Decreto ingiuntivo e opposizione tardiva quando il fascicolo del monitorio non sia visionabile

Sorte dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo causata dall'impossibilità di visionare il fascicolo del monitorio. Sentenza della Corte di Cassazione n. 4448/2020

- di dott. Giuliano Scaletta
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Decreto ingiuntivo e opposizione tardiva quando il fascicolo del monitorio non sia visionabile

La Suprema Corte di cassazione, con sentenza n. 4448 del 20 febbraio 2020, si è pronunciata soffermandosi su una questione attinente alla legittimità di una tardiva opposizione a decreto ingiuntivo.

Nello specifico, la giurisprudenza di legittimità, si è trovata a dover dirimere una controversia relativa all’ammissibilità o meno di un’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, prevista all’art. 650 c.p.c., qualora l’intempestività dell’ingiunto nella promozione della procedura nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo a causa della mancata visione del fascicolo monitorio sia dovuta ad un evento oggettivo, imprevedibile, successivo all’emissione del decreto monitorio, che integri il caso fortuito, e non sia a questi imputabile ma sia anzi riconducibile ad attività di terzi.

Sul punto la Suprema Corte ha affermato che «deve ritenersi ammissibile l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo di cui all’art. 650 c.p.c., allorquando – per causa riconducibile ad un evento oggettivo e non prevedibile, successivo all’emissione del decreto monitorio, integrante un caso fortuito, secondo la portata assunta dalla citata norma a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 1976 – l’ingiunto non abbia potuto avere conoscenza, senza sua colpa, entro il citato termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo dei documenti contenuti nel fascicolo monitorio ( posti a fondamento del ricorso ex. Art. 633 c.p.c., e da restare depositati in cancelleria, unitamente all’originale del ricorso e dell’emesso decreto), così rimanendo impedita l’esercitabilità del suo pieno ed effettivo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, ai fini della proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo».

 

Il caso di specie

Un’impresa operante nel settore edile “Impresa Edile F. s.r.l.”, notificava in data 2 agosto 2010 al sig. B.M., decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Strambino, il quale data 18 novembre 2010, proponeva opposizione, notificando atto di citazione all’anzidetta impresa.

L’adito Giudice di Pace, previo rigetto dell’eccezione pregiudiziale di tardività della formulata opposizione, si pronunciava con la sentenza n. 53 del 2012 accogliendo quest’ultima e revocando l’impugnato decreto ingiuntivo.

L’Impresa Edile F. s.r.l., proponeva appello avverso la sentenza di primo grado.

In sede di impugnazione, il Tribunale di Ivrea adito, ravvisata nella costituzione dell’appellato la fondatezza del motivo relativo alla prospettata tardività dell’opposizione a decreto ingiuntivo, si pronunciava con la sentenza n. 485 del 2014, accogliendo il gravame.

Nello specifico, l’Autorità Giudiziaria, dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione e conseguentemente confermava il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del sig. B.M., provvedendo altresì sulle spese del doppio grado di giudizio in ossequio al principio della soccombenza finale.

La tesi esposta dal Giudice di appello faceva leva sulla circostanza per cui, sebbene l’ingiunto avesse potuto esaminare il fascicolo monitorio nella successiva data del 7 ottobre 2010 a causa di un’errata trasmissione all’Agenzia delle Entrate, questi aveva tuttavia avuto piena conoscenza del decreto ingiuntivo in data 2 agosto 2010, stante che la documentazione era già da considerare nota al debitore in quanto allegata ad una pregressa comunicazione stragiudiziale, escludendo così l’applicabilità dell’art. 650 c.p.c. secondo cui «L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente. L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione».

In tal senso il Giudice di appello ha ritenuto che la semplice notifica del decreto ingiuntivo, sebbene non corredato dal fascicolo monitorio contenente la prova scritta su cui si fondava, consentiva quella “piena conoscenza” per cui non vedeva pregiudicate le garanzie difensive dell’ingiunto di cui all’art. 24 Cost.

