Lo Stato risponde dei danni causati da fatto penalmente illecito del dipendente. Le SS.UU.
Il reato del dipendente pubblico espone lo Stato al risarcimento del danno subito dal terzo anche quando abbia agito per fini esclusivamente personali. Cassazione SS.UU. civili Sentenza n. 13246/2019

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione (Sentenza n. 13246 depositata in data 16 maggio 2019) dirimono un importante contrasto giurisprudenziale in materia di responsabilità dello Stato per il comportamento illecito dei propri dipendenti.
In particolare, nel caso esaminato, si trattava dell’appropriazione, da parte di un cancelliere, di somme di danaro depositate presso un tribunale, per quel fatto poi condannato per peculato.
Ne scaturisce una monumentale sentenza con precisa indicazione della normativa applicabile, principi costituzionali, elenco dei vari orientamenti, ecc.
Rapporto di immedesimazione organica e responsabilità.
E’ noto che il dipendente pubblico si dice incardinare un rapporto di immedesimazione organica, divenendo la rappresentazione verso i terzi dello Stato e dei poteri a lui conferiti. Lo Stato non può agire direttamente non essendo un essere fisico, ma lo fa attraverso i suoi rappresentanti.
La prevalente conseguenza di tale rapporto è stata interpretata nel senso che la responsabilità dello Stato, rappresentato dal funzionario viene meno qualora cessi tale incardinamento, tale rappresentanza.
Vale a dire che l’illecito commesso dal dipendente pubblico quale espressione dello Stato che rappresenta esporrà quest’ultimo a responsabilità nei confronti dei terzi, mentre nel caso in cui l’atto del dipendente sia abnorme e, comunque, esulante dalla rappresentanza, tale, quindi, da interrompere il rapporto di immedesimazione organica, allora in tal caso la responsabilità rimarrà solamente in capo all’agente stesso.
Reato ed elemento soggettivo del funzionario pubblico. Il contrasto
Ai fini della ulteriore distinzione del comportamento dell’agente ai fini della rottura del rapporto di immedesimazione ci si è soffermati sulla valenza dell’elemento soggettivo.
Sul punto, tuttavia, si sono avute pronunce non univoche e nel provvedimento in esame si segnala Cass. n. 13799/2015, secondo cui “è configurabile la responsabilità civile della P.A. anche per le condotte dei dipendenti pubblici dirette a perseguire finalità esclusivamente personali mediante la realizzazione di un reato doloso, quando le stesse sono poste in essere sfruttando, come premessa necessaria, l'occasione offerta dall'adempimento di funzioni pubbliche, e costituiscono, inoltre, non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio di tali funzioni, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2049 cod. civ.”
La natura della responsabilità dello Stato e degli enti pubblici
Il provvedimento in esame si sofferma nell’esaminare la natura della responsabilità dello Stato per fatto del pubblico dipendente.
Secondo le SS.UU. “deve ammettersi la coesistenza dei due sistemi ricostruttivi, quello della responsabilità diretta soltanto in forza del rapporto organico e quello della responsabilità indiretta o per fatto altrui”, vale a dire che una responsabilità può derivare da un atto amministrativo, un provvedimento, o da un atto materiale, un comportamento, una attività estranea a quella istituzionale.
Secondo le SS.UU. in questo secondo caso, vale a dire del fatto del dipendente pubblico che agisce al di fuori dell’atto amministrativo, “ove pure vada esclusa l'operatività del criterio di imputazione pubblicistico fondato sull'attribuzione della condotta del funzionario o dipendente all'ente (questione non immediatamente rilevante ai fini che qui interessano e che si lascia impregiudicata), non può però negarsi l'operatività di un diverso criterio: non vi è alcun motivo per limitare la responsabilità extracontrattuale dello Stato o dell'ente pubblico”.
E, per rendere più chiaro il cambio di indirizzo, afferma: “”In definitiva, non può più accettarsi, perché in insanabile contrasto con tali principi fondamentali e da superarsi con una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, la conclusione che, quando gli atti illeciti sono posti in essere da chi dipende dallo Stato o da un ente pubblico (e cioè da chi è legittimo attendersi una particolare legalità della condotta), la tutela risarcitoria dei diritti della vittima sia meno effettiva rispetto al caso in cui questi siano compiuti dai privati per mezzo di loro preposti”.
A conclusione le SS.UU. esprimono il seguente principio di diritto:
«lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del dipendente anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle dell'amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che il dipendente esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo od illecito, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo».
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione SS.UU. civili Sentenza n. 13246 dep. 16/05/2019
Fatti di causa
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