Riforma Bonafede. Qualche nota critica alle deleghe sulla giustizia penale

Le modifiche alla procedura penale proposte dal DDL di "Riforma della giustizia Bonafede": novità e criticità

Riforma Bonafede. Qualche nota critica alle deleghe sulla giustizia penale

Premessa. Criticità di una riforma che non innova

La delega per l'ennesima riforma della giustizia penale riguardano interventi che intressano il codice di rito e il codice penale.

Il contenuto delle deleghe non ha reso possibile una semplice elencazione delle materie riformande e dei relativi principi e criteri direttivi, essendosi all'uopo resa necessaria qualche nota critica che potesse render conto dell'effettiva portata della riforma come delegata. Invero, emergono delle criticità, apparendo tale riforma più un indizio di presenza da parte della presente legislatura all'interno della giustizia penale, quasi più un vezzo riformista privo di qualsivoglia spinta innovativa.

Tanto premesso, si passano in rassegna i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nel riformare le materie interessate, accompagnate da delle considerazioni che vorrebbero porre l'attenzione sulle criticità di volta in volta riscontrate.

 

Condizioni di procedibilità: lesioni personali stradali gravi, dichiarazione ed elezione di domicilio, mancata comparizione del querelante

- Obbligo di dichiarazione o elezione di domicilio con l’atto di querela per le notificazioni con possibilità di indicare l’indirizzo pec.

- Remissione tacita della querela a seguito di ingiustificata mancata comparizione del querelante all'udienza dibattimentale alla quale sia stato citato.

- Procedibilità a querela del reato di lesioni personali stradali gravi ex art.590-bis, co.1, c.p..

Considerazioni:

Quasi "fuori posto" l'estensione della procedibilità a querela per il reato di lesioni personali stradali gravi all'interno di un intervento normativo di più ampio respiro. Inoltre, quanto meno incoerente la scelta del Legislatore delegante, che ha reso la fattispecie in esame perseguibile a querela, tuttavia togliendo il contenzioso relativo alla circolazione stradale dall'alveo delle materie interessate dalla negoziazione assistita. Da un lato si vuol porre il reato di lesioni personali stradali gravi nella disponibilità della persona offesa, dall'altro l'intera materia del contenzioso relativo alla circolazione stradale non potrà più essere oggetto di soluzione concordata.

 

Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive

- In materia di ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, va rideterminato l’ammontare di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva in un importo non superiore a 180 euro.

 

Notificazioni: notificazione all'imputato non detenuto successiva alla prima sempre al difensore

- Tutte le notificazioni all’imputato non detenuto successive alla prima devono eseguirsi mediante consegna al difensore, con le opportune deroghe a garanzia della effettiva conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, con riferimento ai casi in cui questi sia assistito da un difensore d’ufficio e la prima notifica non sia stata eseguita mediante consegna dell’atto personalmente all’imputato o a persona che con lui convivente o al portiere o a chi ne fa le veci.

- A tal proposito, il primo atto notificato all’imputato deve contenere l’espresso avviso che le successive notifiche saranno effettuate mediante consegna al difensore e che l’imputato ha l’onere di indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare le comunicazioni, nonché ogni mutamento dello stesso, sollevandosi da responsabilità il difensore per l’omessa o ritardata comunicazione imputabile all'imputato.

- Il Legislatore delegato dovrà chiarire i rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e gli altri criteri dettati per le notificazioni degli atti all’imputato, in particolare con riferimento alla notificazione nel caso di dichiarazione o elezione di domicilio ex artt. 161 e 162 c.p.p. e alla notificazione all'imputato detenuto ex art. 156 c.p.p..

Considerazioni:

Le deroghe al principio della notificazione successiva alla prima direttamente al difensore devono avvenire fuori dai casi di dichiarazione e elezione di domicilio per la notificazione ex artt. 161 e 162 c.p.p.. Non si comprende in che modo la disciplina della dichiarazione e dell'elezione di domicilio ai fini della notificazione ex artt. 161 e 162 c.p.p., finalizzata a permettere la notificazione direttamente all'imputato, possa coesistere e coordinarsi con la nuova disposizione sulla notificazione successiva alla prima direttamente al difensore.

