Le SS.UU. su maternità surrogata e trascrizione del provvedimento straniero di riconoscimento

Sulla trascrizione in Italia del provvedimento straniero che riconosce il rapporto di filiazione tra un minore nato ricorrendo alla maternità surrogata ed il genitore d'intenzione italiano. Cassazione a SS.UU. civili, Sentenza n. 12193/2019

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Le SS.UU. su maternità surrogata e trascrizione del provvedimento straniero di riconoscimento

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione depositano una pietra miliare in tema di trascrizione di rapporto di filiazione, riconosciuto da sentenza straniera, di genitore non biologico (Sentenza n. 12193 dep. 08/05/2019).

 

Il fatto.

Una coppia omosessuale maschile otteneva un figlio mediante il seme di uno dei due partner e un ovocita donato, immesso in un utero di altra donna disposta a sostenere la gravidanza.

Il partner non biologicamente legato al nuovo nato chiedeva ed otteneva dalla Superior Court of Justice dell'Ontario (Canada) il riconoscimento del rapporto di genitorialità con il minore.

Richiedeva alla Corte d’Appello competente il riconoscimento della sentenza straniera.

La Corte accoglieva la domanda ordinando all’Ufficiale di Stato Civile italiano la trascrizione del provvedimento canadese il che comportava il riconoscimento in Italia del suo status di genitore.

L’Uff. di Stato Civile – il Sindaco - rifiutava la trascrizione. Ne seguiva un’impugnativa avanti la medesima Corte d’Appello.

Nel giudizio si costituiva il Procuratore generale della Repubblica e il Ministero dell’Interno a sostegno del provvedimento emesso dal Sindaco.

La Corte d’Appello accoglieva la domanda e ordinava la trascrizione. La decisione veniva impugnata avanti la Corte di Cassazione.

 

La sentenza delle Sezioni Unite, che merita una attenta lettura per i vari dicta espressi ed impliciti visto che in questo scritto si affrontano in velocità le questioni più rilevanti, chiariscono alcuni interessanti aspetti processuali, oltre a quelli sostanziali.

 

Pubblico Ministero, Ministero e Sindaco tutti rilevavano il difetto assoluto di giurisdizione, assumendo che il riconoscimento del diritto alla trascrizione nei registri dello stato civile di una doppia paternità, in assenza di una norma interna che lo consenta, avrebbe comportato una invasione della sfera di discrezionalità politica riservata al legislatore.

Lamentela rigettata dalle SS.UU. le quali hanno riconosciuto una mera attività di interpretazione in capo alla Corte d’Appello che aveva emesso il provvedimento impugnato.

 

Legittimazione all’impugnazione del Pubblico Ministero e Sindaco.

Nel giudizio di legittimità veniva contestata la legittimazione processuale del Sindaco e del Pubblico Ministero all’impugnazione, tenuto conto che la legittimazione a contraddire del Sindaco e del Ministero era stata esclusa dalla Corte di merito.

 

In merito, le stesse SS.UU. rammentano che in materia si applica l’art. 67 del Diritto Internazionale Privato, che si riporta per comodità:

Art. 67 Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento
1. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla Corte d'Appello del luogo di attuazione l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.
2. La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l'attuazione e l'esecuzione forzata.
3. Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio.

Quanto alla legittimazione del Sindaco, ricordando che egli “ … nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile, … agisce poi, ai sensi dell'art. l del d.P.R. n. 396 del 2000, in qualità di ufficiale del governo, e quindi non già come organo di vertice e legale rappresentante dell'Amministrazione comunale, bensì come organo periferico della Amministrazione statale”, affermano le SS.UU. che dalla proposizione di una impugnazione del rifiuto alla trascrizione esige “l'instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'organo il cui rifiuto di trascrivere il provvedimento straniero ha dato origine alla controversia, non potendosi negare a quest'ultimo la qualifica di «interessato», nel senso previsto dall'art. 67 della legge n. 218 del 1995, non spettante esclusivamente ai soggetti che hanno assunto la veste di parti nel giudizio in cui il provvedimento è stato pronunciato, ma anche a quelli direttamente coinvolti nella sua attuazione”.

Quanto, invece, alla legittimazione del Pubblico Ministero afferma la Corte, “ … in quanto avente ad oggetto il riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento straniero attributivo di uno status, è qualificabile, come si è detto, come controversia di stato, con la conseguente applicabilità dell'art. 70, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., che attribuisce all'organo in questione la qualità di parte necessaria nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone, prescrivendone l'intervento a pena di nullità rilevabile d'ufficio”.

Tuttavia, proprio questa sua posizione di interveniente facoltativo non gli permette di avere un ruolo attivo e quindi la capacità di impugnazione.

 

E conclude la questione con l'enunciazione dei seguenti principi di diritto:

«Il rifiuto di procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile di un provvedimento giurisdizionale straniero con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero ed un cittadino italiano, se non determinato da vizi formali, dà luogo ad una controversia di stato, da risolversi mediante il procedimento disciplinato dall'art. 67 della legge n. 218 del 1995, in contraddittorio con il Sindaco, in qualità di ufficiale dello stato civile, ed eventualmente con il Ministero dell'interno, legittimato a spiegare intervento nel giudizio, in qualità di titolare della competenza in materia di tenuta dei registri dello stato civile, nonché ad impugnare la relativa decisione».
«Nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero ed un cittadino italiano, il Pubblico Ministero riveste la qualità di litisconsorte necessario, ai sensi dello art. 70, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., ma è privo della legittimazione ad impugnare la relativa decisione, non essendo titolare del potere di azione, neppure ai fini dell'osservanza delle leggi di ordine pubblico»

In applicazione dei predetti principi, il ricorso del Pubblico Ministero è stato dichiarato inammissibile.

