Sul potere di autentica dell’accordo in negoziazione assistita contenente un atto da trascrivere
Sul potere di autentica delle sottoscrizioni dell’accordo di separazione consensuale in sede di negoziazione assistita contenente il trasferimento di diritti immobiliari. Cassazione Sentenza n. 1202/2020

Il fatto.
A seguito di accordo fra coniugi in sede di negoziazione assistita contenente alcune disposizioni su diritti immobiliari, le sottoscrizioni dei coniugi venivano autenticate da notaio, con una forma identica a quella in uso per l'autentica formale prevista dall'articolo 72 l. n. con lettura alle parti della scrittura dell'orario di sottoscrizione, ma senza il numero di repertorio e il numero di raccolta.
Il conservatore rifiutava la trascrizione del verbale di accordo dandone notizia al consiglio notarile.
Ne scaturiva un procedimento disciplinare a carico del notaio.
Il caso giunge all’attenzione della Corte di Cassazione, Sez. II, la quale decide con Sentenza n. 1202 depositata in data 21/01/2020. La Corte si sofferma con una interessante motivazione sui poteri di autentica delle sottoscrizioni dell’accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita, in particolare nel caso in cui in esso vi siano dei negozi soggetti a trascrizione immobiliare.
Negoziazione assistita, autentica dell’avvocato e trascrizione immobiliare.
Le argomentazioni portate avanti dal notaio ricorrente per cassazione riguardavano in buona parte questioni legate agli adempimenti notarili e alla disciplina di quella professione, e che qui solamente sfioriamo.
In particolare il notaio, fra le altre cose, porta avanti l’idea che l’autentica di una negoziazione assistita sarebbe una c.d. “autentica minore” che non andava repertoriata.
Qui si inseriscono interessanti considerazioni riguardanti i poteri di autentica.
L’autentica delle sottoscrizioni da parte del legale è sufficiente ai fini della trascrizione? Oppure va sostituita da quella del notaio? O servono entrambe? E’ una sottoscrizione, c.d., minore?
Per la trascrizione non è sufficiente una “autentica minore”
Per autentica minore si intende quella autenticazione non strettamente notarile, che può essere predisposta da un avvocato, o da un ufficiale di Stato Civile o altro pubblico ufficiale diverso dal notaio.
L’autentica del notaio, invece, va repertoriata secondo le severe norme di legge.
La Corte d’Appello aveva ritenuto che il notaio avesse autenticato il verbale recante l'accordo di separazione consensuale in maniera difforme da quella prevista dagli articoli 2703 c.c e 72 legge notarile e, ai fini della trascrizione, dall'articolo 2657 c.c..
Trattandosi di un atto di trasferimento immobiliare, secondo la Corte, era necessaria l'autentica ex articolo 72 legge notarile che impone al notaio il controllo di legalità, essendogli vietato di ricevere e autenticare atti espressamente proibiti dalla legge, manifestamente contrari al buon costume e all'ordine pubblico ex articolo 28 l.n.
Secondo il ricorrente, invece, l’accordo di separazione in sede di negoziazione assistita non ha carattere negoziale; nella procedura è previsto l'intervento del pubblico ministero e si producono gli effetti dei provvedimenti giudiziari. Non si tratta, dunque, di un atto notarile e non può nemmeno essere ricondotto ad una semplice scrittura privata, proprio perché, ex articolo 6 l.n. 162 del 2014, deve essere approvato dal pubblico ministero ed equivale a un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria.
La Corte di Cassazione chiarisce la questione in modo esemplare.
Doppia autentica per la negoziazione assistita che stabilisce su diritti immobiliari
Secondo la Corte di Cassazione “i poteri certificativi dell'avvocato nell'àmbito della negoziazione assistita delle separazioni e dei divorzi, a fare rinvio a guanto dispone in materia l'art. 5, il quale, come si è detto, in caso di trasferimenti immobiliari prevede, ai fini della trascrizione dell'accordo, che la sottoscrizione del verbale sia autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.
E continua: “Sicché, il combinato disposto dell'art. 5 , comma 3, e dell'art. 6 del d.l. n. 132 del 2014, impone, per procedersi alla trascrizione dell'atto di trasferimento immobiliare (eventualmente) contenuto nell'accordo di separazione o divorzio, l'ulteriore autenticazione delle sottoscrizioni del processo verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, non potendosi riconoscere analogo potere certificativo agli avvocati che assistono le parti”.
E giusto perché sia chiaro il ragionamento, ancora motiva: “nel caso di trasferimento immobiliare, ai fini della pubblicità immobiliare e della certezza nella circolazione giuridica dei beni, il legislatore ha ritenuto insufficiente sia il potere di certificazione e autenticazione delle firme sia il controllo di legalità da parte degli avvocati che procedono alla negoziazione assistita e, ha ribadito espressamente che, quando nell'accordo è compreso un contratto o un atto soggetto a trascrizione, è necessaria l'autenticazione del processo verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.
A conclusione la S.C. enuncia il seguente principio di diritto:
«ogni qualvolta l'accordo stabilito tra i coniugi, al fine di giungere ad una soluzione consensuale di separazione personale, ricomprenda anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili, la disciplina di cui all'art. 6, d.l. n. 132 del 2014, conv. in l.n. 162 del 2014, deve necessariamente integrarsi con quella di cui all'art. 5, comma 3, del medesimo d.l. n. 132 del 2014, con la conseguenza che per procedere alla trascrizione dell'accordo di separazione contenente anche un atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, è necessaria l'autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 3».
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Sez. II, Sentenza n. 1202 dep. 21/01/2020
FATTI DI CAUSA
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