Infatti, nella misura in cui l'imputato dovrà comunicare al difensore un recapito idoneo ove questi potrà effettuare le comunicazioni derivanti dalla notificazione ricevuta, non appare chiara la coordinabilità di una tale previsione con la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione, che presuppone appunto che la notificazione in tal caso non debba essere effettuata al difensore.

 

Archiviazione: infondatezza della notizia di reato e notificazione della richiesta al querelante rimettente

- Vien meno la richiesta di archiviazione per «infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere accusa in giudizio» ex art. 125 disp. att. c.p.p., trovando spazio la richiesta di archiviazione quando «gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentano, anche se confermati in giudizio, l’accoglimento della prospettazione accusatoria».

- La notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa ex art. 408, co. 2, c.p.p. non deve aver luogo nel caso di rimessione della querela.

Considerazioni:

La modifica dell'art. 125 disp. att. c.p.p. non appare di facile comprensione. Ad una dizione chiara e particolarmente agevole si sostituisce un concetto all'apparenza oscuro che, ad una lettura più attenta, sembra comunque rinviare alla casistica già presa in considerazione dall'attuale art. 125 cit..

 

Indagini preliminari: durata, avviso del deposito della documentazione, sanzioni disciplinari

- I termini di durata delle indagini preliminari di cui all’art. 405 c.p.p. dovranno essere i seguenti, a decorrere dall'iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato:

- 1 anno quale termine generale;

- 6 mesi per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni sola o congiunta alla pena pecuniaria;

- 1 anno e 6 mesi quando si procede per taluno dei delitti indicati nell’art. 407, co. 2, c.p.p.;

- La proroga del termine di cui all’art. 405 c.p.p. potrà essere chiesta una sola volta, prima della scadenza di tale termine, per un tempo non superiore a 6 mesi.

- Se il pubblico ministero non notifica l’avviso della conclusione delle indagini o non chiede l’archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari – o nei diversi termini di cinque mesi (per i casi di cui all’art. 407, co.2, lett.b) e quindici mesi dalla (per i casi di cui all’art. 407, co.2, lett.a, nn.1, 3 e 4) – dovrà notificare senza ritardo avviso del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate presso la segreteria del pubblico ministero all'indagato e alla persona offesa dal reato che abbia mostrato interesse1, avendo questi la facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. La notifica di tale avviso potrà essere ritardato per un limitato periodo di tempo e con provvedimento motivato in taluni procedimenti (di cui all’articolo 407, co. 2, lett. a), nn. 1), 3) e 4) c.p.p.). Ciò con il ripristino dell'avocazione ex art. 412, co.1, c.p.p. come vigente prima della riforma operata dalla L. 103/2017 (dunque, senza il riferimento al termine trimestrale di cui all'art. 407, co.3-bis, c.p.p.)

- Dopo la notifica dell’avviso di deposito della documentazione, il difensore dell'indagato e della persona offesa possono presentare richiesta circa l'archiviazione o l'esercizio dell'azione penale.

- L'omesso avviso del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate da parte del pubblico ministero e l’omesso deposito della richiesta di archiviazione o il mancato esercizio dell’azione penale entro il termine di trenta giorni dalle richieste dei difensori (in quest'ultimo caso, fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato) integrano un illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a dolo o a negligenza inescusabile.

- Gli uffici del pubblico ministero devono selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre sulla base di criteri di priorità trasparenti e predeterminati che tengano conto della specifica realtà criminale e territoriale, delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili e delle indicazioni condivise nella conferenza distrettuale dei dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti.

Considerazioni:

Si interviene ancora sui termini di durata delle indagini, financo sommando al tutto un'ulteriore incombenza – sanzionata – per gli uffici del pubblico ministero, vale a dire l'avviso di deposito della documentazione.

Tuttavia, desta non poche perplessità la perdurante idea secondo cui basterebbe intervenire sulle scadenze per velocizzare, in termini di efficienza ed efficacia, il procedimento, senza intervenire al contempo sull'incremento della dotazione organica della magistratura nei singoli tribunali. Per questo, ogni intervento sui termini così condotto appare un manifesto svuotato di capacità innovativa.

