Il termine lungo di impugnazione va prorogato di tre mesi in caso di decesso della parte

Un evento interruttivo (ex art. 299 cpc) intervenuto oltre la metà del termine lungo di impugnazione, proroga quest'ultimo di ulteriori tre mesi. Reinterpretato il comma 3 dell'art. 328 cpc. Cassazione Ordinanza n. 20529/2019

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Il termine lungo di impugnazione va prorogato di tre mesi in caso di decesso della parte

La Corte di Cassazione Civile (Sez. II, Ordinanza n. 20529 depositata in data 30 luglio 2019) interviene per colmare un vuoto legislativo creatosi con l’accorciamento a sei mesi del termine lungo per le impugnazioni civili con la riforma dell’art. 327 c.p.c. con L. 69/2009.

Il terzo comma dell’art. 328 c.p.c. prevede che

Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti nell'articolo 299, il termine di cui all'articolo precedente è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento”.

La norma, in origine, regolava l’evento interruttivo di cui all’art. 299 nel seguente modo:

a) se l'evento interruttivo si verificava nei primi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza – e tale termine era parti alla metà del termine complessivo, annuale - allora lo stesso evento non sortiva alcun effetto e secondo la ratio normativa agli eredi era comunque concesso un tempo sufficiente – gli ulteriori sei mesi - per avere conoscenza della sentenza e se ritenuto opportuno, di impugnarla;

b) qualora, invece, l'evento interruttivo si verificava nei successivi sei mesi, ai sensi dell’art. 328 3° co. c.p.c. il termine veniva prorogato di sei mesi dall’evento stesso. La ratio è quella di allungare il termine qualora – e solo in tal caso - sia già trascorso un considerevole lasso di tempo.

Complessivamente, quindi, agli eredi era concesso di intervenire entro un termine – minimo - pari alla metà del termine massimo (lungo) per l’impugnazione.

Avendosi ridotto il termine di un anno a sei mesi la norma di cui al terzo comma dell’art. 328 c.p.c. perde di significato se non reinterpretata. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, l’intervento legislativo del 2009 non ha avuto espressa volontà abrogatrice ma trattandosi di una “dimenticanza” e, aggiunge, una lettura abrogatrice del quadro normativo creerebbe la conseguenza “di privare di un effettivo accesso alla giustizia, in talune circostanze, gli eredi dei soggetti deceduti dopo la pubblicazione di sentenze non notificate”, ai quali sarebbe tolto l’ulteriore spazio difensivo dei sei mesi di proroga.

 

Proroga di tre mesi per il termine lungo di impugnazione al verificarsi di un evento interruttivo

Fra le soluzioni interpretative dai più sostenute la Corte di Cassazione abbraccia una rilettura del terzo comma su indicato secondo la seguente dizione: "Se dopo [il decorso del] [la metà del termine di cui all'articolo precedente] si verifica alcuno degli eventi previsti nell'articolo 299, il termine di cui all'articolo precedente è prorogato per tutte le parti d[el] [la metà del termine di cui all'articolo precedente] dal giorno dell'evento"; e quindi di tre mesi.

La decisione non dimentica di avere di fronte un dato “letterale”, vale a dire “sei mesi” tuttora non cancellato dalla norma. Tuttavia ritiene di poter proseguire nell'opera interpretativa “essendo possibile - in base ai poteri ermeneutici del giudice comune, anche in una lettura costituzionalmente conforme - e, anzi, necessario, interpretare, dopo la novellazione dell'art. 327 cod. proc. civ., l'art. 328 terzo comma cod. proc. civ. in modo da preservare la ratio della disposizione di considerare irrilevanti gli eventi verificatisi nella prima metà del termine dell'art. 327 cod. proc. civ. e, viceversa, produttivi di interruzione e proroga gli eventi verificatisi nella seconda metà di esso”.

 

Se ne conclude che

Nei processi soggetti alla riduzione a sei mesi del termine ex art. 327 c.p.c., come riformulato ad opera della l. n. 69 del 2009, l'art. 328, comma 3, c.p.c. va interpretato nel senso che, ove dopo il decorso della metà del termine di cui al cit. art. 327 c.p.c. si verifichi uno degli accadimenti previsti dall'art. 299 c.p.c., il termine lungo di impugnazione è prorogato, per tutte le parti, di tre mesi dal giorno di tale evento”.

 

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Civile Sez. II, Ordinanza n. 20529 dep. 30/07/2019

 

Rilevato che:

1. Con ricorso depositato il 30 aprile 2015 ai sensi della I. n. 89 del 2001 V.M., G. ed E. I. hanno richiesto equa riparazione per la durata, ritenuta irragionevole, di un procedimento di divisione ereditaria introdotto con citazione del 10 marzo 1387 e definito con sentenza del tribunale di Melfi del 1 marzo 2006, avverso la quale è stato proposto appello in data 12 dicembre 2006, definito con sentenza della corte d'appello di Potenza del 26 agosto 2013.

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