Termine breve per l'impugnazione per chi notifica la sentenza. Le SS.UU.

La scissione soggettiva dei termini della notificazione, ai fini dell'impugnazione, e l'effetto bilaterale sincronico della notifica della sentenza. Cassazione SS.UU. civili, Sentenza n. 6278/2019

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Termine breve per l'impugnazione per chi notifica la sentenza. Le SS.UU.

Il caso.

Parte parzialmente vittoriosa in primo grado notificava sentenza a controparte e proponeva successivamente appello per la parte di causa che la vedeva soccombente. Si costituiva parte convenuta appellata, sollevando eccezione di tardività della proposizione dell’appello motivata dal superamento dei termini di legge che, a dire dell'appellato, essendo stata notificata la sentenza, sarebbero decorsi, per il notificante appellante, dalla consegna della sentenza stessa all’ufficiale giudiziario.

 

L’effetto bilaterale sincronico della notifica della sentenza.

La questione sottoposta all’esame delle SS.UU. civili chiedeva di chiarire se, in tema di notificazione della sentenza, il termine di impugnazione abbia a decorrere, per il notificante, dalla data di consegna della sentenza all'ufficiale giudiziario ovvero dalla data di perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario. Sul punto vi erano state diversificate interpretazioni della Corte di legittimità.

La sezione rimettente motivava: “il riferimento alla "notificazione" da parte dell'art. 326 c.p.c., ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, potrebbe essere correlato sia al principio della "presunzione di conoscenza" della sentenza che incombe su tutte le parti coinvolte nel procedimento di notifica, sia al principio, di creazione dottrinale, dell'effetto bilaterale della notifica che presuppone, invece, il completamento del procedimento di notificazione. Il Collegio rimettente chiede perciò alle Sezioni Unite di verificare quale dei due principi (quello della "presunzione di conoscenza" della sentenza da impugnare o quello della "bilateralità sincronica" degli effetti della notificazione della sentenza) garantisca meglio coerenza e razionalità del sistema normativo”.

Il notificante, in effetti, ha chiaramente piena conoscenza della sentenza e se ne da prova con l’atto stesso della consegna all’ufficiale giudiziario.

Da altro canto ciò andrebbe ad accorciare per il notificante i termini di proposizione dell'impugnazione rispetto al destinatario della notifica, per il quale ultimo il termine inizierà a decorrere dalla ricezione dell’atto.

Le Sezioni Unite civili hanno risolto il contrasto con Sentenza n. 6278 depositata in data 04/03/2019,

La motivazione si svolge in una lunga (17 pagine) e articolata analisi, da parte delle SS.UU., dei principi appena menzionati risolvendo, infine, la Corte che “nella soggetta materia, non possa trovare applicazione il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione e che vada di contro affermata l'efficacia bilaterale "sincronica" della notifica della sentenza e la "unicità" (o "comunanza") del termine per impugnare, nel senso che quest'ultimo decorre per entrambe le parti dalla medesima data” e continua affermando come vi sia “impossibilità di applicare, in questo particolare ambito della materia notificatoria, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione enucleato dalla Corte costituzionale”.

 

In conclusione le SS.UU. esprimono il seguente principio di diritto:

"In tema di notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 326 c.p.c., il termine breve di impugnazione di cui al precedente art. 325, decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, quale la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perchè interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti".

 

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione SS.UU. civili, Sentenza n. 6278 dep. 04/03/2019

 

FATTI DI CAUSA

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