Risarcimento per ingiusta-inumana detenzione. Riparto onere della prova, prescrizione

Valutazione della ingiusta-inumana detenzione e riparto dell’onere della prova. Prescrizione e decadenza del diritto all'indennizzo. Cassazione Civile Ordinanza n. 8770/2019

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Risarcimento per ingiusta-inumana detenzione. Riparto onere della prova, prescrizione

La Corte di Cassazione Civile, con Ordinanza n. 8770 depositata in data 29 marzo 2019 affronta ad ampio raggio la tematica degli obblighi derivanti dalla ingiusta/inumana detenzione in carcere. Ricostruiamo i tratti essenziali della pronuncia.

 

Natura dell’obbligo del ristoro dei danni per ingiusta detenzione e termine di prescrizione

Nel caso di specie il Tribunale aveva determinato in cinque anni il tempo della prescrizione assumendo la natura extracontrattuale dell’obbligo di risarcimento da part6e dello Stato del danno subito dal detenuto in carcere per il trattamento inumano patito.

Non dello stesso parere la Corte di Cassazione secondo la quale ricorda che, nonostante la terminologia “risarcimento per equivalente”, costituisce orientamento consolidato quello secondo il quale “l'obbligazione avente ad oggetto l'equa riparazione per la violazione dell'art. 6, paragrafo 1 della Conv. EDU, in caso di ingiusta detenzione, configura non già come una obbligazione ex delicto, di matrice aquiliana, ma come obbligazione ex lege, come tale idonea, in base all'art. 1173 c.c., a costituire fonte di obbligazione in conformità dell'ordinamento giuridico”.

Ritiene la S.C. che il “ ... D.L. n. 92 del 2014 che ha introdotto l'azione per il conseguimento di quello che, piuttosto che un risarcimento, è sostanzialmente un indennizzo, posto che indica l'importo fisso di Euro 8 per ogni giorno di detenzione inumana a prescindere dal caso concreto, e non consente di commisurare la liquidazione del danno alla gravità oggettiva e soggettiva della disumanità del trattamento inflitto”.

Non si tratta di rapporto contrattuale, pertanto, ma di una obbligazione scaturente dalla legge. Con la conseguenza che non è applicabile la regola dettata per la prescrizione del "diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito" prevista dall'art. 2947 c.c., comma 1.

Il D.L. 92/2014 stabilisce un termine di decadenza di sei mesi decorrenti dalla data di scarcerazione. La Corte ricorda che “nel meccanismo a regime, potrà accadere che la prescrizione maturi in corso di detenzione e quindi prevalga sulla decadenza che, ai sensi dell'art. 1, decorre dalla cessazione dello stato di detenzione (la carcerazione difatti non costituisce impedimento al decorrere del termine di prescrizione con riferimento a pretese di natura civilistica”.

 

La compensazione dell’indennizzo per ingiusta detenzione con le spese di mantenimento in carcere

Il Ministero della Giustizia aveva chiesto e ottenuto la compensazione con quanto dovuto dal ricorrente a titolo di spese di mantenimento peri periodi di carcerazione subiti. Secondo il ricorrente tale compensazione non sarebbe possibile.

La S.C. ricorda che il legislatore ha stabilito la regola della compensabilità dei reciproci debiti anche se hanno natura diversa di debito di valore e di valuta.

 

Valutazione della ingiusta / inumana detenzione e riparto dell’onere della prova

La S.C. ricorda che a seguito della sentenza dalla CEDU dell'8 gennaio 2013, con la quale si è stabilito il principio secondo cui “il collocamento di un detenuto in uno "spazio" pro capite inferiore ai tre metri quadrati di superficie calpestabile, da considerare come spazio minimo vitale, integra l'ipotesi di trattamento inumano e degradante: tale principio, pertanto, costituisce oggi il fondamentale parametro paracostituzionale, di matrice convenzionale, con cui accertare il rispetto degli artt. 10, 2, 13 Cost. e art. 27 Cost., comma 3, della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 1, comma 1, art. 6, commi 1 e 4, sull'ordinamento penitenziario”.

Un successivo pronunciamento CEDU del 2016 ha chiarito che tale fattore, la superficie calpestabile minima, è idonea solamente a costituire una grave presunzione di violazione superabile da altre circostanze. L'amministrazione penitenziaria può provare che vi sono stati ulteriori e concomitanti fattori in grado di compensare la mancata attribuzione di spazio vitale, come
1) la riduzione dello "spazio" vitale si presenti per brevi, occasionali e minori circostanze temporali, secondo i parametri indicati al p.130 della decisione;
2) tale riduzione sia accompagnata da un sufficiente grado di libertà di movimento o da adeguate attività fuori dalla cella;
3) il detenuto sia collocato in una struttura che, in linea generale, possa definirsi appropriata, e non sussistano altre situazioni di aggravio delle condizioni di detenzione.

Il citato provvedimento del 2016 della Corte EDU considera ulteriori fattori per i quali si rimanda alla lettura della decisione.

 

Conclude la Corte affermando che se la violazione degli obblighi della umana detenzione da parte dello Stato costituisce una responsabilità di tipo contrattuale (derivante ex lege), ne consegue l’applicabilità del principio recentemente espresso dalla stessa S.C. (Ordinanza n. 31556/2018) in base al quale

"sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, spetta all'amministrazione penitenziaria, chiamata a rispondere della violazione di obblighi di protezione e di norme di comportamento, provare l'adempimento conforme ai principi della Convenzione, mentre compete al detenuto fornire la dimostrazione del danno lamentato e del nesso causale tra quest'ultimo e il dedotto inadempimento, salva la possibilità di avvalersi, oltre che delle presunzioni e del principio di non contestazione, dei poteri integrativi ed officiosi del giudice propri del rito camerale prescelto dal legislatore, quali, in particolare, il potere di assumere informazioni previsto dall'art. 738 c.p.c., comma 3, che costituisce - in funzione della salvaguardia del principio di effettività della tutela giurisdizionale di diritti di indubbia matrice costituzionale e convenzionale - utile meccanismo riequilibratore nell'ambito di un procedimento caratterizzato da una situazione di squilibrio tra la parte pubblica, titolare della potestà punitiva, e il soggetto privato che la subisce".

 

 

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Civile, Sez III, Ordinanza n. 8770 dep. 29/03/2019

 

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