Rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale: la perizia è prova dichiarativa

La dichiarazione del perito è prova dichiarativa e, se decisiva, il giudice di appello deve procedere alla rinnovazione dibattimentale in caso di riforma della sentenza di assoluzione. Sezioni Unite penali Sentenza 14426/2019

Rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale: la perizia è prova dichiarativa

Rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello: perizia e consulenza tecnica

«La dichiarazione resa dal perito nel corso del dibattimento costituisce una prova dichiarativa. Di conseguenza, ove risulti decisiva, il giudice di appello ha l'obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentale, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di essa".

Ove, nel giudizio di primo grado, della relazione peritale sia stata data la sola lettura senza esame del perito, il giudice di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame del perito.

Le dichiarazioni rese dal consulente tecnico oralmente, vanno ritenute prove dichiarative, sicchè, ove siano poste a fondamento dal giudice di primo grado della sentenza di assoluzione, il giudice di appello - nel caso di riforma della suddetta sentenza sulla base di un diverso apprezzamento delle medesime - ha l'obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentale tramite l'esame del consulente».

 

La questione di diritto: rinnovazione della prova dichiarativa nel caso di perizia o consulenza tecnica

L'imputato ricorreva per cassazione lamentando la violazione del principio di oralità e immediatezza di cui all'art. 6 Cedu, in quanto la Corte di appello, nel riformare la pronuncia assolutoria, «...contrariamente a quanto richiesto dai più recenti arresti della giurisprudenza nazionale ed Europea, non avrebbe rinnovato le decisive prove assunte nel corso del dibattimento, ossia le dichiarazioni del perito e del consulente tecnico del pubblico ministero, assimilabili alla testimonianza e, quindi, rientranti nel perimetro concettuale delle prove dichiarative»1.

La II Sezione penale rimetteva la questione alle Sezioni Unite, a fronte del contrasto giurisprudenziale circa l'assimilabilità del perito e del consulente tecnico al testimone, dunque sull'applicabilità dell'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in appello nel caso di riforma della sentenza di assoluzione con riferimento alla perizia e alla consulenza tecnica.

Secondo un primo orientamento, il giudice di appello che intende riformare la sentenza assolutoria sulla base di una diversa valutazione dei risultati delle indagini tecniche – perizia o consulenza tecnica di parte –deve rinnovare l'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p., procedendo all'esame del perito e del consulente di parte da considerarsi come testi. Vertendosi nell'ambito di una prova dichiarativa vigerebbe l'obbligo di sentire nuovamente i dichiaranti secondo il principio di diritto stabilito dalla giurisprudenza europea e da quella nazionale2, come recepito all'art. 603, co. 3-bis, c.p.p.3.

Secondo un diverso orientamento, invece, la prova scientifica non può essere assimilata alla prova dichiarativa. Le figure del testimone e quella del perito e del consulente di parte non sono sovrapponibili anche perchè la loro relazione viene acquisita e diventa parte integrante della deposizione. Non si tratta, dunque, di stabilire l'attendibilità del dichiarante e la credibilità del racconto, bensì di valutare la deposizione del perito sulla base del libero convincimento del giudice e dell'insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove. Il giudice può scegliere quale condividere fra le varie tesi scientifiche prospettate da differenti periti di ufficio e consulenti di parte, fermo l'obbligo di motivazione4. La perizia rappresenterebbe semmai una prova "neutra".

La questione di diritto è pertanto è la seguente:

"Se la dichiarazione resa dal perito o dal consulente tecnico costituisca o meno prova dichiarativa assimilabile a quella del testimone, rispetto alla quale, se decisiva, il giudice di appello avrebbe l'obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentale, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di essa".

 

Rinnovazione della prova dichiarativa: Corte EDU Dan c. Moldavia, Ss.Uu. Dasgupta e la riforma legislativa

La problematica della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale del giudizio di appello, in caso di riforma della sentenza di assoluzione, è stata completamente ripensata a seguito della sentenza Dan c. Moldavia del 5/07/2011 con cui la Corte EDU ha ribadito il principio secondo cui «Se una Corte d'Appello è chiamata ad esaminare un caso in fatto e in diritto e a compiere una valutazione completa della questione della colpevolezza o dell'innocenza del ricorrente, essa non può, per una questione di equo processo, determinare correttamente tali questioni senza una valutazione diretta delle prove (....) La Corte ritiene che coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità. La valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate (....)».