Non aveva trovato accoglimento la tesi esposta da parte debitrice secondo cui, la mancata tempestività dell’azione non fosse ad essa imputabile, anzi, fosse da addebitare all’impossibilità di visionare la documentazione inserita all’interno del fascicolo monitorio erroneamente trasmesso all’Agenzia delle Entrate, realmente consultabile solo in data 7 ottobre 2010 e non già in data 2 agosto 2010 come invece sostenuto dall’appellante.

In tal modo infatti il Sig. B.M., appellato, riteneva fosse stato leso il suo pieno esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito e previsto dall’art. 24 della Carta Costituzionale, in quanto a tal fine non poteva essere considerata sufficiente la mera notificazione del decreto ingiuntivo, dovendo essere consentito all’ingiunto di poter conoscere e valutare la prova scritta posta a fondamento dello stesso.

Alla luce di quanto testè chiarito, secondo il sig. B.M., ingiunto, il termine di quaranta giorni per proporre opposizione avrebbe dovuto iniziare a decorrere solo dalla suddetta data (nella specie il 7 agosto 2010) e che, ove applicabile, avrebbe dovuto comportare l’ammissibilità dell’opposizione stessa da considerarsi tempestiva.

Conseguentemente, non veniva ritenuto applicabile al caso di specie, l’istituto della rimessione in termini di cui all’art. 153 c.p.c. comma 2, peraltro non invocato dal sig. B., nell’ambito della vicenda processuale.

Contro la pronuncia del Tribunale di Ivrea, il sig. B.M. debitore ingiunto, proponeva ricorso in Cassazione facendo leva su due motivi.

 

La decisione della Corte

  • Con il primo motivo il Sig. B.M. ricorrente, denunciava con riferimento all’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4, 5, la nullità della sentenza e del procedimento, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e l’errata applicazione dell’art. 650 c.p.c.

Specificamente, veniva contestata la parte dell’impugnata sentenza con cui il Tribunale di Ivrea aveva ritenuto intempestiva l’opposizione proposta pur avendo potuto il ricorrente potuto esaminare – e quindi, averne completa conoscenza – il relativo fascicolo del procedimento monitorio inviato per errore all’Agenzia dell’Entrate, solo in data 7 ottobre 2010.

In tal modo, si riteneva fosse stato violato l’esercizio del diritto di difesa dell’ingiunto, diritto costituzionalmente garantito e cristallizzato nell’art. 24 Cost., non essendo sufficiente a tale scopo la sola conoscenza del decreto ingiuntivo notificato, ragion per cui l’opposizione formulata con la richiesta della notificazione dell’atto di citazione in data 16 novembre (computando come “dies a quo” del termine previsto dall’art. 641 c.p.c. comma 1, il citato 7 ottobre), avrebbe dovuto ritenersi tempestiva.

A tal uopo, ad avviso della difesa del ricorrente, nessuna rilevanza poteva essere conferita alla pregressa comunicazione, avvenuta peraltro in via stragiudiziale, allo stesso ricorrente della fattura elettronica e dei documenti bancari che erano stati posti poi, quale prova scritta, a fondamento del procedimento monitorio.

  • Con la seconda censura il ricorrente contestava – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 nn. 3 e 4, - un ulteriore vizio riconducibile alla nullità della sentenza e del procedimento, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e l’errata applicazione dell’art. 153 c.p.c.

In particolare, la difesa del ricorrente ha prospettato l’illegittimità dell’impugnata sentenza nella parte in cui si asseriva che mai il ricorrente avesse invocato l’istituto della rimessione in termini di cui all’art. 163 c.p.c., sebbene a dire della difesa, essa era stata invece avanzata nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, senza che tuttavia venisse presa in considerazione dal giudice di appello, non risultando espressamente prevista dalla legge alcuna decadenza per la sua proposizione nè alcuna preclusione con riferimento ai vari gradi di giudizio.

La Suprema Corte, rilevava la fondatezza del primo motivo per le ragioni in motivazione, con particolare attinenza alla nullità del procedimento e della conseguente sentenza, unitamente all’errata applicazione dell’art. 650 c.p.c.

