferando principi che oramai erano consolidati nella giurisprudenza.

Il pignoramento di stipendi e pensioni potrà essere effettuato direttamente presso il datore di lavoro (stipendio) o direttamente presso la cassa o ente che eroga la pensione. Di ciò si occupano i primi commi dell’art. 545 c.p.c. Può, tuttavia, essere anche effettuato al momento dell’accredito presso l’istituto di credito o l’ente postale. Di questa seconda possibilità ci occupiamo in questo articolo 1.

 

Pignoramento dello stipendio o pensione presso il conto corrente

Rivediamo insieme la struttura dell’istituto, partendo dalle norme che ci interessano.

Art. 545 - Crediti impignorabili
1. Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.
2. Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
3. Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.
4. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
5. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette.
6. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.
7. Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.
8. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.
9. 
Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio.

 

Sulla base dell’ottavo comma dell’art. 545 c.p.c. si dovrà operare una duplice distinzione, basata sulla tempistica, rilevando il fatto che l’accredito nel conto corrente sia avvenuto prima o dopo la notifica del pignoramento.

Lo stipendio, o pensione, non perdono la natura della loro provenienza una volta depositati, non pendono per confusione la loro specificità (la Suprema Corte richiama il concetto di fungibilità). Una brevissima osservazione: a questo punto si dovrà, o confidare nella bontà della dichiarazione della banca, o chiedere che vengano depositati gli estratti conti degli ultimi anni per verificare se oltre allo stipendio o pensione sia stato accreditato qualche importo di diversa natura. Ed in ogni caso la norma non prescrive a quale voce dovrebbero ascriversi i prelevamenti. La normativa, nata con lo scopo di tutelare i soggetti percepenti tali emolumenti, non è completa e precisa, ed è meglio soprassedere e continuare l’analisi.

Di diceva della duplice distinzione. Secondo l’ottavo comma, pertanto,

a) se il deposito in conto corrente è avvenuto prima della notifica del pignoramento sarà solamente l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale a poter essere pignorato. Vediamo più avanti un esempio;

b) se, invece, l’accredito in banca o in posta avviene dopo il pignoramento (o anche lo stesso giorno), saranno pignorabili quegli importi che siano nei limiti della legge (comma terzo, quarto, quinto e settimo), come per il pignoramento direttamente effettuato presso il datore di lavoro o l’ente previdenziale. In presenza di questa fattiscpecie (accredito successivo al pignoramento) riavremo una ulteriore biforcazione, a seconda si tratti di stipendio o pensione; questi due casi portano trattamenti diversi, come subito andiamo a vedere

b1) per lo stipendio il pignoramento non dovrà essere eccedente il quinto del totale (comma 4), ma il giudice potrà sulla base di particolari circostanze ridurre tale quota (comma 3). In ogni caso, la somma dei pignoramenti in corso su stipendio non potrà superare la metà dello stesso (comma 5);

b2) se trattasi di pensione (di cui tratta il settimo comma) vi saranno le stesse possibilità di gradazione (commi 3, 4 e 5) dovendosi tuttavia partire non dal totale (importo della pensione) ma dalla differenza di questo rispetto alla pensione sociale aumentata della metà.

Prima di fare un esempio vediamo a quanto ammonta la pensione sociale.

 

Qual è l’importo della pensione sociale?

Mentre è ripetuto che l’ammontare della pensione sociale è pari ad euro 458,00, a leggere il sito dellINPS (QUI)  la risposta sembrerebbe meno semplice., visto che riporta quanto segue: “L’importo dell’assegno è pari a 458,00 euro per 13 mensilità. Per il 2019 il limite di reddito è pari a 5.954,00 euro annui e 11.908,00 euro, se il soggetto è coniugato”.

Quindi, sono 458,00 euro oppure 5.957,00 diviso 12 mensilità, e quindi 466,17? E poi si dovrà tenere in considerazione se il soggetto sia o meno coniugato?

Teniamo, per il momento, valido il dato notorio, vale a dire 458,00 euro.

Il triplo della pensione sociale è pertanto pari ad euro 1.374,00.

 

Un esempio di calcolo

A) Per il deposito in conto corrente prima della notifica del pignoramento.

Si ponga che il pignoramento si verifichi mentre nel conto corrente sono giacenti euro 6.000,00 derivanti da accantonamento di stipendi o pensione aventi un importo mensile di euro 1.500,00. Il pignoramento riguarderà la differenza fra 6.000 e 1.374, vale a dire 4.626,00 euro.

 

A) Deposito in conto corrente successivo alla notifica del pignoramento.

Stipendio.

Con stipendio di 1.500,00 euro sarà pignorabile il quinto (il venti percento), quindi 300 euro.

Pensione.

Trattandosi di pensione di 1.500,00 per trovare la base di calcolo si dovrà togliere da tale importo un ammontare pari alla pensione sociale aumentata della metà, quindi 458 + (458/2) = 687,00 euro. Si ottiene l’importo di (1.500 – 687 =) 813,00 e questo sarà pignorabile nella misura di un quinto, vale a dire 162,60 euro.

 

Gli obblighi del terzo

L’art. 546 c.p.c. dispone norme per il comportamento che il terzo deve tenere a seguito della notifica dell’atto di pignoramento.

Mentre ciò che il terzo deve accantonare usualmente è l’importo precettato aumentato della metà, per gli stipendi e pensioni è stato introdotto un regime speciale (comma 2).

Art. 546 - Obblighi del terzo
1. Dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’articolo 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.
Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell’articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell’esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall’istanza.
2. Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell’assegno sociale; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall’articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.

Il comma 2 ricalca la previsione del comma 8 dell’articolo precedente. Tuttavia è il caso di sottolineare come la norma prescriva che il terzo è esentato dal trattenere somme (“gli obblighi del terzo pignorato non operano”) quando sul conto corrente sia giacente una somma inferiore al triplo dell’assegno sociale e, per gli accrediti successivi – o in pari data - al pignoramento, il terzo dovrà limitarsi a trattenere il quinto (o nella percentuale prevista da altre disposizioni di legge) dell’accredito. Sempre che detti importi risultino inferiori all’importo precettato oltre la sua metà. Altrimenti la trattenuta sarà sempre quella del primo comma.

 

Il pagamento della ritenuta d’acconto da parte del terzo.

Sulla ritenuta d’acconto vedasi il Vademecum in questa Rivista in “La Ritenuta d’Acconto nelle fatture dei professionisti”.

Il terzo che sia – come sovente accade – qualificato quale sostituto d’imposta (una banca o una società datrice di lavoro lo sono), questi avrà anche l’obbligo di operare la ritenuta d’acconto sul pagamento eseguito.

Infatti l’art. 21 comma 15 della Legge n. 449 del 27/12/1997 prevede quanto segue:

15. Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni, nonché l'articolo 11, commi 5, 6, 7 e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte. In quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi dell'articolo 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Tentiamo di schematizzare.

Deve trattarsi di

a) un pagamento eseguito dal terzo a seguito di assegnazione da parte del giudice;

b) il terzo erogatore rivesta la qualifica di sostituto di imposta ai sensi degli articoli 23 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (per l’elenco di questi soggetti vedasi la guida su indicata);

c) il credito relativo deve riferirsi ad una operazione assoggettata alla ritenuta, o meglio la questione va vista nel seguente modo (come chiarito dall’Agenzia delle Entrate) ; il terzo erogatore non effettua la ritenuta solo qualora sia a conoscenza che il credito sia riferibile a somme o valori diversi da quelli assoggettabili a ritenuta alla fonte. Alla luce di ciò parrebbe, in ogni caso, opportuno, da parte del creditore pignorante, segnalare al terzo se trattasi di credito soggetto a ritenuta d'acconto dovendosi altrimenti questi sempre provvedere alla ritenuta.

Il terzo, qualora si verifichi la circostanza appena descritta, opererà la ritenuta nell’aliquota sempre uguale del 20 per cento. Trattasi di una previsione speciale e semplificativa in aiuto al lavoro del terzo, in deroga alle usuali prescrizioni. Come indicato nel Vademecum su indicato, infatti, non sempre l’aliquota è tale e può variare sia in funzione percentuale sia in funzione dell'importo base su cui calcolarla.

Un approfondimento può essere letto nel “Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Protocollo 34755/2010

Scrive, sempre l’Agenzia delle Entrate: “… l'obbligo della ritenuta sorge per il fatto oggettivo che il credito sia riferito a somme per le quali le disposizioni fiscali prevedono l'applicazione di una ritenuta. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui un professionista vanti un credito nei confronti di un suo cliente (persona fisica non imprenditore) e instauri un giudizio per la soddisfazione di tale credito. Se la sentenza di condanna del cliente esita in una esecuzione forzata comportando il pignoramento delle somme giacenti su un conto corrente acceso dal cliente inadempiente presso un istituto di credito, quest'ultimo (terzo esecutato), rivestendo la qualità di sostituto di imposta in base alle richiamate disposizioni, è tenuto ad effettuare le ritenute sulle somme assegnate al professionista (creditore pignoratizio), anche se, in mancanza di esecuzione forzata, non sarebbe stato operato il prelievo alla fonte da parte del cliente (debitore), in quanto persona fisica non imprenditore”.

 

 

 

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1 - Un diverso regime è previsto per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, normato dal “Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni”, D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.

 

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