 

Udienza preliminare: rinvio a giudizio e motivi della sentenza di non luogo a procedere

- L'attuale regola di giudizio di cui all’articolo 425, co.3, c.p.p., per cui «il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio», fa spazio a quella secondo cui il rinvio a giudizio deve essere limitato ai casi in cui gli elementi acquisiti consentano, se confermati in giudizio, l’accoglimento della prospettazione accusatoria.

- La sentenza di non luogo a procedere deve contenere pure l’esposizione sommaria dei soli motivi imprescindibili di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata.

Considerazioni:

Vale quanto detto poc'anzi con riferimento alla riformanda "infondatezza della notizia di reato", senza contare che in questo caso la sedes materiae appare erronea, volendosi inserire una regola di giudizio inerente al rinvio a giudizio all'interno dell'art. 425 c.p.p., dedicato invece alla sentenza di non luogo a procedere.

 

Procedimenti speciali: giudizio abbreviato, giudizio immediato, procedimento per decreto

- Nel giudizio abbreviato condizionato all'integrazione probatoria ex art. 438, co.5, c.p.p., il requisito della «compatibilità dell’integrazione con le finalità di economia processuale proprie del procedimento» è sostituito con i requisiti di «rilevanza, novità, specificità, non sovrabbondanza della prova o dei fatti oggetto di prova».

- Con riferimento al giudizio immediato, a seguito della notifica del decreto:

- nel caso di rigetto da parte del G.i.p. della richiesta di giudizio abbreviato "condizionato", l’imputato può proporre la richiesta di giudizio abbreviato c.d. "secco" ex art. 438, co.1, c.p.p. oppure la richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. "patteggiamento") ex art. 444 c.p.p.;

- nel caso di dissenso del pubblico ministero o di rigetto da parte del G.i.p. della richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., l’imputato può proporre la richiesta di giudizio abbreviato.

- Nel caso di procedimento per decreto, la richiesta deve essere formulata dal pubblico ministero entro un anno, e non entro gli attuali sei mesi, dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato.

Considerazioni:

Con riferimento al giudizio immediato, l'eliminazione delle preclusioni discendenti dalla scelta di un rito speciale poi rigettato costituisce certamente un ampliamento della facoltà dell'imputato di veder definita la propria posizione con un rito alternativo. Una tale soluzione si pone in stretta continuità con la riforma Orlando, che ha introdotto la possibilità di richiedere il giudizio abbreviato "secco" o il "patteggiamento" quale richiesta subordinata alla reiezione della richiesta di giudizio abbreviato "condizionato".

Non appare, al contrario, positivamente apprezzabile la sostituzione del requisito della «compatibilità dell’integrazione con le finalità di economia processuale proprie del procedimento», che richiama la ratio più profonda dell'istituto, con quello della «rilevanza, novità, specificità, non sovrabbondanza della prova o dei fatti oggetto di prova». Invero, i nuovi requisiti non fanno altro che ribadire quanto già vale con riferimento a tutte le prove, che devono sempre essere "rilevanti" e "non sovrabbondanti", posto che il giudice vieta le prove «manifestamente superflue o irrilevanti» (art. 190 c.p.p.) ed esclude le testimonianze «manifestamente sovrabbondanti» (art. 468 c.p.p.). Senza contare che anche il requisito della "novità" appare pleonastico, stante che trattandosi appunto di integrazione probatoria non potrà che riguardare prove nuove.

 

Giudizio: calendario delle udienze e deposito delle consulenze e delle perizie

- Deve introdursi la calendarizzazione del processo in successive udienze individuate tutte dopo la lettura dell’ordinanza con cui il giudice provvede all’ammissione delle prove, quandunque non sia possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza. Il calendario delle udienze deve essere comunicato dal giudice alle parti e deve individuare le udienze dell’istruzione dibattimentale e quelle per lo svolgimento della discussione.

- Le consulenze tecniche e la perizia devono essere depositate entro un termine congruo che preceda l’udienza fissata per l’esame del consulente o del perito, ferma la disciplina delle letture e dell’indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione.