Al fine di un corretto inquadramento del ragionamento logico-giuridico espletato dal collegio giudicante, è opportuno procedere con ordine.

Innanzitutto, alla luce dei riscontri fattuali emersi è possibile ritenere pacifica la ricostruzione della vicenda processuale.

Invero, il decreto ingiuntivo emesso in favore della Impresa Edile F. s.r.l. era stato notificato al Sig. B.M. il 2 agosto 2010 ma il relativo fascicolo, contente la prova scritta su cui si basava il procedimento monitorio, era stato trasmesso erroneamente all’Agenzia delle Entrate ed era stato restituito alla cancelleria del Giudice di Pace, solo in data 7 ottobre, data da cui l’odierno ricorrente, allora ingiunto, aveva avuto l’effettiva possibilità di esaminarlo.

In tal senso, il ricorrente riteneva che il termine di quaranta giorni per l’opposizione dovesse decorrere il termine di quaranta giorni solo da tale ultima data, e che ove applicabile, avrebbe dovuto comportare l’ammissibilità dell’opposizione poiché tempestiva.

Ciò posto, l’art. 650 c.p.c. prevede al suo interno le ipotesi tipiche che legittimano un’opposizione cd. tardiva nel caso si provi che la mancata tempestiva conoscenza del decreto derivi da:

  • Irregolarità della notifica;

  • Caso fortuito;

  • Forza maggiore;

Ebbene, la portata di tale norma ha fortemente risentito della sentenza n. 120 del 1976 della Corte Costituzionale, che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui non consente l’opposizione tardiva all’ingiunto che, pur avendo avuto prova del decreto ingiuntivo, non abbia potuto proporre opposizione nel termine fissato per caso fortuito o forza maggiore.

Anche la Suprema Corte in diverse pronunce si è espressa enucleando principi di diritto che ben si attagliano alla disposizione e di riflesso alla vicenda de quo.

Sul punto gli Ermellini hanno affermato il principio «secondo cui l'art. 650 c.p.c. ricollega l'ammissibilità dell'opposizione tardiva non già al mero "ritardo" della conoscenza del decreto ingiuntivo, ma alla circostanza che l'ingiunto non abbia avuto "tempestiva conoscenza" dello stesso, con la conseguenza che, ai fini dell'ammissibilità della sua opposizione, l'ingiunto deve fornire la prova, non solo della mancata conoscenza del provvedimento monitorio come effetto di una irregolarità della sua notifica o di un caso fortuito o di forza maggiore, ma anche della "non tempestività" della conoscenza stessa, ossia dell'aver acquisito cognizione del decreto solo quando non era più in grado di proporre un'opposizione tempestiva» ( Cass. n. 13132 del 1995).

La stessa Cassazione a Sezioni Unite, sebbene si trattasse di un tipo di controversia differente, a sconfessione del precedente orientamento che riteneva la prova della mancata conoscenza del decreto implicita nel vizio della sua notificazione, e sufficiente ad integrare la tempestività dell'opposizione, si è espressa trattando la questione in maniera ancora più ampia statuendo un principio che ben si attaglia alla questione oggetto della presente analisi, nello specifico ha affermato che «la tempestività della conoscenza va correlata non al dies a quo della decorrenza del termine ordinario di cui all’art. 641 c.p.c., ma al dies ad quem del termine della opposizione. Esso cioè va calcolato a ritroso dal giorno della opposizione tardiva, per verificare se questa è tempestiva rispetto alla data della conoscenza, da cui decorre l'onere della opposizione nei termini di cui all'art. 641 c.p.c., comma 1. Occorre cioè distinguere tra mancata conoscenza del decreto, e successiva conoscenza dello stesso; la mancata conoscenza si può ritenere implicita nella notifica a soggetto diverso dal notificando, ma ciò non è sufficiente per la tempestività della opposizione tardiva, perchè occorre anche la data effettiva della conoscenza, al fine di verificare la tempestività della opposizione» Cass. SS.UU. n. 9938/2005).

