Il nuovo processo civile come disegnato dalla riforma della giustizia: scompare l’atto di citazione

Il nuovo processo civile: cause iniziate sempre con ricorso (la citazione va in pensione), via i filtri d’appello, GdP con le stesse regole del Tribunale, tempi (in teoria) più stretti

Il nuovo processo civile come disegnato dalla riforma della giustizia: scompare l’atto di citazione

Si chiude con questo articolo l’analisi delle modifiche del settore “civilistico” che la riforma della giustizia si appresta ad introdurre. Seguiranno gli interventi in materia di processo penale e riforma della magistratura.

 

Vediamo in questo intervento le principali novità al processo civile previste dalla riforma della giustizia Bonafede.

La ratio sottintesa è da un lato quella di rendere più celere il giudizio civile, la stessa di tutte le riforme degli ultimi decenni, e da altro lato quella di uniformare le regole del processo.

Analizziamo in breve le novità.

 

L’ottica è quella di dividere le regole a seconda che si tratti di processi avanti al giudice monocratico rispetto a quelli collegiali.

Si prevede di ridurre le materie di competenza dell’organo collegiale a favore del giudice monocratico.

Due i leitmotiv della riforma: il ricorso come atto introduttivo e (ritorno al passato) la discussione orale quale ultima udienza.

 

Il giudizio innanzi al giudice monocratico si svolge secondo le regole del processo sommario

Il processo sommario è ora ridenominato “rito semplificato davanti al tribunale in composizione monocratica”.

Eccezione: sono esclusi i casi oggi regolati dal processo del lavoro. Breve appunto: visto che l’intenzione era quella di unificare i procedimenti non ne se comprende la logica, stante anche la vicinanza strutturale dei due processi (lavoro e sommario).

 

La riforma si preoccupa, giustamente, di due questioni legate alla nuova forma di introduzione dell’azione: la prescrizione e la trascrizione.

Prescrizione: dovrà essere determinato dalla legge delegata quando l’atto introduttivo della causa determini l’interruzione della prescrizione, che dovrà declinarsi, anche se non è espressamente previsto, nella duplice natura di prescrizione sostanziale e prescrizione processuale. Si tratta di una sfida interessante stante l’usuale natura ricettizia dell’atto interruttivo sostanziale.

Trascrizione: analogamente, la normativa che scaturirà dalla delega dovrà far si che il ricorso possa essere riconosciuto come atto trascrivibile, al pari dell’atto di citazione.

 

I termini a comparire, i termini a difesa.

Il nuovo rito sommario ha nuovi termini, del tutto diversi dal conosciuto 702-bis cpc. L’attuale norma prevede che il giudice fissi l'udienza assegnando “il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione”. Quindi, sostanzialmente, secondo l’attuale 702bis cpc, il convenuto ha 20 giorni di tempo per preparare la propria difesa. Non c’è un termine per la fissazione dell’udienza.

L’indicazione data della legge delega è la seguente: “che l'udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine, comunque non superiore a quattro mesi e che il termine di comparizione delle parti sia fissato in misura comunque non superiore a ottanta giorni”.

Quindi, l’udienza deve essere fissata entro 4 mesi (circa 160 gg. - si può presumere dalla data di deposito del ricorso). L’unica cosa chiara perché il resto è un po’ pasticciato.

La susseguente comparizione delle parti (quali parti? Immaginiamo più convenuti. O il deposito del ricorso non è più considerato una costituzione?) dovrà avvenire in un termine non superiore a 80 giorni. Qui sovviene un dubbio interpretativo: 80 giorni prima dell’udienza di comparizione oppure non oltre 80 giorni dal deposito del ricorso?

Richiamando l’attuale regolamentazione del rito sommario è probabile che si intenda 80 giorni prima dell’udienza.

Quindi avremo un ricorrente che potrà avere oltre 80 giorni per visionare la difesa del convenuto.

Manca una cosa: il termine per la notifica del ricorso e decreto.