 

Fonti normative e giurisprudenziali del concetto di ordine pubblico

In Italia sussiste il divieto posto dalla legge n. 40 del 2004 alla maternità surrogata mentre analogo divieto non sussiste nella legislazione canadese.

Il provvedimento di corte straniera può essere riconosciuto qualora non sia contrario all'ordine pubblico italiano.

Nel tentativo si superare il divieto appena menzionato, il concetto di ordine pubblico – ritenuto rispettato dal provvedimento canadese – era stato affermato dalla Corte d’Appello essere il «complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma ispirati ad esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo comuni ai diversi ordinamenti e collocati ad un livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria».

Quindi, legislazione di rango costituzionale, o internazionale, con particolare riferimento nel caso di specie ai diritti fondamentali dell’uomo. Con ciò intendendosi – dalla corte territoriale – che la singola norma (l’attuale legge sulla procreazione assistita) di rango ordinario non costituisce fonte abilitata a descrivere il concetto di ordine pubblico.

Le SS.UU. ricordano come effettivamente sia da tempo stato superato l’orientamento di legittimità che riteneva che le sentenze straniere dovessero conformarsi ai principi ispiratori della normativa nazionale, orientamento che “finiva tuttavia per lasciare ben poco spazio all'efficacia dei provvedimenti stranieri, la cui attuazione nel territorio dello Stato risultava in definitiva subordinata alla condizione che la disciplina dagli stessi applicata non differisse, almeno nelle linee essenziali, da quella dettata dall'ordinamento interno”.

E’ quindi, ben vero, continuano le SS.UU., che devesi avere riguardo alla normativa di rango superiore e a quella sovranazionale.

Tuttavia un concetto più esteso pretende una omogenea integrazione del provvedimento straniero anche nell’ottica dei principi ispiratori dell’ordinamento ospitante, di qualunque rango essi siano, compresa la loro interpretazione nell’ottica del diritto vivente.

Viene quindi rivalutata la rilevanza della “normativa ordinaria, quale strumento di attuazione dei valori consacrati nella Costituzione, e la conseguente necessità di tener conto, nell'individuazione dei principi di ordine pubblico, del modo in cui i predetti valori si sono concretamente incarnati nella disciplina dei singoli istituti”.

 

Le Sezioni Unite a soluzione di tale questione enunciano il seguente principio di diritto:

«In tema di riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero, la compatibilità con l'ordine pubblico, richiesta dagli artt. 64 e ss. della legge n. 218 del 1995, dev'essere valutata alla stregua non solo dei principi fondamentali della nostra Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti, nonché dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale ed ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente dal quale non può prescindersi nella ricostruzione delle nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell'ordinamento in un determinato momento storico».

 

 

Il divieto di surrogazione della maternità nell’ordinamento italiano

Infine il provvedimento in commento arriva alla sostanza della questione: può, sulla base dei valori espressi dall’ordinamento italiano, e quindi secondo l’ordine pubblico, un genitore d’intenzione, non biologico, ottenere il riconoscimento di status di genitore vero e proprio?

Secondo le SS.UU. deve aversi riguardo alle modalità concrete (tecniche procreative) attraverso le quali si è ottenuto il risultato della nascita.

Ciò per non creare confusione con casi apparentemente simili ma diversi per natura e sulle quali la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi.

Ad esempio il caso di una coppia di due donne delle quali una aveva fornito l’ovocita mentre l’altra lo aveva allevato nel proprio grembo. Entrambe avevano avuto un ruolo nella procreazione biologica.

Secondo la Corte “ … la fattispecie che costituisce oggetto del presente giudizio è invece annoverabile a pieno titolo tra le ipotesi di maternità surrogata, caratterizzandosi proprio per l'accordo intervenuto con una donna estranea alla coppia genitoriale, che ha provveduto alla gestazione ed al parto, rinunciando tuttavia ad ogni diritto nei confronti dei nati”.

Sulla maternità surrogata vedasi in questa Rivista gli articoli citati in nota1.

 

Sulla maternità surrogata le Sezioni Unite si erano già espresse nel 2014 (vedi nota) ribadendo la contrarietà all’ordine pubblico.

E ciò continua a fare con il provvedimento in esame nonostante la leggera differenza del caso concreto (“ … Rispetto alla fattispecie presa in considerazione dalla predetta sentenza, quella esaminata dall'ordinanza impugnata si distingue soltanto per il fatto che la surrogazione di maternità non si è realizzata mediante gameti interamente forniti da soggetti estranei alla coppia, ma con il contributo genetico di uno dei componenti della stessa ...”).

 

A conclusione la S.C. enuncia il seguente principio di diritto:

«Il riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed il genitore d'intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità previsto dall'art. 12, comma sesto, della legge n. 40 del 2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l'istituto dell'adozione; la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull'interesse del minore, nell'ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l'adozione in casi particolari, prevista dall'art. 44, comma primo, lett. d), della legge n. 184 del 1983».

 


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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione SS.UU. Sentenza n. 12193 dep. 08/05/2019

 

FATTI DI CAUSA

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