In linea con il suddetto principio si sono poste le Sezioni Unite con la sentenza Dasgupta che, in merito ai principi di "contraddittorio", "oralità" ed "immediatezza", valorizzando il principio della "motivazione rafforzata" e dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", ha affermato che «il giudice di appello, investito dalla impugnazione del pubblico ministero che si dolga dell'esito assolutorio di primo grado adducendo una erronea valutazione sulla concludenza delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata nel senso dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato senza avere proceduto, anche d'ufficio, a norma dell'art. 603 c.p.p., comma 3, a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado».

Il Legislatore con la L. 103/2017 (art. 1, co. 58) ha introdotto nell'art. 603 c.p.p. il comma 3-bis, con decorrenza dal 03/08/2017, secondo cui «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale»5.

 

Rinnovazione della prova dichiarativa: il perito e il consulente tecnico assimilati al testimone

Il co. 3-bios dell'art. 603 c.p.p. ha disciplinata l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria con riferimento alla prova dichiarativa che ha carattere di decisività6.

La legge non fornisce una definizione di "prova dichiarativa", dovendosi per essa intendere, secondo la Corte, «quell'atto comunicativo con il quale un emittente trasmette, attraverso il linguaggio verbale, fatti percettivi o valutazioni di cui sia a conoscenza e che siano rilevanti ai fini della decisione. Di conseguenza, ove risulti decisiva, il giudice di appello - nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento della medesima ha l'obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentale tramite l'esame del suddetto emittente».

È consequenziale per la Suprema Corte ritenere applicabile la regola dell'art. 603 c.p.p., comma 3-bis, non solo alla testimonianza ma anche all'esame del perito. D'altronde, anche la giurisprudenza Europea conferma che le regole del giusto processo si applicano anche ai "testimoni esperti", laddove, come i testimoni "comuni", abbiano un "peso significativo" nella decisione assunta dal giudice7.

La Corte ha ritenuto che il testo normativo, «nella sua asettica onnicomprensività», non consente un'interpretazione che restringa l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale alle sole dichiarazioni testimoniali con esclusione di quelle del perito, «tanto più ove si consideri che non vi è alcuna ragione per cui la ratio sottostante all'implementazione del principio del contraddittorio (di cui sono espressione l'oralità e l'immediatezza) non debba valere per entrambe le ipotesi: infatti, entrambe sono prove espletate a mezzo del linguaggio verbale, entrambe si possono prestare ad essere diversamente valutate nei diversi gradi del giudizio di merito, ed entrambe possono essere decisive per assolvere o condannare l'imputato».

È consolidato, poi, il principio di diritto secondo cui il consulente tecnico va assimilato alla figura del testimone. All'uopo, si è ripetutamente affermato che «in tema di istruzione dibattimentale, il giudice può legittimamente desumere elementi di prova dall'esame del consulente tecnico di cui le parti abbiano chiesto ed ottenuto l'ammissione, stante l'assimilazione della sua posizione a quella del testimone, senza necessità di dover disporre apposita perizia se, con adeguata e logica motivazione, dimostri che essa non è indispensabile per essere gli elementi forniti dall'ausiliario privi di incertezze, scientificamente corretti e basati su argomentazioni logiche e convincenti»8.

 

Rinnovazione della prova dichiarativa del perito e del consulente tecnico: modalità, limiti e impugnabilità

La Suprema Corte ha avuto modo di ricordare che per rinnovazione dell'istruttoria in appello non deve intendersi rinnovazione sempre e comunque anche della perizia o della consulenza tecnica.

Invero, il giudice di appello, una volta individuati i punti critici della relazione peritale o della consulenza tecnica, ha l'obbligo di convocare il perito o il consulente tecnico ed esaminarlo, nel contraddittorio orale delle parti, su quei punti e secondo le stesse modalità previste nel giudizio di primo grado dall'art. 501 c.p.p..

In dibattimento è tuttavia possibile che il perito o il consulente tecnico non venga sentito e che venga data solo lettura alla relazione peritale o alla consulenza tecnica su accordo delle parti in base al combinato disposto di cui all'art. 495, co. 4-bis, e art. 511, co. 2, c.p.p.9 ovvero senza il consenso delle parti che non ne eccepiscono la nullità determinandone la sanatoria ex art. 183, co. 1, lett. a), c.p.p.10 (metodo di acquisizione ed utilizzazione della prova fatto salvo dll'art. 111, co. 5, Cost. e legittimo anche alla stregua della giurisprudenza Europea11).

In questo caso, la relazione peritale e la consulenza tecnica sono veicolate nel processo attraverso la sola scrittura, con il contraddittorio attuato nella sola forma cartolare per volontà delle stesse parti. Pertanto, non è applicabile la regola della rinnovazione obbligatoria del dibattimento di cui al comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p., in quanto riservata tassativamente alle sole prove dichiarative, ossia a quelle prove in cui l'informazione è veicolata nel processo attraverso il linguaggio verbale.

