Sul diritto ad avere il rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte
Quando la spesa per la consulenza tecnica di parte va rimborsata liquidandola nelle spese processuali poste a carico di parte soccombente. Criteri. Cassazione Civile Ordinanza n. 30289/2019

Nel caso deciso dalla Corte di Cassazione civile con Ordinanza n. 30289 depositata in data 20 novembre 2019 si lamentava la decisione della corte di merito, il tribunale, la quale aveva negato a parte vincitrice di ottenere la condanna di parte soccombente al pagamento anche delle spese della consulenza tecnica di parte.
La motivazione della corte del merito non indicava, in motivazione, il fatto che non fosse dovuta questa tipologia di spesa, quanto che vi fosse la mancata prova del pagamento, essendo in causa stata depositata solamente una proforma del consulente di parte.
Il rimborso delle spese della consulenza tecnica di parte: limiti
Il principio secondo il quale vanno rimborsate pare pacifico e confermato anche dalla Corte di Cassazione in commento, la quale afferma: “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate”.
Tuttavia non sempre.
E’ fatta salva la decisione del giudice, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., di escludere detta voce dalla liquidazione delle spese di lite qualora la ritenga eccessiva o superflua.
Rimborso spese non ancora pagate
Un interessante inciso viene fatto dalla Suprema Corte in merito alla liquidabilità/rimborsabilità di quelle spese che pur essendo dovute non sono ancora state pagate.
Nel caso di spese, si ricorda, era stata depositata una mera proforma, una notula di cui non risultava effettuato ancora il pagamento.
Afferma la Corte: “D'altra parte, fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento”.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sez. VI, Ordinanza n. 30289 dep. 20/11/2019
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
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