All'albo pretorio on line oltre 15 giorni: condannato il Comune per diffusione di dati personali
Comune condannato per aver tenuto nell'albo pretorio on line dati personali di una dipendente per un periodo superiore ai quindici giorni Cassazione Ordinanza n. 18292/2020

Illegittimo il mantenimento nell'albo pretorio on line del Comune dei dati personali di una dipendente per un periodo superiore ai quindici giorni stabiliti dall'art. 124 del Tuel. (Cass. Civ. Ord. n. 18292/2020).
Pubblicazione dei dati personali di una dipendente comunale per un periodo superiore ai giorni prescritti
Il Tribunale rigettava l'opposizione proposta dal Comune avverso l'ordinanza di ingiunzione del Garante per la protezione dei dati personali con la quale veniva comminata al detto ente una sanzione pecuniaria per la violazione del d.lgs. 196 del 2003 (c.d. codice della privacy), per aver esso diffuso dati personali di una dipendente comunale per un periodo superiore ai quindici giorni stabiliti dall'art. 124 del Tuel.
Il giudicante, motivava il rigetto, sul presupposto che fosse stata accertata la diffusione, la visibilità ed il mantenimento per oltre un anno sull'albo pretorio on line del Comune, di determinazioni dirigenziali dalle quali risultavano informazioni personali che, non afferendo all'assetto organizzativo degli uffici, non potevano ricondursi alle strette esigenze di trasparenza amministrativa, cosicché il loro contenuto avrebbe imposto all'ente di avviarle celermente verso l'archiviazione e l'oblio, dopo la scadenza del termine di quindici giorni di cui alla richiamata norma.
Veniva indi proposto, dal Comune soccombente, ricorso per Cassazione, deducendo la legittimità della pubblicazione nell'albo pretorio delle determinazioni amministrative de quibus contenenti dati non sensibili della dipendente e ciò in quanto, essa sarebbe stata imposta dalla legge e segnatamente dal combinato disposto degli artt. 19, comma 3 bis, d.lgs. 196/2003 (che prevede l'accessibilità delle notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica) e 11 del d.lgs. 150/2009 (che fonda la prevalenza del principio della trasparenza sul principio della privacy, imponendo l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'utilizzo delle risorse anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, allo scopo di attuare il principio democratico e i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa).
Diffusione dei dati personali se la pubblicazione all'albo pretorio on line supera i giorni prescritti dalla legge
La Corte, nel rigettare il superiore motivo di ricorso, ha ricordato preliminarmente che il Comune è stato sanzionato non per aver pubblicato sul proprio sito le determinazioni dirigenziali di che trattasi, ma per aver mantenuto la pubblicazione oltre il termine di quindici giorni previsto dall'articolo 124 TUEL.
Invero, essa ha affermato che, il Tribunale ha correttamente confermato la sanzione, sul rilievo che sebbene la pubblicazione fosse da ritenersi lecita nei limiti dell'art. 124 TUEL, la stessa non poteva di contro, essere consentita, per un tempo eccedente i quindici giorni imposti dalla norma de qua e ciò in quanto riguardava notizie relative alla vita privata dell'impiegata le quali non afferivano all'assetto organizzativo degli uffici e pertanto non potevano ricondursi alle esigenze di trasparenza amministrativa.
Disattendendo dunque la tesi difensiva, la Corte ha precisato che, tale argomentazione non si pone in contrasto con le norme di legge che si assumono violate ed in particolar modo con il principio di trasparenza - costituente livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117 Cost. - poiché le informazioni relative alla vita privata dell'impiegata non riguardavano alcun “aspetto dell'organizzazione” né costituivano “indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse”, né rappresentano “risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti”; di talchè la pubblicazione di dette notizie non può dunque ritenersi legittimata dall'art. 11 d.lgs. 150/09.
Alla luce di tali argomentazioni e considerato inoltre che i dati dell'impiegata che sono stati resi pubblici per un tempo maggiore di quello imposto dall'art. 124 del Tuel non riguardavano lo svolgimento delle prestazioni di costei, la Corte ha ritenuto prive di censure la sentenza impugnata ed ha rigettato il ricorso.
Avv. Andrea Savoca
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sez. II, Ordinanza n. 18292 dep. 03/09/2020
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
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