Modifiche al cod. proc. civ. riguardanti il rilascio dell’immobile a favore dell’aggiudicatario
L’ultimo mille-proroghe introduce importanti novità, a favore dell’aggiudicatario, per il rilascio dell’immobile assegnato dopo esecuzione forzata.

L’art. 560 del codice di procedura civile è stato ulteriormente modificato (ultima modifica risale al 2019, vedi “Legge n. 12 del 11/02/2019 di conversione con modifiche del D.L. 135/2018 recanti novità in materia di esecuzione forzata”) dalla pubblicazione dell’ultimo decreto mille-proroghe, decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8) titolato: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.»
Il decreto modifica in modo considerevole le modalità con le quali l’aggiudicatario dell’immobile a seguito di esecuzione forzata può ottenere il rilascio dello stesso, ora molto meno formali, anzi, molto dirette.
Nuovi poteri del custode per ottenere il rilascio dell’immobile
Il custode dell’immobile potrà ora ottenere la liberazione “senza l'osservanza delle formalita' di cui agli articoli 605 e seguenti”, vale a dire le norme per il rilascio (precetto, preavviso di sloggio, ecc).
Inoltre la nuova norma prescrive che il giudice potrà autorizzare il custode ad avvalersi della forza pubblica e a nominare ausiliari.
Presunzione di abbandono dei beni mobili
Uno dei problemi che hanno sempre angustiato la procedura di rilascio è cosa farne dei mobili lasciati nell’immobile da parte del precedente occupante. Ora la questione viene decisa in modo radicale affermando la norma che “i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione”, naturalmente dopo avere invitato formalmente il soggetto occupante al prelievo degli stessi entro un determinato termine.
Di seguito il nuovo comma 6 dell’art. 560 c.p.c. (la parte in grassetto costituisce la novità):
“6. Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non e' abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.
A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione puo' essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalita' di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice puo' autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarita' di terzi, l'intimazione e' rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalita' di cui al periodo precedente. Dell'intimazione e' dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non e' presente, l'intimazione gli e' notificata dal custode. Se l'asporto non e' eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalita' definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma.”
Deve porsi attenzione anche ai commi 2 e 3 dell’art 18-quater del milleproroghe, che estendono le nuove disposizioni anche ai procedimenti in corso.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le disposizioni introdotte dal comma 2 del predetto articolo 4 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto