Mediazione civile fra coniugi e tassazione dell’atto notarile di trasferimento della proprietà
La tassazione dell’atto notarile stipulato a seguito di mediazione civile fra coniugi a composizione del procedimento di divorzio. Cassazione Ordinanza n. 11617/2020

La Corte di Cassazione Civile, con Ordinanza n. 11617 depositata in data 16 giugno 2020 si sofferma esenzione fiscale dell’atto notarile con il quale i coniugi trasferiscono diritti immobiliari conclusivi di un percorso diretto allo scioglimento del matrimonio.
Il fatto
Tizio e Caia, dopo la richiesta di divorzio, decidevano di porre fine alle controversie tra gli stessi pendenti mediante esperimento della procedura di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010.
Fra gli accordi trovati in sede di mediazione vi era la promessa di cessione di un immobile la quale, secondo gli accordi, doveva essere espressa con un atto notarile da stipularsi entro un termine dalla sottoscrizione del verbale positivo di mediazione.
Chiedevano l’esenzione del rogito da ogni tassazione essendo atto derivante dal verbale di mediazione il quale, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 28/2010 è esente da ogni tassa e imposta.
L'Agenzia delle entrate accertava il mancato pagamento dell’imposta. Ne seguiva il ricorso in Commissione Tributaria Provinciale che l’accoglieva.
Il caso viene, infine, sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione.
L’agevolazione fiscale della legge sul divorzio e l’esenzione tributaria del verbale di mediazione
Trattandosi di contenzioso fra coniugi legato alla definizione delle condizioni economiche del divorzio, vengono in evidenza le disposizioni dell’art. 19 della L. 74/1987 che prevede l’esenzione fiscale di tutti gli atti, documenti e provvedimenti generati per la definizione dello scioglimento del matrimonio 1.
Da altro canto, essendo stato, l’accordo, raggiunto in sede di mediazione civile innanzi ad un organismo di mediazione, deve tenersi conto delle esenzioni previste dall’art. 17 del D.Lgs. 28/2010 istitutivo della Mediazione Civile e Commerciale, e proprio queste erano state applicate dal notaio in sede di registrazione dell’atto notarile.
Si riporta l’articolo 17 commi 2 e 3 per comodità:
Art. 17 Risorse, regime tributario e indennità
…
2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
3. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
La Corte di Cassazione lascia intravedere, con una argomentazione a contrario, una soluzione positiva per l’applicazione delle agevolazioni di cui all’art. 19 della Legge sul divorzio (L. 74/87)
Le parti, si ricorda, avevano richiesto l’applicazione dell’art. 17 D. Lgs. 28/10 relativo alla mediazione, e quindi la Corte di Cassazione si trovava nel caso di specie a non dover considerare la norma che prevede l’esenzione di cui all’art. 19 L. 74/87.
Afferma la Corte, infatti, che non è pertinente il richiamo alla giurisprudenza di legittimità riguardante l’esenzione di cui all’art. 19 L. 74/87 trattandosi di agevolazione fiscale statuito da diversa norma (l’art. 17 D.Lgs. 28/10) e di un “trattamento tributario agevolativo, avente natura eccezionale, è di stretta interpretazione ed insuscettibile di applicazione analogica”.
Tuttavia, e qui è il tratto interessante di questa specie di obiter dictum, la Corte ricorda come fosse “ ... incontestato che le parti non ebbero in alcun modo a richiedere le agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 cit.”, lasciando intendere che qualora le parti avessero richiesto l’applicazione del predetto art. 19 avrebbero potuto ottenere la relativa agevolazione fiscale.
Certo, il concetto non viene espresso in modo diretto ed esplicito.
Quanto alle agevolazioni fiscali disposte dalla legge sulla mediazione civile, l’oggetto del contenzioso con l’Agenzia delle Entrate era il seguente: se detta agevolazione possa essere estesa all’atto notarile separato dal verbale di mediazione ma ad esso legato in quanto atto prodromico.
Si ricorda che l’autentica della sottoscrizione delle parti ad opera del mediatore o anche dei rispettivi avvocati esprime efficacia sotto il profilo della esecutività dello stesso verbale, ma non può considerarsi idonea ai fini della pubblicità dell'accordo nei registri immobiliari o commerciali.
A tali fini è necessaria l’autentica notarile che può essere espressa direttamente nel verbale di mediazione mediante la partecipazione di un notaio alla sottoscrizione del verbale positivo, conclusivo del percorso di mediazione.
Nel caso affrontato dalla Corte, tuttavia, le parti avevano demandato ad un momento successivo la creazione di atto avente forma idonea alla trascrizione. Infatti, dopo la sottoscrizione dell’accordo di mediazione si erano rivolte ad un notaio per la necessaria formalizzazione della cessione immobiliare.
La Corte di Cassazione fa presente che l’art. 17 su richiamato sancisce che devono “ ... ritenersi esenti da tassazione l'istanza di mediazione, i documenti allegati, l'adesione alla mediazione, le eventuali memorie delle parti, «i provvedimenti» emanati dal mediatore e quindi la proposta di conciliazione, il verbale di conciliazione ed eventuali copie dello stesso, nonché la nomina e l'accettazione dell'incarico che l'Organismo di Conciliazione conferisce al mediatore”.
Al di fuori di detti atti nessuna esenzione può applicarsi.
Non solo, la Corte fa presente che non si riscontra nella fattispecie concreta esaminata alcuna stipula, all'esito della mediazione, di un accordo mediante il quale si realizzasse il trasferimento o la costituzione di diritti reali; infatti la mediazione si concludeva con un accordo sulla successiva stipula di detto atto di trasferimento, accordo quindi costitutivo di effetti obbligatori e non reali.
La Corte accoglie il ricorso promosso dall'Agenzia delle Entrate e dichiara non applicabile l'agevolazione fiscale richiesta.
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1 L. n. 74 del 06/03/1987 Art 19.
“1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 , sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa” con la specificazione che la Corte costituzionale è intervenuta dichiarandone l'illegittimità costituzionale, con sentenza n. 176/92 nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione,m e con sentenza n. 154/99 nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sez. V, Ordinanza n. 11617 dep. 16/06/2020
RILEVATO CHE
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