Appello: chi ritira il fascicolo di parte? Il nuovo o il vecchio avvocato? Circolare ministeriale

Il ritiro del fascicolo di parte relativo al primo grado nel caso di nuovo difensore. Chi è autorizzato a prelevarlo? Circolare ministero della giustizia del 7 gennaio 2019

Tempo di lettura: 3 minuti circa
Appello: chi ritira il fascicolo di parte? Il nuovo o il vecchio avvocato? Circolare ministeriale

Mentre l'art. 169 c.p.c. disciplina il ritiro del fascicolo di parte a cura del procuratore, durante lo svolgimento del processo, nulla è previsto nel caso in cui il procedimento sia stato definito.

In quale modo, allora, ci si regola per la restituzione del fascicolo, in particolare nel caso di proposizione di impugnazione da parte di un difensore diverso da quello del grado precedente, "proprietario" del fascicolo del grado precedente?

Per fugare ogni dubbio interviene una Circolare ministeriale di cui riportiamo, di seguito, il testo.

Anticipiamo facendo presente che, secondo il ministero, il fascicolo è della parte e non dell'avvocato.

 

---------------------------------------

Di seguito il testo della Circolare

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I — AFFARI CIVILI INTERNI
                                    

Ai sigg. Presidenti delle Corti di appello
E, p.c., al sig. Capo del Dipartimento

 

OGGETTO: Ritiro del fascicolo cartaceo di parte nel procedimento civile definito in primo grado Indicazioni operative.

Pervengono a questa Direzione generale quesiti e segnalazioni, anche da parte di utenti, in merito all'esistenza di prassi non uniformi delle cancellerie degli Uffici giudiziari sul territorio nazionale in ordine al ritiro del fascicolo cartaceo di parte nel giudizio civile definito in primo grado, in particolare con riferimento all'ipotesi in cui la relativa istanza sia formulata da nuovo difensore della parte, nominato per la proposizione dell'impugnazione. In particolare è emerso che alcuni Uffici dispongono che il fascicolo di parte possa essere ritirato solo dall'avvocato costituito in giudizio (o da persona da questi delegata): pertanto, nel caso in cui nel corso del procedimento subentri un nuovo avvocato, questi, benché munito di apposito mandato, può solo fare copia degli atti e/o dei documenti depositati dal precedente difensore, mentre per il ritiro del fascicolo il nuovo difensore deve produrre una espressa autorizzazione del precedente avvocato. Lo stesso accade nell'ipotesi data — per le parti in causa, che possono solo fare copia degli atti e documenti ma non ritirare il proprio fascicolo di parte senza l'autorizzazione del precedente difensore.

Al riguardo preme ricordare che, mentre per l'ipotesi di ritiro del fascicolo di parte nei giudizi ancora in corso l'art. 77, disp. att. c.p.c. e l'art. 169 c.p.c. prevedono che "la parte" possa ritirare il fascicolo presentando istanza con ricorso al giudice, nulla è previsto per il ritiro del fascicolo nel caso di giudizio definito.

In assenza di espressa previsione codicistica, deve richiamarsi alla mente il disposto dell'art. 33 del codice deontologico forense (dedicato alla "Restituzione di documenti"), che pone sul difensore, al termine del mandato, l'obbligo di restituire senza ritardo gli atti e i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico, come pure di consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti concernenti l'oggetto del mandato (senza per altro poter subordinare tale restituzione al pagamento del proprio compenso). Se dunque l'avvocato, al termine del mandato, è tenuto a restituire tutta la documentazione ricevuta dal cliente e comunque concernente l'oggetto del mandato, non v'è ragione per negare alla parte medesima (titolare del diritto alla restituzione) o al suo nuovo procuratore il diritto di richiedere direttamente alla cancelleria dell'Ufficio giudiziario la consegna del fascicolo di parte depositato dal precedente difensore nell'ambito di un giudizio civile ormai concluso, facendo in tal modo venir meno l'obbligo di custodia degli atti a carico del precedente avvocato.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il modus operandi segnalato non può essere condiviso, dovendosi viceversa affermare che, nell'ipotesi in cui il procedimento civile sia stato definito, gli Uffici giudiziari debbano consegnare il fascicolo di parte sia alla parte personalmente, sia al nuovo difensore incaricato di difenderla nell'ambito del giudizio di impugnazione (sempre che lo stesso sia munito di apposito mandato).

Al fine di uniformare le prassi sul tema in oggetto, si raccomanda alle SS.LL. di assicurare ampia diffusione della presente presso gli Uffici giudiziari di rispettiva competenza.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione.

Roma, 7 gennaio 2019

 

 

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati