La quantificazione equitativa del danno non è una scelta discrezionale se provata la sua difficoltà

Provato il danno e la difficoltà della sua quantificazione il giudicante non può esimersi dal quantificare il risarcimento del danno in modo equitativo ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. Cassazione civile Sentenza n. 6329/2019

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La quantificazione equitativa del danno non è una scelta discrezionale se provata la sua difficoltà

Il ricorso agli articoli 1226 e 2056 del codice civile che prescrivono la quantificazione del danno in misura equitativa non costituisce una facoltà per il giudicante ma un vero e proprio obbligo una volta rispettati alcuni presupposti. Così si è espressa la Corte di Cassazione civile, Sezione III, con Sentenza n. 6329  depositata in data 5 Marzo 2019.

 

La valutazione equitativa del danno

Nel caso di specie, la Corte d'appello aveva rigettato la domanda di risarcimento di danni conseguenti alla perdita della merce da parte di un trasportatore, ritenendo non sufficientemente provato il danno.

La Corte di Cassazione cassa la sentenza con rinvio richiamando un proprio consolidato principio secondo il quale:

«l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso»

Conseguentemente, qualora da parte del richiedente il risarcimento sia dimostrata l'esistenza del danno (nel caso di specie la consegna della merce in quantità e qualità dettagliata dai documenti di trasporto) e sia provata (direttamente o in via deduttiva) la difficoltà della quantificazione (nel caso di specie dovuta alla mancanza fisica della merce che era stata rubata o persa) il magistrato deve operare una quantificazione in via equitativa. E afferma: "sussistevano tutti i presupposti richiesti per operare la richiesta liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c.. La contraria decisione della corte territoriale (di sostanziale «non liquet») viola, pertanto, la suddetta disposizione, anche perché in essa non viene adeguatamente dato conto delle ragioni per cui se ne è esclusa l'applicabilità".

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione civile Sez. III, Sentenza n. 6329  dep. il 05/03/2019

 

Fatti di causa

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