Plurime azioni esecutive fondate sul medesimo titolo: alcuni principi

Sulla possibilità di cumulo delle esecuzioni forzate fondate sul medesimo titolo esecutivo una sentenza della Cassazione. Principi e rimedi. L’opposizione. Sentenza n. 10668 /2019

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Plurime azioni esecutive fondate sul medesimo titolo: alcuni principi

Corte di Cassazione Civile Sez.V Sentenza n. 10668 depositata in data 17 aprile 2019 ci illustra alcuni principi chiave riguardanti la duplicazione delle azioni esecutive fondate sul medesimo titolo esecutivo.

Il caso, vale a dire, che ricorre quando a seguito di una esecuzione forzata positiva il creditore proponga ulteriore e, talvolta, contestuale, esecuzione forzata contro il medesimo debitore.

 

Cumulo dei mezzi di espropriazione, l’art. 483 c.p.c.

La possibilità al creditore di esperire più azioni esecutive è espressamente data dal codice di procedura civile che all’art. 483 stabilisce che

Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina. Se è iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza è pronunciata dal giudice di quest'ultima

La dottrina divide il “cumulo eterogeneo” dal “cumulo omogeneo”.

Si ha il primo caso quando il creditore intraprende azioni esecutive per aggredire beni diversi (es. iniziato positivamente un pignoramento presso terzi, il creditore ben ritenendo che il proprio credito verrà riparato in molti anni, decide di chiedere un ulteriore classico pignoramento presso il debitore).

Si ha “cumulo omogeneo”, invece, quando le procedure esecutive sono dello stesso tipo (es. un pignoramento presso terzi – che va ad aggredire lo stipendio - e un successivo analogo che va ad aggredire un conto corrente).

In entrambi i casi si riconosce l’applicabilità delle norme sulla duplicazione dei mezzi esecutivi e dell’art. 483.

 

L’opposizione del debitore, natura.

Il debitore, recita l’art. 483 c.p.c., può opporsi al cumulo e chiedere al giudice di limitare l’azione a una solamente. Sulla natura di tale azione la Corte di Cassazione si sofferma sulla sua non inquadrabilità nelle azioni di opposizione di cui all’art. 615 (opposizione all’esecuzione) o 617 (opposizione agli atti esecutivi) c.p.c., di cui pertanto non dovrebbe seguirsi la procedura e i termini ivi indicati.

L’opposizione di cui all’art. 483 c.p.c. è esperibile a fronte di plurime esecuzioni iniziate. Non può essere esperita, pertanto, contro – o alla presenza di - atti che non denotano l’inizio della seconda esecuzione, come un atto di precetto o la cartella di pagamento.

Sulla procedura da seguire, continua la S.C., nella sentenza in commento: “l'istanza per la limitazione dei mezzi di espropriazione è proposta dal debitore con ricorso indirizzato ad uno dei giudici delle diverse esecuzioni promosse (o al giudice dell'espropriazione immobiliare nell'ipotesi prevista dal comma 2); nel ricorso devono essere indicate (e documentate) le circostanze che inducono l'esecutato a ritenere eccessivo il cumulo per la sproporzione tra il credito vantato e il complesso dei beni concretamente aggrediti; sulla richiesta il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza (atto finale del subprocedimento), impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ”.

 

Rimedi da esperire prima dell’inizio della seconda esecuzione.

Se, come abbiamo visto, il debitore non può opporsi nelle forme di cui all’art. 483 c.p.c. a fronte di una evidente intenzione del creditore di iniziare una ulteriore azione esecutiva, ci si è chiesti quale sia, a questo punto, la corretta modalità di reazione del debitore.

Qualora il creditore manifesti l'intenzione di avviare ulteriori processi esecutivi pur avendo già impiegato fruttuosamente gli strumenti processuali volti alla soddisfazione del credito, il debitore dovrà utilizzare, secondo la Corte di Cassazione, il rimedio della opposizione preventiva di cui all’art. 615 primo comma c.p.c. e, nel caso di azione esecutiva tributaria, dall'impugnazione della cartella di pagamento (o degli altri atti prodromici alla riscossione coattiva).

 

L’ordinanza di assegnazione è cessione “pro solvendo

Nella procedura esecutiva presso terzi, il credito non viene a cessare con il provvedimento di assegnazione avendo quest’ultimo,secondo costante giurisprudenza, natura di cessione “pro solvendo”: “di per sé non integra una immediata e contestuale estinzione dell'obbligazione del debitore né al contempo comporta una immediata soddisfazione del creditore procedente, in quanto egli sarà pienamente soddisfatto soltanto con l'effettivo incasso delle somme assegnate allorché il terzo destinatario dell'ordinanza di assegnazione avrà provveduto ad effettuare il pagamento”.

Ciò significa che il creditore potrà intraprendere una nuova ulteriore esecuzione forzata.

 

Cumulo di esecuzioni e abuso di strumenti processuali.

La S.C. ricorda che “sono pacificamente applicabili all'esecuzione forzata la generale clausola di buona fede e i principi in tema di abuso del processo” .

E continua: “Intraprendere immotivatamente una nuova esecuzione, pur essendo beneficiari di una ordinanza di assegnazione pienamente satisfattiva nel suo importo del credito vantato, ed in difetto anche della semplice allegazione di una difficoltà ad incassare quanto portato nell'ordinanza stessa, costituisce abuso dei mezzi di espropriazione”.

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Civile Sez. V, Sentenza n. 10668 dep. 17/04/2019

 

FATTI DI CAUSA

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