Decreto ingiuntivo e opposizione cassata con rinvio: mancata riassunzione e sorte del decreto
La mancata riassunzione del processo, cassato con rinvio, di opposizione a decreto ingiuntivo fa decadere anche il decreto. Cassazione Civile Ordinanza n. 8114/2020

Il fatto.
Un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo veniva, dopo i vari gradi di giudizio, portato in Corte di Cassazione la quale cassava con rinvio la sentenza della corte d’appello. Nessuno provvedeva alla riassunzione del giudizio.
Parte interessata, assumendo che il decreto ingiuntivo fosse in questo modo diventato definitivo, chiedeva ed otteneva decreto di esecutività del decreto ingiuntivo.
Parte interessata, a questo punto, promuove azione di opposizione al decreto di esecutività proponendo giudizio di revocazione ex art. 395 n. 5 anziché azione di opposizione all’esecuzione.
La questione viene sottoposta, infine, all’attenzione della Suprema Corte la quale decide con Ordinanza n. 8114 depositata in data 23 aprile 2020.
La mancata riassunzione del giudizio di rinvio – dopo la cassazione – del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo comporta l'estinzione dell'intero procedimento e, quindi, anche l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto
La Corte richiama un precedente delle Sezioni Unite che aveva stabilito che
«In tema di effetti del giudizio di rinvio sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora alla pronunzia sul decreto sia seguita l'opposizione con il suo accoglimento (totale o parziale), e successivamente la sentenza di merito sia stata a sua volta cassata con rinvio, nel caso in cui il processo non sia stato riassunto nel termine prescritto non trova applicazione il disposto dell'art. 653 cod. proc. civ., secondo cui a seguito dell'estinzione del processo di opposizione il decreto che non ne sia munito acquista efficacia esecutiva, ma il disposto dell'art. 393 cod. proc. civ., alla stregua del quale alla mancata riassunzione consegue l'estinzione dell'intero procedimento e, quindi, anche l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto. Tuttavia, nel diverso caso in cui l'estinzione del giudizio di rinvio sia successiva ad una pronuncia di cassazione di una decisione di rigetto, in primo grado o in appello, dell'opposizione proposta avverso un decreto ingiuntivo, a tale estinzione consegue il passaggio in giudicato del decreto opposto, secondo quanto prevede il citato art. 653, comma primo, cod. proc. civ., che, limitatamente a questa ipotesi /prevale sul menzionato art. 393 cod. proc. civ.».
Non poteva, pertanto, essere emesso decreto di esecutività del titolo né successivamente apposta la formula esecutiva.
Quale il procedimento per opporsi all’esecutività?
Secondo la corte di cassazione, nel caso di specie, parte interessata avrebbe dovuto proporre azione di opposizione agli atti esecutivi per contestare che vi fosse un titolo valido, e ciò ai sensi dell’art. 615 c.p.c.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sez. III, Ordinanza n. 8114 dep. 23/04/2020
FATTI DI CAUSA
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