Quali sono i termini a difesa per il convenuto? Quanti giorni avrà per predisporre le proprie difese, dalla notifica del ricorso e decreto alla costituzione? Non è dato sapersi, stante la mancanza di un termine per la notifica.

 

Ma andiamo avanti.

Salto le regole delle domande riconvenzionali e le istanze di autorizzazione alla chiamata in causa di terzi del convenuto e conseguente analoghe richieste del ricorrente sulla base delle difese del convenuto.

Costituite le parti, la natura di processo sommario si mitiga e tornano, giustamente, le concessioni dei termini per le memorie.

Vi è sostanzialmente l’eliminazione della memoria ex art. 183 ult. comma numero 1, la precisazione e modificazione della domanda, prevedendosi solo che “a pena di decadenza, all’udienza di prima comparizione sia consentita al convenuto e ai terzi chiamati in causa la precisazione o la modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni solo in quanto necessarie in relazione alle domande ed alle eccezioni proposte dalle altre parti”.

Non si comprende perché analogo termine – la prima udienza – non possa essere concesso anche al ricorrente, ancora e sempre fissato alla domanda formulata in sede di ricorso.

Su richiesta delle parti è concesso un termine di 30 giorni per domande istruttorie e ulteriori 20 per prova contraria (gli attuali nn. 2 e 3 dell’art. 183 ult. co. cpc).

L’udienza – importante novità – dovrà essere fissata non oltre i 60 gg successivi all’ultimo termine concesso (quindi 30 + 20 + 60 = 110 gg, tre mesi e mezzo dalla prima udienza). Questa udienza è già per l’ammissione delle prove visto che, altra norma, entro 20 gg. dal deposito dell’ultima memoria il giudice dovrà pronunciare il provvedimento di ammissione prove.

Quindi 30 (avvocati) + 20 (avvocati) + 20 (giudice) + 40 (udienza).

 

Discussione orale.

Se non intende ammettere le prove il giudice fissa direttamente la discussione orale della causa spostando l’udienza già fissata.

La norma reca il seguente inciso “adottando i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto del

principio del contraddittorio e del diritto di difesa” che se non erro è una indicazione per poter concedere termini per difese scritte e/o precisare le conclusioni.

 

Sul calendario del processo, che si prevede nella riforma che venga redatto in sede di ammissione delle prove, ci si chiede quale applicazione abbia avuto dal 2011 ad oggi e quale possibile futura applicazione possa avere, quando neppure la ventilata azione disciplinare ha mai sortito effetto alcuno.

Propongo un provvedimento, uno fra i tanti trovati in rete (21 Trib. Catanzaro, sez. II, ordinanza 3 giugno 2010), ove ci si può rendere conto del classico atteggiamento del magistrato di fonte ad una norma cogente come quella di cui trattiamo:

- considerato che questo Ufficio giudiziario accusa carenze d’organico e pendenze tali che il carico di lavoro è di molto superiore a quello che rende possibile un’agevole gestione del ruolo;

- atteso che la situazione è vieppiù peggiorata dalla necessità di esaurire rapidamente l’enorme numero di giudizi d’appello avverso sentenze dei Giudici di Pace in controversie di natura seriale, nonché le cause di antica pendenza sul ruolo residuate dalla soppressione della Sezione Stralcio di questo Tribunale;

- considerato ulteriormente che al presente Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’Appello è assegnata la competenza sui numerosissimi procedimenti in materia di impugnazione del diniego della protezione internazionale, ai sensi dell’art. 35, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, i quali appaiono avere precedenza assoluta su ogni altra causa di natura non cautelare, dato il loro oggetto – attinente ai diritti fondamentali della persona – ed il trattamento accelerato accordato loro dallo stesso legislatore (cfr. comma 10 del medesimo art. 35 citato);

- che inoltre la sopravvenienza di tali procedimenti, legata ai flussi migratori, è imprevedibile;

- ritenuto che, in ragione di quanto sopra, non sia possibile in alcun modo ipotizzare la durata del presente procedimento, sicché è del tutto irragionevole indicare nel calendario del processo una del tutto ipotetica data per la precisazione delle conclusioni ovvero per la discussione orale ...”.