Considerazioni:

Il calendario delle udienze dovrebbe organizzare con maggiore speditezza il processo e in tal senso il deposito preventivo delle consulenze e delle perizie appare funzionale all'osservanza della calendarizzazione, in modo da permettere alle parti di poter avere contezza in anticipo delle risultanze e quindi di poter esaminare il consulente o il perito nell'udienza programmata.

Per quanto il calendario delle udienza possa comportare una migliore organizzazione del processo, una tale previsione, senza le dovute ponderazioni, rischia di risolversi in una mera formula di stile, al pari di quanto disposto all'art. 477 c.p.p. per cui «quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo», o «il giudice può sospendere il dibattimento... per un termine massimo che... non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi». Non occorre aggiungere altro..

Ed anche in questo caso, vale quanto detto per la riforma dei termini delle indagini preliminari, in relazione alla dotazione organica dei singoli tribunali.

 

Procedimento a citazione diretta: una sorta di udienza preliminare "mascherata"

- Viene introdotta nei procedimenti a citazione diretta di cui all’art. 550 c.p.p. un’udienza nella quale un giudice, diverso da quello davanti al quale eventualmente dovrà celebrarsi il giudizio, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero pronuncia sentenza di non luogo a procedere se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa o se gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non consentono, quand’anche confermati in giudizio, l’accoglimento della prospettazione accusatoria.

- La sentenza di non luogo a procedere non può essere pronunciata se dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

Considerazioni:

Irragionevole introdurre nel procedimento a citazione diretta ex art. 550 c.p.p. una fase preliminare con funzioni già presenti in parte negli istituti del proscioglimento predibattimentale ex art. 469 c.p.p. e dell'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.

Sarebbe stato preferibile potenziare il proscioglimento predibattimentale con riferimento alla non punibile per qualsiasi causa. Invece la valutazione sull'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi presenti nel fascicolo del pubblico ministero rimanda alle funzioni dell'udienza preliminare, esclusa dal Legislatore nei casi di cui all''art. 550 c.p..

Un aggravamento del procedimento sicuramente incoerente con l'idea di fondo circa la "velocizzazione" del processo.

 

Impugnazioni: corte di appello in composizione monocratica e rito camerale non partecipato, impugnazione avverso le perquisizioni

- Inappellabilità della sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa (fatta eccezione per i delitti di cui agli artt. 590, co. 2 e 3, 590-sexies e 604-bis, co.1, c.p.p.) e della sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità.

- Competenza della corte di appello in composizione monocratica negli appelli delle sentenze emesse nei procedimenti a citazione diretta (eccettuati i casi di cui all’art. 550, co.2, lett. e-bis, f e g, c.p.p.), con rito camerale non partecipato qualora ne faccia richiesta l’imputato o il suo difensore e non vi sia la necessità di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

- Per tutti i procedimenti di appello in cui si procede con udienza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 599 c.p.p., si procede con rito camerale non partecipato in assenza di diversa richiesta di parte e sempre che non sia necessaria la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

- Al fine di adeguare l'ordinamento interno ai principi della CEDU e dei relativi Protocolli, il controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione deve avvenire con uno specifico mezzo di impugnazione del decreto di perquisizione, ciò anche nel caso in cui alla perquisizione non consegua un provvedimento di sequestro.

Considerazioni:

Il regime dell'inappellabilità delle sentenze proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa (eccettuati i casi su indicati) generalizza l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere relative alle contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa di cui al D. Lgs. 11/2018, attuativo delle deleghe presenti nella riforma Orlando.

La previsione di un processo di appello dinanzi ad un giudice monocratico avverso le sentenze pronunciate in procedimenti a citazione diretta contribuisce ad una differenziazione ancora più spiccata per ciò che concerne i procedimenti di cui all'art. 550 c.p.p.. Tuttavia, senza un adeguato incremento della dotazione organica dei magistrati presso ciascun tribunale, una siffatta soluzione costituisce solo formalismo.

 

Avv. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

 

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1 Ossia, la persona offesa che nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volere esserne informata.

 

 

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