In ossequio a quanto testè affermato con riguardo all’art. 650 c.p.c., il ricorrente ha voluto sostenere come la mera notificazione del decreto ingiuntivo non avrebbe potuto consentire all’ingiunto il pieno esercizio del diritto di difesa essendo a tal fine necessario che questi venga posto nelle condizioni di poter avere conoscenza della prova scritta su cui è fondato il decreto ingiuntivo e che è allegata al fascicolo monitorio che rimane depositato in cancelleria, proprio al fine di assicurare le garanzie difensive dell’ingiunto.

Quindi, l’erronea trasmissione del fascicolo ad un soggetto estraneo al procedimento monitorio prima della scadenza del termine per l’opposizione (quindi in difetto dei presupposti per far scattare l’esecutorietà per mancata opposizione del decreto ai sensi dell’art. 647 c.p.c.), imputabile ad attività di terzi, non riconducibile all’opponente (ingiunto), avrebbe dovuto comportare lo spostamento in avanti del termine di decorrenza per la formulazione dell’opposizione da far coincidere con la recuperata ed effettiva conoscibilità dei documenti del fascicolo monitorio, per effetto del suo riavvenuto deposito.

Orbene, nel caso di specie, il ricorrente non riteneva possibile proporre l’opposizione sulla base del solo decreto ingiuntivo notificatogli, essendo necessaria la verifica della documentazione sulla cui base era stato emesso.

Tuttavia, tale fascicolo che conteneva la suddetta documentazione e che in virtù di quanto prescritto dall’art. 643 c.p.c. doveva rimanere depositato in cancelleria era stato trasmesso per un disguido all’Agenzia delle Entrate dalla quale era stato restituito il 7 ottobre, con la conseguente effettiva conoscibilità di detta documentazione da ancorare a partire da quella data.

Tale evento, ha integrato l’ipotesi del caso fortuito di cui all’art. 650 c.p.c., così come integrato dalla citata sentenza n. 120 del 1976 della Corte Costituzionale, poiché nella fattispecie, come a più riprese chiarito, non era stato consentito il pieno esercizio del suo diritto di difesa, da esplicarsi nella possibilità giuridicamente effettiva, di proporre un’opposizione tale da garantire, il godimento di tale diritto costituzionalmente garantito.

Pertanto, il giudice di appello ha errato nel ritenere inammissibile l’opposizione proposta, escludendo l’applicabilità dell’art. 650 c.p.c. e, a confermare il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Sig. B.M.

Alla luce delle pregresso argomentazioni, la Cassazione ha accolto il primo motivo dichiarando assorbito il secondo, e, nel cassare la sentenza impugnata rinviando al Tribunale di Ivrea, investito di pronunciarsi sul merito dell’opposizione proposta, ha formulato il seguente principio di diritto “deve ritenersi ammissibile l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo di cui all’art. 650 c.p.c., allorquando – per causa riconducibile ad un evento oggettivo e non prevedibile, successivo all’emissione del decreto monitorio, integrante un caso fortuito, secondo la portata assunta dalla citata norma a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 1976 – l’ingiunto non abbia potuto avere conoscenza, senza sua colpa, entro il citato termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo dei documenti contenuti nel fascicolo monitorio ( posti a fondamento del ricorso ex. Art. 633 c.p.c., e da restare depositati in cancelleria, unitamente all’originale del ricorso e dell’emesso decreto), così rimanendo impedita l’esercitabilità del suo pieno ed effettivo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, ai fini della proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo”.

 

Ricostruzione normativa e giurisprudenziale

La sentenza in commento affronta e chiarisce la questione relativa alla legittimità di un’opposizione tardiva qualora il fascicolo monitorio non fosse visionabile dall’ingiunto al momento della notificazione del decreto ingiuntivo a causa di un evento, non imputabile allo stesso ingiunto e riconducibile invece ad attività di terzi.