Diversamente argomentando, dunque ritenendo obbligatorio rinnovare quanto non avvenuto in dibattimento, non si tratterebbe più di rinnovare il medesimo atto istruttorio svolto nel giudizio di primo grado, ma di compiere ex novo un diverso atto istruttorio al quale le parti avevano rinunciato.

Nulla però impedisce al giudice di appello, ove lo ritenga "assolutamente necessario", di citare d'ufficio il perito o il consulente tecnico al fine di sottoporlo ad esame. Si tratterà, comunque, di una facoltà esercitabile nei limiti di cui all'art. 603 c.p.p., comma 3.

L'eventuale vizio in cui sia incorso il giudice di appello può essere denunciato con ricorso per cassazione nei seguenti modi:

- nel caso di sentenza pronunciata sotto la previgente normativa, il mancato rispetto da parte del giudice di appello del dovere di procedere alla rinnovazione delle fonti dichiarative in vista di una reformatio in peius va inquadrata nell'ambito di un vizio di motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.);

- nel caso di sentenza pronunciata dopo l'entrata in vigore del novellato art. 603, co. 3-bis, c.p.p., stante che la legge stabilisce l'obbligo di rinnovazione sanzionato da nullità di ordine generale non assoluta (artt. 178 lett. c) e art. 180 c.p.p.), la violazione va annoverata nell'inosservanza di una norma processuale stabilita a pena di nullità (art. 606 lett. d) c.p.p.);

- a prescindere dal momento della pronuncia della sentenza di condanna in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, ove questa sia stata decisa sulla base della sola relazione peritale acquisita agli atti, senza il previo esame del perito, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per vizio di motivazione «sotto il profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione come risultante dal testo del provvedimento impugnato e sempre che la prova negata (esame del perito), confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da poter determinare una diversa conclusione del processo»12.

 

Avv. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

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1 La sentenza impugnata veniva pronunciata prima dell'entrata in vigore del co. 3-bis dell'art. 603 c.p.p., tuttavia successivamente all'enunciazione del principio dell'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in appello nel caso di riforma della sentenza di assoluzione ad opera della Corte EDU.

2 Ex plurimis, Corte EDU 05/7/2011 Dan c. Moldavia; Sez. U., n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv 267487; Sez. U., n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv 269785; Sez. U., n. 14800 del 2017, dep. 2018, Troise, Rv 272430.

3 Sez. 4, n. 36736 del 27/04/2018, Anello, Rv 273872; Sez. 4, n. 14654 del 28/02/2018, D'Angelo, Rv 273908; Sez. 4, n. 14649 del 21/02/2018, Lumaca, Rv 273907; Sez. 4, n. 9400 del 25/01/2017, Gashi, n. m.; Sez. 4, n. 6366 del 06/12/2016, dep. 2017, Maggi, Rv 269035; Sez. 2, n. 34843 del 01/07/2015, Sagone, Rv 264542.

4 «purchè dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere, confutando in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti, sicchè una simile valutazione, ove sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, non è sindacabile dal giudice di legittimità». Sez. 3, n. 57863 del 18/10/2017, Colleoni, Rv 271812; Sez. 5, n. 1691 del 14/09/2016, dep. 2017, Abbruzzo, Rv 269529.

5 Sebbene l'art. 603 c.p.p., comma 3-bis, non fosse ancora in vigore al momento del fatto, la nuova regola non può non costituire l'ineludibile punto di riferimento per la soluzione dei casi controversi come quello in esame, soluzione "anticipata" a livello interpretativo dalle sentenze Dasgupta e Patalano.

6 Si rimanda alla lettura della motivazione per una maggiore contezza delle argomentazioni addotte dalle Sezioni Unite.

7 Corte EDU, Poletan e Azirovik c. Macedonia.

8 Ex plurimis, Sez. 4, n. 25127 del 26/04/2018, Olteanu, Rv. 273406.

9 Sez. 1, n. 3491 del 31/01/2000, Petrarca, Rv. 215515.

10 Ex plurimis, Sez. 3, n. 35497 del 10/05/2016, L.M., Rv. 267637.

11 Corte EDU 23/11/1993, Poitrimol c. Francia; 24/04/2012, Sibgatullin c. Russia; Scoppola c. Italia; Kashlev c. Estonia; 26/09/2017 Fornataro c. Italia; 26/04/2007 Vozhigov c. Russia.

12 Ex plurimis, Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, De Carlo, Rv 240995.

 

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, Sentenza n. 14426 dep. 02/04/2019

 

Svolgimento del processo

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