Il chiamato all’eredità diviene erede solamente con l’accettazione, espressa o tacita

La delazione conseguente all’apertura della successione non è sufficiente per la qualifica della qualità di erede. La denuncia di successione non è prova di accettazione di eredità. Cassazione Ordinanza n. 30761/2022

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Il chiamato all’eredità diviene erede solamente con l’accettazione, espressa o tacita

La Corte di Cassazione Civile, con Ordinanza n. 30761 depositata in data 19 ottobre 2022 riprende alcuni concetti chiave in materia di successione ereditaria.

L’art. 457 del Codice Civile è titolato “Delazione dell'eredità” e ci ricorda che nell’ordinamento italiano l’eredità è devoluta per legge o per testamento. Delazione viene definito come quell’elemento oggettivo (mentre la vocazione ereditaria è l’elemento soggettivo) che comprende quell’insieme di diritti e doveri scaturenti dall’apertura della successione. La delazione, si dice, è quell'offerta del patrimonio ereditario al delato, chiamato alla successione ereditaria o per testamento o per legge.

Nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate chiedeva il pagamento di una tassa automobilistica agli “eredi” del proprietario dell’auto, al tempo defunto. Essi avevano anche curato la denuncia di successione ed erano ivi indicati.

Resistevano gli “eredi” assumendo che anche in tema di obbligazioni tributarie spetta all'Amministrazione l'onere di provare l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato per potere esigere l'adempimento dell'obbligazione del suo dante causa.

La Corte di Cassazione accoglie il rilievo e afferma: “la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante 'aditio' oppure per effetto di 'pro herede gestio' oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c. c. ” e aggiunge: “l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede”.

Spettava all’Amministrazione, in quanto creditrice, “la potestà di far fissare un termine per l'accettazione, ovvero di far nominare un curatore dell'eredità giacente. Così come spetta ad essa, una volta intervenuta, in ipotesi, la rinuncia, il diritto di eventualmente impugnarla in presenza dei presupposti ex art.524 cod.civ.”.

Quanto alla denuncia di successione, la Corte di Cassazione ci ricorda che “neppure l'assunzione della qualità di erede può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, né dalla denuncia di successione, che ha valore di atto di natura meramente fiscale”.

Tanto meno, ancora, si afferma, si può desumere la qualità di erede in via presuntiva, secondo l'id quod plerumque accidit.


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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Civile Sez. VI, Ordinanza n. 30761 dep. 19/10/2022

 

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