Difatti, come chiarito a più riprese nel corso della trattazione, la mera notificazione del decreto ingiuntivo non consente il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell’ingiunto. Occorre infatti che quest’ultimo sia messo in condizione di conoscere e valutare la prova scritta posta a fondamento del ricorso, che resta allegata al fascicolo della fase monitoria, depositato in cancelleria.

Ne consegue che in caso di erronea trasmissione del fascicolo ad altro ufficio, estraneo al procedimento, il termine per proporre opposizione deve necessariamente slittare, facendolo coincidere con l’effettiva conoscibilità dei documenti contenuti nel fascicolo per effetto del suo riavvenuto deposito.

Al fine di poter giungere a una piena comprensione della questione pare opportuno operare un richiamo sistematico di tutte quelle disposizioni che si occupano di disciplinare la materia.

L’art. 633 c.p.c. rubricato “Condizioni di ammissibilità” dispone che «Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;

2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati [procuratori,] cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione».

L’art. 153 c.p.c. rubricato “Improrogabilità dei termini perentori” prevede che «i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.

La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma».

L’art. 641 comma 1 c.p.c., che contiene al suo interno il termine ordinario per proporre opposizione, prevede che «se esistono le condizioni previste nell'articolo 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'articolo nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata».

L’art. 643 c.p.c. riguardante la notificazione del decreto, assume un’assoluta centralità all’interno della vicenda de quo e sul punto statuisce che «L'originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria.

Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti.

La notificazione determina la pendenza della lite».

La disposizione sebbene faccia espresso riferimento al solo deposito dell’originale del ricorso e del decreto, ragionevolmente può essere interpretata includendovi anche il fascicolo monitorio comprensivo della prova scritta alla base del decreto ingiuntivo emesso.

Da ciò emerge come la norma, tramite il deposito in cancelleria, può essere intesa come un baluardo posto a presidio delle garanzie difensive dell’ingiunto che in tal modo ottiene la possibilità giuridicamente effettiva di proporre un’opposizione tale da garantire il reale e pieno godimento di tale diritto costituzionalmente garantito (diritto di difesa) ex art. 24 Cost., nonché di concretizzare il principio del giusto processo su cui poggia la logica processuale del nostro ordinamento.

Infatti, con il deposito in cancelleria dell’intera documentazione afferente il procedimento monitorio, viene messo nelle condizioni di conoscere la prova scritta posta a fondamento del decreto ingiuntivo, garanzia che, come già in precedenza rilevato, non si realizza con la semplice notificazione del decreto ingiuntivo.

L’art. 647 c.p.c. nel quale è statuito che «Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.

Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell'articolo 650, e la cauzione eventualmente prestata è liberata».

L’art. 650 c.p.c. rubricato “Opposizione tardiva”, infine, prevede che «L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente.

L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione».

Sul punto, preme ribadire come, la portata di tale norma processuale abbia sia stata incisa dalla sentenza n. 120 del 1976 della Corte Costituzionale che, come già ricordato, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui non consente l’opposizione tardiva all’ingiunto che, pur avendo avuto prova del decreto ingiuntivo, non abbia potuto proporre opposizione nel termine fissato per caso fortuito o forza maggiore.

Il Giudice di appello aveva errato nell’escludere l’applicabilità di tale disposizione riteneva che la mera notifica del decreto ingiuntivo in data 2 agosto 2010, seppur sprovvisto del fascicolo monitorio erroneamente inoltrato all’Agenzia delle Entrate e disponibile per la consultazione solo in data 7 ottobre 2010, non fosse lesiva del diritto di difesa dell’ingiunto costituzionalmente garantito all’art. 24 Cost.

Ebbene, ciò non trova conforto né nella giurisprudenza costituzionale citata, né nella giurisprudenza di legittimità. Infatti la Cassazione ha enucleato dei principi di diritto dirimenti nella presente disamina.

