Delitto di usura ed estorsione. La Cassazione delinea le differenze e possibile cumulo

I delitti di usura ed estorsione. Induzione e uso delle minacce. Differenze fra le due fattispecie e loro rapporto. Possibile cumulo. Cassazione penale Sentenza n. 38551/2019

Tempo di lettura: 2 minuti circa
Delitto di usura ed estorsione. La Cassazione delinea le differenze e possibile cumulo

Corte di Cassazione penale, con Sentenza n. 38551 depositata in data 18 settembre 2019 si sofferma ad esaminare gli elementi costitutivi dei delitti di usura e di estorsione, delineando i tratti distintivi.

La parte ricorrente sosteneva non essersi integrato il reato di usura poiché la trattativa non si sarebbe svolta con pressioni o minacce e, inoltre, la promessa di pagamento fatta dalla parte offesa non sarebbe stata poi mantenuta.

Si sarebbe trattato, sempre secondo parte ricorrente, di una pacifica trattativa nella quale veniva pattuito un prestito, e conclude affermando che gli assegni la cui consegna avrebbe materializzato la promessa usuraria sarebbero stati in realtà scoperti e quindi, essendo privi di valore economico, sarebbe mancata sin dall'origine una effettiva promessa usuraria.

 

Induzione e pacifica accettazione delle condizioni usuraie

La Corte di Cassazione ricorda che “ … ai fini dell'integrazione del delitto di usura non è richiesta una condotta induttiva da parte di chi pone in essere la condotta usuraria, rilevando unicamente l'usurarietà oggettiva delle condizioni pattuite”, e che l’elemento oggettivo del delitto consiste nel “farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità”.

La stessa Corte, tuttavia, non manca di segnalare che in taluna giurisprudenza si è fatto riferimento all’elemento “induzione”, ma liquida tale anomalia con l’addebitare il fenomeno ad un richiamo acritico di un datato arresto che avrebbe utilizzato in modo atecnico tale riferimento.

Tanto che, dichiara la Corte, “ ... non rileva neppure il fatto che l'iniziativa di dare il via alla negoziazione usuraria sia stata presa (non dall'usuraio, bensì) dal soggetto che ha necessità del prestito (come invero accade nella gran parte dei casi di usura)”.

Quanto all’inadempimento della parte offesa, infine, la Corte afferma: “il reato di usura si può consumare anche con la mera promessa usuraria, il che evidenzia che - in tal caso - le successive vicende del rapporto inter partes non incidono sulla configurabilità del reato, anche in caso d'inadempimento della p.o.”.

 

Pressioni sulla parte offesa e reato di estorsione. Rapporto fra estorsione e usura

Afferma La S.C. “il reato di usura, che rientra tra i delitti contro il patrimonio mediante frode, si distingue dall'estorsione, che rientra tra i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone, perché, ai fini dell'integrazione della sua materialità, non occorre che il soggetto attivo ponga in essere, in danno di quello passivo, una violenza o minaccia”.

E, aggiunge, “i delitti d'usura e di estorsione possono concorrere ove la violenza o la minaccia, assenti al momento della stipula del patto usurario, siano in un momento successivo impiegate per ottenere il pagamento dei pattuiti interessi o degli altri vantaggi usurari”.

 

Conclude affermando i seguenti principi di diritto:

"Ai fini dell'integrazione del reato di usura, non occorre che l'iniziativa di instaurare la negoziazione sia stata presa dall'usuraio, e non rileva che la conclusiva pattuizione connotata da usura sia stata accettata dalla vittima senza subire pressioni, poichè la ratio dell'incriminazione s'incentra sul carattere oggettivamente usurario della pattuizione";
"è configurabile il reato di usura o di estorsione a seconda che l'iniziale pattuizione usuraria sia stata spontaneamente accettata dalla vittima, ovvero accettata per effetto della violenza o minaccia esercitata dal soggetto attivo; i due reati possono concorrere quando la violenza o la minaccia siano esercitate al fine di ottenere il pagamento degli interessi pattuiti o degli altri vantaggi usurari".

 

 

Corte di Cassazione penale Sez. II, Sentenza n. 38551 dep. 18/09/2019

 

 

---------------------------------------

Di seguito il testo di

Corte di Cassazione penale Sez. II, Sentenza n. 38551 dep. 18/09/2019

 


RITENUTO IN FATTO

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati