Norme speciali in materia di testamento in caso di Epidemia

Alcune considerazioni sulle forme del testamento previste dal codice per le situazioni straordinarie, compresa quella per pandemia

Norme speciali in materia di testamento in caso di Epidemia

Norme speciali in materia di testamento in caso di Epidemia

Parlando di testamento bisogna distinguere due momenti chiave del processo: 1. la formazione del testamento; 2. la pubblicazione del testamento.

La prima fase implica la formazione del testamento da parte del testatore o del notaio, salvo casi particolari, che si vedranno meglio in seguito.

La seconda fase si ha dopo la morte del testatore, salvo casi particolari, in cui viene data efficacia al testamento tramite un atto di notaio, o meglio un verbale di pubblicazione in caso di testamento olografo e segreto, o un atto di registrazione in caso di testamento pubblico.

 

Continuiamo analizzando meglio la sola prima fase, ovvero quella relativa alla formazione del testamento, che avviene necessariamente prima della morte del testatore.

Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo, quello scritto di pugno dal testatore, senza necessità di testimoni e di notaio, e il testamento per atto di notaio, ovvero il testamento pubblico e quello segreto.

 

Il testamento olografo, a livello formale, è molto semplice, in quanto richiede la sola presenza del testatore. Esso deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. Non sono richiesti i testimoni e neppure la presenza di un notaio.

La sua validità dipende dalla capacità del testatore. Il suo punto di forza è il fatto di essere scritto di pugno dal testatore, su un qualsiasi pezzo di carta, senza la presenza di altri soggetti, mentre la sua debolezza è di poter essere impugnato per incapacità del testatore al momento della testamenti factio, in quanto, se da un lato sarà onere di chi proverà a impugnare il testamento di provare l’incapacità del testatore in suddetto momento, dall’altro, vi sarà un documento formato dal testatore senza alcun altro soggetto che possa contestare suddetta incapacità alla stregua di un notaio e di due testimoni.

Il testamento per atto di notaio prevede a livello formale la presenza di due testimoni e di un notaio. Il notaio certifica la piena capacità del testatore, a mezzo dell’atto pubblico, ovvero dandogli “fede pubblica”, e quindi valida fino a querela di falso, e il fatto che trattasi della vera e consensuale volontà proveniente dal testatore, come ulteriormente, indirettamente, confermato dai testimoni, il tutto come disciplinato dagli articoli 601 e seguenti del codice civile.

 

La Legge Notarile (L. 89/1913), all’articolo 50, disciplina i requisiti per essere testimone, disponendo che i testimoni debbono essere maggiorenni, cittadini della Repubblica o stranieri in essa residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta', avere la capacità di agire e non essere interessati nell'atto. Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nell'art. 28 della Legge Notarile (parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente), il coniuge dell'uno o delle altre e coloro che non sanno o non possono sottoscrivere.

 

Vi sono casi particolari ai quali si applicano norme ad hoc, tra cui quelle di cui agli articoli 609 e seguenti del codice civile, e, seppur sembrassero ipotesi di stampo post bellico e molto lontane dalla realtà, si applicano bene alla situazione italiana odierna, a causa del c.d. “Coronavirus” (ovvero del virus “SARS-CoV-2” alla base della malattia respiratoria denominata “CODIV-19” o “COVID-19”), soprattutto dopo la conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2020 da cui è difficile delineare una vera differenza tra mera situazione preventiva, o di pre-allarme, o vera e propria situazione di “epidemia”.

Se in generale è difficile dare una vera e propria definizione di zona affetta da “malattia reputata contagiosa”, per via della genericità di norme di urgenza vi sono Comuni che possono più facilmente rientrare in detta definizione, quali ad esempio il comune lombardo di “Codogno” e gli altri indicati nel Provvedimento emesso dal Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia il 21 febbraio 2020.

 

L’articolo 609 del codice civile disciplina il cosiddetto “testamento speciale”, che deroga alle norme in tema di testamento ordinario sopra descritte, e precisamente dispone che quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie, perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, il testamento è valido se ricevuto da un notaio, dal giudice di pace del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni. Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa. Il testamento ricevuto nel modo sopra indicato perde la sua efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie. Se il testatore muore nell'intervallo, il testamento deve essere depositato, appena è possibile, nell'archivio notarile del luogo in cui è stato ricevuto.

 

Altro caso è quello disciplinato dall’articolo 611 c.c., che dispone che durante il viaggio per mare il testamento può essere ricevuto a bordo della nave dal comandante di essa. Il testamento del comandante può essere ricevuto da colui che lo segue immediatamente in ordine di servizio Detto testamento è redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione. Il testamento è conservato tra i documenti di bordo ed è annotato sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio. Se la nave approda a un porto estero in cui vi sia un'autorità consolare, il comandante è tenuto a consegnare all'autorità medesima uno degli originali del testamento e una copia dell'annotazione fatta sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo di equipaggio. Al ritorno della nave in Italia i due originali del testamento o quello non depositato durante il viaggio, devono essere consegnati all'autorità marittima locale insieme con la copia della predetta annotazione. Il testamento fatto durante il viaggio per mare perde la sua efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie.

 

Data l’incertezza e la peculiarità della situazione odierna si ricorda altresì il testamento (speciale) fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio, al quale si applicano le stesse disposizioni sopra riportate in tema di testamento “per mare”, considerando tutto quanto sopra descritto come riferito al comandante dell’aereo, in luogo di quello della nave, e alle autorità aeronautiche in luogo di quelle marittime. Il testamento è annotato sul giornale di giornale di bordo.

 

Ultimo tipo di testamento speciale è quello di cui agli articoli 617 e seguenti del codice civile, e precisamente il testamento dei militari e assimilati. Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione. [2] Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente, che ne ordina il deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

Nella forma speciale sopra descritto per i “militari” possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori della Repubblica o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni. Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove è possibile far testamento nelle forme ordinarie.

 

Tutti i testamenti “speciali” sopra descritti sono nulli quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore. Per gli altri difetti di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

 

Avv. Davide Daleffe

 

 

 

 

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