La Suprema Corte in primis si è espressa affermando che «l'art. 650 c.p.c. ricollega l'ammissibilità dell'opposizione tardiva non già al mero "ritardo" della conoscenza del decreto ingiuntivo, ma alla circostanza che l'ingiunto non abbia avuto "tempestiva conoscenza" dello stesso, con la conseguenza che, ai fini dell'ammissibilità della sua opposizione, l'ingiunto deve fornire la prova, non solo della mancata conoscenza del provvedimento monitorio come effetto di una irregolarità della sua notifica o di un caso fortuito o di forza maggiore, ma anche della "non tempestività" della conoscenza stessa, ossia dell'aver acquisito cognizione del decreto solo quando non era più in grado di proporre un'opposizione tempestiva» ( Cass. n. 13132 del 1995).

Successivamente le Sezioni Unite della Cassazione, ancora, hanno asserito che «la tempestività della conoscenza va correlata non al dies a quo della decorrenza del termine ordinario di cui all’art. 641 comma 1 c.p.c., ma al dies ad quem del termine della opposizione. Esso cioè va calcolato a ritroso dal giorno della opposizione tardiva, per verificare se questa è tempestiva rispetto alla data della conoscenza, da cui decorre l'onere della opposizione nei termini di cui all'art. 641 c.p.c., comma 1. Occorre cioè distinguere tra mancata conoscenza del decreto, e successiva conoscenza dello stesso; la mancata conoscenza si può ritenere implicita nella notifica a soggetto diverso dal notificando, ma ciò non è sufficiente per la tempestività della opposizione tardiva, perchè occorre anche la data effettiva della conoscenza, al fine di verificare la tempestività della opposizione» (Cass. SS.UU. n. 9938 del 2005).

Sulla scorta di tali argomentazioni, la Suprema Corte chiamata a pronunciarsi sulla vicenda de quo ha accolto i motivi dedotti dal ricorrente ritenendo che l’evento verificatosi consistito nell’invio per errore del fascicolo monitorio all’Agenzia delle Entrate ha integrato il caso fortuito, di cui all’art 650 c.p.c. poiché, nella fattispecie, pur a fronte dell’avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo in all’ingiunto, a causa della mancata conoscibilità, non imputabile allo stesso in quanto evento imprevedibile e ricollegabile ad attività di terzi, dei documenti relativi al fascicolo del procedimento monitorio (prova scritta), non era stato consentito di proporre un’opposizione tale da garantire il pieno esercizio del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.

Orbene, la trasmissione per errore di tale fascicolo a soggetto estraneo al procedimento prima della scadenza del termine per l'opposizione (e, quindi, in difetto dei presupposti per far scattare l'esecutorietà per mancata opposizione del decreto ai sensi dell'art. 647 c.p.c.) avrebbe dovuto comportare lo spostamento in avanti del termine di decorrenza per la formulazione dell'opposizione da far coincidere con la “recuperata (ed effettiva)” conoscibilità dei documenti del fascicolo monitorio per effetto del suo riavvenuto deposito, onde, nel caso di specie, la proposta opposizione avrebbe dovuto considerarsi ammissibile

Pertanto, in conclusione la Cassazione nel cassare la sentenza impugnata rinviando al Tribunale di Ivrea, investito di pronunciarsi sul merito dell’opposizione proposta, ha formulato il seguente principio di diritto

«deve ritenersi ammissibile l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo di cui all’art. 650 c.p.c., allorquando – per causa riconducibile ad un evento oggettivo e non prevedibile, successivo all’emissione del decreto monitorio, integrante un caso fortuito, secondo la portata assunta dalla citata norma a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 1976 – l’ingiunto non abbia potuto avere conoscenza, senza sua colpa, entro il citato termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo dei documenti contenuti nel fascicolo monitorio ( posti a fondamento del ricorso ex. Art. 633 c.p.c., e da restare depositati in cancelleria, unitamente all’originale del ricorso e dell’emesso decreto), così rimanendo impedita l’esercitabilità del suo pieno ed effettivo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, ai fini della proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo».

 

Dott. Giuliano Scaletta

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Sezione civile Sentenza n. 4448 dep. 20/02/2020

 

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