Misure cautelari reali nel processo penale : criticità
Sequestro conservativo, di prevenzione e confisca. Criticità dell'applicazione degli istituti. Competenze dell'Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Il Legislatore negli ultimi anni ha introdotto importanti modifiche sia nel settore delle misure di prevenzione che in ambito prettamente penalistico 1 “ allo scopo di migliorare e rendere più incisivi gli strumenti normativi diretti all’aggressione dei patrimoni illeciti, anche al fine di evitare possibili tentativi di recupero da parte degli ambienti criminali, ai quali i beni sono stati sottratti. Sono state apportate, infatti in tal senso, significative innovazioni per accelerare e rendere più efficace la fase successiva alla definitività del provvedimento ablatorio, con particolare riguardo alla destinazione dei beni confiscati”2.
L’argomento afferente i rapporti e le interconnessioni fra due delle misure reali nel procedimento penale, sequestro conservativo e sequestro preventivo, non è certo di poco conto, considerata sia la natura che la finalità di estremo rilievo di entrambe le misure cautelari patrimoniali qui d’interesse 3.
Nell’ambito di un procedimento penale il Tribunale, sezione Gip ( Giudice delle indagini preliminari), è titolato infatti ove, e se richiesto, dal pubblico ministero o anche dalla parte civile, ai sensi degli articoli 316 e segg. del codice di procedura penale, a disporre il sequestro conservativo nei confronti degli imputati del procedimento a cui carico è stata emessa sentenza di condanna.
Il sequestro conservativo 4 può avere ad oggetto non soltanto beni mobili o immobili 5 considerati nella disponibilità degli imputati ma anche cose o somme a loro dovute nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.
Il Giudice prima dell'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo deve accertare il ricorrere del fumus commissi delicti e delle esigenze cautelari sottese al provvedimento.
L'ordinanza che dispone il sequestro conservativo è emessa inaudita altera parte e la sua esecuzione ha luogo secondo le forme e con gli effetti di cui agli artt. 678 e 679 c.p.c. in materia di sequestro conservativo civile (e quindi a mezzo pignoramento presso il debitore o presso terzi in caso di beni mobili ovvero trascrizione presso il competente ufficio dei registri immobiliari in caso di beni immobili).
Il provvedimento di sequestro conservativo comporta che i crediti per la cui tutela sia disposto siano e debbano essere considerati come privilegiati (2745 ss. codice civile) rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.
La finalità del sequestro preventivo, articolo 321 codice di procedura penale, nell’ambito di un procedimento penale, invece, è quella di impedire che le cose pertinenti al reato possano aggravare o perpetuare le conseguenze di esso, ovvero essere utilizzate per la commissione di altri reati.
Disposto, anch’esso, inaudita altera parte dal Giudice competente a pronunciarsi nel merito che accertato il fumus commissi delicti, con decreto motivato ne pronuncia l’adozione in presenza di un fondato pericolo in ordine al fatto che la libera disponibilità della cosa pertinenziale al reato possa aggravarne o procrastinarne le conseguenze. 6
Il sequestro preventivo può altresì essere disposto in ordine alle cose di cui è consentita o imposta la confisca (art. 240 codice penale ).
Le finalità del sequestro preventivo per come regolamentato dal codice penale e dal codice antimafia 7 non sono di certo analoghe e di per se idonee a realizzare quelle proprie del sequestro conservativo che, invece, ha come obiettivo quello di garantire e proteggere fondamentalmente il credito dell’Erario ( e/o anche dei privati ) in date e specifiche fattispecie.
Orbene attesa la diversa finalità e il fatto che i due provvedimenti ablativi possono coesistere 8, parzialmente o totalmente, sugli stessi beni, e che il sequestro preventivo a seguito di condanna dell’imputato può comportare la confisca definitiva dei beni si pone il problema della prevalenza dei diversi provvedimenti giudiziari con particolare riguardo all’individuazione dell’organo che deve gestire e/o amministrare i detti beni.
Attualmente le competenze nell’ambito dei procedimenti di prevenzione e penale afferenti i reati di criminalità organizzata sono individuate in capo all’Agenzia Nazionale dei beni sequestrasti e confiscati mentre, relativamente al sequestro conservativo, l’interesse pubblico finalizzato al recupero di somme e spese di giustizia, è di esclusiva competenza dell’Autorità Giudiziaria.
