Risarcimento danno causato alla PA: azione civile cumulabile con l’azione erariale
L'azione di responsabilità per danno erariale è indipendente da quella promossa in sede civile, ove solo la seconda ha funzione riparatoria ed integralmente compensativa. Cassazione SS.UU. civili, Ordinanza n. 8634/2020

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 8634 pubblicata in data 7 maggio 2020 chiariscono un importante principio in ordine alla competenza e ventaglio di azioni esercitabili innanzi alla causazione di danno alla Pubblica Amministrazione.
La responsabilità amministrativa e contabile occorrono nel caso in cui vi sia la produzione di un danno erariale da parte di un agente pubblico.
L’agente deve essere in rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, deve aver posto in essere un comportamento attivo od omissivo, il quale è stato causa di danno per l’Erario, una maggiore spesa o una minore entrata.
Come per ogni forma di responsabilità si dovrà indagare l’elemento soggettivo (dolo o colpa) e la sussistenza di un nesso di causalità.
La giurisdizione per conoscere della responsabilità erariale è posta in capo alla Corte dei Conti, la quale può condannare il dipendente che abbia causato danno all’Erario al risarcimento del danno.
Nel caso di specie (un caso di appropriazione di danaro pubblico) la PA aveva agito in sede civile per chiedere il risarcimento del danno di tipo patrimoniale (restituzioni o risarcimento) e non patrimoniale.
Parte agente aveva sollevato eccezione di incompetenza – errata giurisdizione, evidenziando che in materia esiste la esclusiva giurisdizione della Corte dei Conti.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione rigettano l’argomentazione e, citando un proprio precedente, chiariscono:
“l'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della amministrazione attrice”
La responsabilità amministrativa o contabile da proporsi avanti la Corte dei Conti ha, secondo le Sezioni Unite, funzione prevalentemente sanzionatoria. E aggiunge che la Corte dei conti non è il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici.
L’azione civile, invece, ha funzione riparatoria e compensativa. Ne consegue la possibilità di cumulo
Secondo le SS.UU. “ … le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile”.
Aggiungono e specificano le SS.UU. che la mancata costituzione dell’ente danneggiato, in qualità di parte civile nel processo penale, non preclude la possibilità di instaurare un successivo giudizio civile per gli stessi fatti.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione SS.UU. civili, Ordinanza n. 8634 dep. 07/05/2020
Rilevato che:
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