 

 

Rito del tribunale in composizione collegiale

L’atto introduttivo sarà sempre il ricorso non essendo invece indicate quali siano le ulteriori varianti all’eventuale processo così introdotto.

Unica indicazione è circa la possibilità di concedere alle parti un termine per il deposito di note difensive prima dell’udienza di discussione orale.

Il collegio si riserva, quindi, il deposito del provvedimento finale entro sessanta giorni successivi alla discussione.

 

 

Processo avanti al giudice di pace

La legge delegata si occuperà di uniformare il processo dinanzi al giudice di pace al procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, oltre che eliminare la previsione dell’obbligatorietà del tentativo di conciliazione.

 

 

Giudizio di appello: via i filtri d’appello ex artt. 348-bis e dell’art. 348-ter cpc

Manca anche qui il termine a difesa per il convenuto, vale a dire la durata del termine fra la notifica e la data della sua costituzione.

Sempre il ricorso come atto introduttivo.

La lettera d) del primo comma del’art. 6 da mandato al governo di “prevedere l’abrogazione dell’articolo 348-bis e dell’art. 348-ter del codice di procedura civile”, i famigerati filtri d’appello che in verità la giurisprudenza della Suprema Corte aveva già ridimensionato in una efficace scrematura degli appelli scritti in modo approssimativo e/o tentativistici.

Discussione orale anche in questa sede.

 

 

Altre norme per l’efficienza dei procedimenti civili, tributari ed amministrativi

Il DDL detta una serie di prescrizioni a valersi per il processo in genere e riassumo brevemente.

 

Processo civile.

- PTC obbligatorio sempre e scomparsa del deposito cartaceo;

- PCT: deposito telematico mediante upload alternativo alla PEC (l’attuale deposito avviene mediante una busta telematica inviata via PEC. Si sta già lavorando ad un portale che preveda il caricamento diretto – upload – di atti e documenti). In questo caso non avremo più le 4 risposte ma una unica risposta di accettazione (“messaggio di conferma del completamento della trasmissione”).

- Dovranno prevedersi conseguenze processuali e sanzioni pecuniarie nei casi di rifiuto non giustificato di consentire l’ispezione prevista dall’articolo 118 cpc e nei casi di rifiuto o inadempimento non giustificati dell’ordine di esibizione previsto dall’articolo 210 cpc.

- Prescrivere che la PA, cui sono state richieste informazioni ai sensi dell’articolo 213 cpc, debba trasmetterle – o comunicare le ragioni del diniego – entro un termine non superiore a sessanta giorni.

 

Tutti i processi.

- Principio di chiarezza e sinteticità degli atti di parte e del giudice. Anche questa è una interessante sfida e si confida non solo diretta al mondo dei difensori ma anche a tentare di rendere maggiormente fruibile (e talvolta intellegibile) il contenuto dei provvedimenti;

- Strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Si veda in questo senso il lavoro di standardizzazione a livello europeo delle sigle dei provvedimenti, come il provvedimento del Consiglio d’Europa 127/01 su European Case Law Identifier (ECLI) e l’introduzione di metadata uniformi per la giurisprudenza.

- Basta nullità legata alla forma telematica dell’atto se questo ha raggiunto lo scopo.

 

Novità sul versamento del Contributo Unificato.

La ratio è quella di rivedere in modo organico – senza che questo significhi modificare – la disciplina del versamento del contributo unificato.

Per i giudizi avanti al giudice tributario, al giudice ordinario e per le procedure di liquidazione giudiziale, il versamento del CU avverrà solamente mediante modalità telematiche.

Se paghi sbagliato devi comunque ri-corrispondere il CU in via telematica e chiedere rimborso del pagamento effettuato in modo errato. Se non chiedi il rimborso entro 30 giorni dal pagamento perdi il diritto al rimborso.

 

Gli altri interventi:

Riforma della giustizia Bonafede. Mediazione e negoziazione assistita, giudizio di divisione e altro

Riforma della giustizia parte II: modifiche alla notificazione degli atti

 

 

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