In un momento di forte evoluzione giuridico normativa che ha visto il codice antimafia interessato da recenti modifiche normative di non poco rilievo 9 [ che peraltro hanno riguardato anche le competenze proprie dell’ Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nell’ambito dei procedimenti di prevenzione e penale 10 ] si rende opportuno delineare una sicura linea di orientamento che si preoccupi di contemperare il conseguimento degli interessi pubblici sottesi ad entrambe le misure l’una conseguenza della lotta alla criminalità organizzata l’altra finalizzata al recupero di somme e spese di giustizia 11.
L’attuale normativa si è preoccupata di regolamentare i rapporti tra sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti di prevenzione e penali 12 ma nulla sembra aver disposto riguardo ai rapporti con il sequestro conservativo quando questo è finalizzato a garantire il soddisfacimento di precipue spese di giustizia 13 dovendosi considerare la condanna alle spese processuali diretta derivazione della soccombenza.
Né si tiene conto e/o alcunché è disposto nell’ipotesi di coesistenza dei due sequestri ( conservativo e di prevenzione) sugli stessi beni di eventuali interessi di natura strettamente civile vantati o che possono essere vantati da terzi.
A titolo meramente esemplificativo nell’eventualità di vendita di un cespite definitivamente confiscato (sottoposto anche a sequestro conservativo ) per soddisfare un diritto di credito riconosciuto ad un terzo in buona fede con diritto di prelazione nell’ambito di una confisca penale derivante da un sequestro preventivo quali dovrebbero essere le conseguenze sulla destinazione dei beni e , cosa importante, quale l’Autorità competente a curarne gli adempimenti ?
a cura di
dottoressa Pina Manno
Funzionario in comando presso ANBSC
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1 cfr: Circolare del 17 febbraio 2010 - Adempimenti conseguenti ai provvedimenti di confisca 17 febbraio 2010 Prot.: m_dg.DAG. 17/2/2010.0025012.U
2 il decreto legge 4 febbraio 2010 n. 4 da prima e, da ultimo, la legge n. 161/2017 di modifica al Codice antimafia, il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 decreto sicurezza, hanno operato profonde innovazioni nella materia dei sequestri e della confisca di beni immobili ed aziendali appartenenti alla criminalità organizzata avuto, altresì,particolare riguardo alle funzioni ed ai compiti attribuiti all’Agenzia Nazionale dei beni sequestrasti e confiscati alla criminilatià organizzata.
3 in materia le disposizioni impartite agli uffici giudiziari dal Ministero della Giustizia con circolare 19 dicembre 2016 - Obblighi di comunicazione di provvedimenti e dati relativi ai beni sequestrati e confiscati nel contesto dei procedimenti di prevenzione.
4 la cui funzione è quella di assicurare, attraverso il vincolo posto sui beni mobili o immobili dell'imputato, nonché sulle somme o cose a lui dovute, l'esecuzione della sentenza.
5 può essere disposto anche nell’ipotesi in cui i medesimi beni siano già stati sottoposti a sequestro preventivo
6 in caso di sequestro preventivo disposto di iniziativa della polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 321, comma 3 bis, cod. proc. pen. non vi è obbligo di dare avviso all'indagato presente al compimento dell'atto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex. art. 114 disp. attu. cod. proc. pen."Cass., Sez. Un., sent. 29 gennaio 2016 (dep. 13 aprile 2016) n. 15453.
7 Decreto legislativo, 06/09/2011 n° 159, aggiornato, con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132, dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108 e D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 54
8 ad esempio sequestro conservativo su beni già sottopostio a sequestro preventivo.
9 vedi nota che precede
10 decreto legge 4 febbraio 2010 n. 4 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 31 marzo 2010, n. 50 com modifiche operate dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 (decreto sicurezza)
11 Decreto presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115
12 articolo 30 legge 159/2011
13 quali ad garantire il soddisfacimento di precipue spese di giustizia quali ad esempio le sanzioni pena, le pene pecuniarie, le spese per intercettazioni telefoniche ed anche le eventuali spese del mantenimento in carcere del detenuto,